martedì 31 marzo 2015

La mobilità nel pubblico impiego

E’ stato registrato dalla Corte dei Conti lo scorso 11 marzo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del d.lgs. 165/2001. Esso detta le regole per la distribuzione delle risorse per il finanziamento della mobilità volontaria. Occorre in premessa ricordare che solo alcune fattispecie di mobilità sono finanziate con specifici fondi.
La Funzione Pubblica ha inoltre stabilito che entro il 13 aprile tutte le PA devono trasmettere in modalità telematica le informazioni sui posti disponibili per la sistemazione del personale degli enti di area vasta che sarà collocato in mobilità.
LE NOZIONI
Il provvedimento detta le definizioni della mobilità volontaria, della mobilità volontaria sperimentale, della mobilità d’ufficio, della mobilità obbligatoria tra PA, della mobilità funzionale e della mobilità preliminare alla indizione di pubblici concorsi. Detta inoltre le definizioni della mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni e di mobilità neutrale per le pubbliche amministrazioni. Vengono dettate ulteriori definizioni che riguardano il bando di mobilità, il fondo per la mobilità e le amministrazioni pubbliche.
Vediamo le differenze tra le varie tipologie di mobilità:
  1. la mobilità volontaria è disciplinata dal comma 1 dell’articolo 30 del DLgs n. 165/2001, cioè essa si intende come il passaggio diretto sulla base di domande e previa autorizzazione dell’ente presso cui si presta servizio;
  2. la mobilità volontaria sperimentale è da intendere come “procedure che interessano sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza”. Esse devono essere disposte entro 2 mesi dalla richiesta, “fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di appartenenza”;
  3. la mobilità d’ufficio è da intendere come disposta nella “stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 km della sede in cui sono adibiti i lavoratori” (ricordiamo che questo istituto è stato introdotto dal DL n. 90/2014);
  4. la mobilità obbligatoria tra PA è da intendere come “disposta, anche senza l’assenso del lavoratore, previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra amministrazione la cui sede è collocata nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 km dalla sede in cui sono adibiti” (anche questo istituto, lo ricordiamo, è stato introdotto dal DL n. 90/2014);
  5. la mobilità funzionale è da intendere come la sommatoria di quella d’ufficio e di quella obbligatoria tra PA. Essa è “disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa consultazione” con i soggetti sindacali ed intesa in sede di Conferenza Unificata “anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accorso, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico” (questo istituto è stato introdotto dal DL n. 90/2014);
  6. la mobilità preliminare all’indizione di pubblici concorsi è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche;
  7. la mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni è quella che si svolge tra PA “delle quali almeno una non è soggetta a limitazioni delle assunzioni”;
  8. la mobilità neutrale per la finanza pubblica si svolge tra amministrazioni che hanno vincoli e/o limiti alle assunzioni, per cui la utilizzazione in uscita di questo istituto non determina “risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;
  9. per bando di mobilità si intende quello dell’amministrazione che avvia le procedure e che va pubblicato sul sito per almeno 30 giorni indicando i posti, i requisiti e le competenze professionali ed i criteri di scelta;
  10. la disciplina del fondo di mobilità è “prevista dall’articolo 30, comma 2.3, del DLgs n. 165/2001 istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze”;
  11. per PA si devono intendere quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001, cioè la nozione ormai consolidata.
LE INDICAZIONI
Il DPCM ricorda che le mobilità sono ordinariamente finanziate dalle singole amministrazioni; l’eccezione del finanziamento attraverso lo specifico fondo si realizza esclusivamente nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge, per mobilità funzionale ove previsto nello specifico decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed infine nella mobilità volontaria o obbligatoria con conclamata carenza di personale in cui il ricorso a questo istituto sia necessario per garantire il corretto funzionamento degli uffici. Non si può dare luogo al finanziamento in caso di mobilità che sono finanziate con le risorse destinate alle nuove assunzioni, di norma la mobilità sperimentale, la mobilità d’ufficio e la mobilità preliminare alla indizione dei concorsi pubblici.
Esso inoltre stabilisce che può essere richiesto l’accesso al fondo specificando che le singole amministrazioni cedenti devono impegnarsi a corrispondere il 50% del trattamento economico in godimento da parte del personale trasferito in mobilità. Occorre che siano indicate le specifiche motivazioni. Le risorse saranno distribuite dal Consiglio dei Ministri sulla base di relazioni predisposte da Funzione Pubblica e Ragioneria Generale dello Stato e queste risorse saranno trasferite fino a che questi dipendenti continueranno ad essere in servizio.
Il fondo è alimentato con le risorse previste dal legislatore e con il 50% del trattamento economico in godimento da parte del personale interessato dai processi di mobilità.
LA RICOGNIZIONE DEI POSTI PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE IN MOBILITA’
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato le prime indicazioni sulla ricollocazione del personale interessato da processi di mobilità.
Le amministrazioni pubbliche, entro il prossimo13 aprile , devono inviare in modalità telematica le informazioni relative a:
A) dotazione organica;
B) unità di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;
C) unità di personale cessato nel 2014;
D) previsioni di cessazione per l'anno 2015 e l'anno 2016;
E) numero di posti destinato ai vincitori collocati nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di ciascuna amministrazione.
E’ stato aggiunto dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica che “con la rilevazione in oggetto, le amministrazioni pubbliche adempiono anche all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in merito alle eventuale presenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale”.