martedì 19 maggio 2015

Il Divieto di vendita all’esterno dell’azienda agricola su aree private per gli imprenditori agricoli è solo una bufala



Nel 2013, al fine di rilanciare l’economia vengono  introdotte delle norme  in favore dei produttori agricoli ad opera dell’articolo 30-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, che modifica,   in più punti, l’art. 4 del del decreto legislativo n. 228 del. 2001.

L’eliminazione  dell'inciso «o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità» posto subito dopo le parole «azienda agricola» del secondo periodo dell’art. 4, a mio avviso,   porta erroneamente  qualcuno a ritenere che vi sia il  divieto di vendita su aree private all’esterno dell’azienda agricola.Cosa che non è. 

In realtà, di divieto di vendita non ha mai parlato nessuno (basterebbe andarsi a vedere tutto l’iter parlamentare, oppure guardarsi tutte le norme di settore).

 Se proprio vogliamo essere restrittivi (e non mi pare proprio questo il caso visto che si tratta di norme finalizzate a rilanciare l’economia ed la semplificazione),  con le norme che disciplinano la vendita dei produttori agricoli,  potremmo solo dire che, mentre “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio di attività per la vendita al dettaglio su tutto il territorio della Repubblica, comprese le aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità,  e compresa la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, occorre la comunicazione  di inizio attività (ora S.C.I.A.). Tutto qua.

E non potrebbe essere altrimenti,  anche nell'attuale formulazione, perché non esiste alcuna restrizione o divieto all'esercizio della vendita diretta su aree private all'aperto diverse da quelle ubicate nella sede principale dell'azienda agricola delle quali l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità sulla base di un titolo legittimo, come giustamente fatto rilevare dal Ministero dello Sviluppo Economico  nel quesito  posto al Ministero delle Politiche agricole e forestali (prot. 8743 del 20 gennaio 2014) e dalla XIII commissione  parlamentare (ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZOSeduta n. 195 di venerdì 21 marzo 2014).

Infine, mi chiedo, che fine abbiano fatto le “decantate” norme improntate sulla liberalizzazione, sulla semplificazione  e sulla tutela della concorrenza.
Mario Serio
Riproduzione riservata