martedì 31 marzo 2015

Festivi infrasettimanli e turni

Argomento che conta già copiosa giurisprudenza, compresa la Corte di Cassazione, sulla quale si pronuncia il Tribunale di Pavia, sezione lavoro, che con la sentenza depositata in data 12 febbraio 2015 va in netta controtendenza rispetto all'orientamento degli ermellini. Infatti, così conclude e motiva la pronuncia:
"... non può essere condivisa la giurisprudenza di legittimità che considera il lavoro prestato nei giorni di festività infrasettimanali, cadenti nel turno, come prestazione che non eccede il normale orario di lavoro, con la conseguenza che non spetta il riposo compensativo o la retribuzione prevista per il lavoro straordinario. In questo senso si è espressa anche altra giurisprudenza di merito. Con sentenza del 12.05.2010, il Tribunale di Napoli ha chiarito che: '... la volontà delle parti deve interpretarsi nel senso di aver riconosciuto che il turno di lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale comporta il diritto al recupero delle ore lavorate per evitare il superamento del monte orario di 36 ore settimanali. Ove tale recupero non sia assicurato dalla richiesta di uno specifico riposo compensativo, la prestazione lavorativa viene considerata come prestazione straordinaria festiva ai fini della maggiorazione retributiva. Così costruita la fattispecie appare evidente che essa sottende a finalità affatto diverse all'indennità di tuno festivo che è destinata a compensare non una prestazione straordinaria bensì quella ordinariamente resa nell'articolazione di un turno, in ragione del disagio derivante dalla particolare articolazione del lavoro. Devono pertanto ritenersi cumulabili l'uno e l'altro compenso'. Ancora più focalizzata sul punto della questione e che si condivide pienamente risulta altra sentenza del Tribunale di Napoli, del 13.01.2010, secondo cui: '... che poi vi sia coincidenza tra turno infrasettimanale non toglie che il lavoratore che presti la propria attività durante la settimana in coincidenza con un giorno in cui vi è una ricorrenza civile o religiosa, affronti un diverso e ulteriore sacrificio, quello di non potersi astenere dal rendere la prestazione lavorativa che, come noto, ha consistenza di diritto soggettivo, partecipando alla vita familiare, religiosa, sociale, di relazione ... poichè il disagio derivante dalla variabilità della fascia oraria è all'evidenza del tutto differente da quello legato alla impossibilità di partecipare alla festività non vi è ragione per negare questa seconda al lavoratore turnista che, peraltro, sarebbe anche sfavorevolmente discriminato nei confronti di quei lavoratori non turnisti che per la prestazione lavorativa resa nel giorno festivo infrasettimanale beneficiano a loro scelta o del riposo o della maggiorazione per straordinario'. Per tutti i sopra esposti motivi, non si condividono gli arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte nel 2010 e nel 2012, secondo cui: '... per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'art. 22, mentre l'art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell'art. 24, comma 2. Infatti l'art. 24 contempla, ai primi tre commi, l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro, mentre l'art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro' (cfr. Cassazione, sentenza del 09.04.2010, n. 8548, nonchè sentenza del 24.02.2012, n. 2888, nonchè sentenza del 12.12.2012, n. 22799). Alla luce di quanto sopra, in accoglimento del ricorso, deve essere accertata e dichiarata l'applicabilità ai ricorrenti dell'art. 24, comma 2, CCNL Comparto Enti Locali del 14.09.2000. Conseguentemente, deve essere accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 24, comma 2, CCNL in questione, per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale".

da Publica.it

Sentenza tribunale di Pavia sezione lavoro del 12.02.2015