Da: ANCC (info@coordinamentocamperisti.it)
Camper e roulotte: opera abusiva anche se non è fissata al suolo
Campeggi:
reato di costruzione edilizia abusiva anche nel caso di installazione,
su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili anche se
non incorporate al suolo.
Perché scatti il reato di costruzione
edilizia abusiva [1] non è necessario che l’opera, realizzata senza
permesso di costruire, sia fissata, in modo permanente, al suolo. Ben
potrebbe trattarsi dell’installazione di strutture mobili, quali camper,
roulotte o case mobili che, come noto, non sono incorporate al suolo,
ma montate su ruote. La condizione, però, è che tali opere siano
destinate al soddisfacimento di esigenze abitative in modo stabile.
Insomma, chi vive in una roulotte, non si può appropriare del terreno
pubblico e lì “piantarsi” per farne la propria fissa dimora. E ciò vale
anche se la zona non è urbanizzata (per esempio, un camper
“parcheggiato” da sempre in piena campagna).
A chiarirlo è una recente sentenza della Cassazione [2].
No alle case prefabbricate munite di ruote gommate
Anche
la casa prefabbricata, che può essere spostata facilmente grazie alle
ruote su cui è montata, così come i camper e le roulotte quando, di
fatto, vengono trasformati in vere e proprie unità abitative, possono
integrare un reato edilizio urbanistico. Questo perché tali strutture
sono idonee a determinare un’alterazione dell’originario assetto
territoriale ed una modificazione urbanistica, tale da comportare la
violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica.
Il
testo unico sull’edilizia [3] impone, infatti, il previo permesso di
costruire anche per l’installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati ed in genere per l’installazione di strutture di qualsiasi
tipologia, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, a
condizione che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro,
depositi, magazzini, ecc. e siano tese a soddisfare esigenze durevoli
nel tempo.
Insomma, per integrare il reato di lottizzazione
abusiva non è necessario l’ancoraggio al suolo del fabbricato. Anche le
strutture adibite a campeggio, per esempio, se posizionate in modo
stabile a terra, possono dare luogo a uno insediamento abitativo di
rilevante impatto negativo sull’assetto territoriale.
La legge,
in questo modo, mira a tutelare l’ordinata pianificazione urbanistica e
il corretto uso del territorio, nonché il controllo del territorio da
parte del Comune, cui solo spetta la funzione di pianificazione.
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[1] Art. 44 co. 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.
[2] Cass. sent. n. 10504/2015 del 12.03.2015.
[3] Art. 3, comma 1, lett. e) T.U. Edilizia.
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