Massima |
L'art. 8, comma 4, della legge regionale 9/2009 alloca in
capo al Sindaco il potere di 'impartire le direttive al
comandante...per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati'.
L'art. 16, comma 2, della l.r. 9/2009 prevede: 'Il Comandante del
Corpo..., nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, cura
l'impiego tecnico-operativo... nonché l'attuazione delle direttive
ricevute , ai sensi dell'articolo 8, comma 4 '.
Sussiste quindi un rapporto peculiare tra Sindaco e Comandante: al
primo spetta il potere di direttiva al comandante mentre al secondo la
sua attuazione pratica con l'autonomia gestionale che la legge stessa
gli riconosce.
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Testo completo del parere |
Il Comune chiede quale sia il contenuto del potere di direttiva del
Sindaco in relazione all'attività di polizia locale esercitata nel
Comune.
La polizia locale, come previsto dall'art. 15, comma 5, l.r. 9/2009,
che ha recepito un consolidato orientamento giurisprudenziale[1],
costituisce una struttura autonoma all'interno dell'organigramma
dell'Ente, direttamente collegata alla figura del Sindaco. L'art. 2
della legge 65/1986 'Legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale'
prevede infatti che 'Il sindaco... nell'esercizio delle funzioni di cui
al precedente articolo 1 impartisce le direttive, vigila
sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle
leggi e dai regolamenti'. Tale norma è ripresa dall'art. 8, comma 4,
della legge regionale 9/2009 in materia di ordinamento della polizia
locale, che alloca in capo al Sindaco il potere di 'impartire le
direttive al comandante...per l'efficace raggiungimento degli obiettivi
prefissati'.
L'art. 16, comma 2, della l.r. 9/2009 prevede: 'Il Comandante del
Corpo..., nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, cura
l'impiego tecnico-operativo... nonché l'attuazione delle direttive
ricevute, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 '.
Sussiste quindi un rapporto peculiare tra Sindaco e Comandante: al
primo spetta il potere di direttiva mentre al secondo la sua attuazione
pratica con l'autonomia gestionale che la legge stessa gli riconosce.
Ed infatti la direttiva amministrativa costituisce manifestazione
del potere di coordinamento nei riguardi di soggetti dotati di un certo
ambito di discrezionalità riguardo all'organizzazione delle modalità
realizzative dell'attività indicata.
Essa infatti indica gli scopi da perseguire, eventuali ordini di
priorità, gli ulteriori altri elementi da tenere in considerazione.
Quindi, in merito al riferimento fatto da codesto Comune agli
'ordini di servizio' da rivolgere, da parte del Sindaco, agli operatori
di polizia locale affinchè gli stessi compiano specifiche attività, si
osserva: non pare che gli stessi siano di competenza del Sindaco
trattandosi di atti aventi natura propriamente gestionale[2].
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[1] Ex multis. C.St. , sez. V, sent. 4663/2000: 'Il corpo di polizia
municipale è un'entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto ad
altre strutture organizzative del comune (un corpo cioè a somiglianza
dei corpi militari dai quali mutua anche i gradi gerarchici)..'.
[2] Cfr. anche parere ANCI del 6.11.2006, consultabile sul sito internet 'ancirisponde'.
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