lunedì 16 marzo 2015

alcol e droga al volante

Da: Nuove Direzioni (info@nuovedirezioni.it)
In Italia, se si assumono medicinali che limitano la percezione psicofisica
oppure se siamo alcolisti o se assumiamo droga,
si può tranquillamente guidare un veicolo
ed  è impunita la procurata incapacità che può distruggere la propria e l’altrui vita.

Aveva imboccato l'autostrada contromano e, ubriaco, si scontrò frontalmente con un'auto, con a bordo 5 giovani francesi, uccidendone 4 all'istante.
La Suprema Corte ha annullato la pesante sentenza inflitta visto che era ubriaco e non uccise volontariamente, quindi, per questi giudici si è trattato di reato colposo anziché doloso. Si veda uno degli articoli apparsi sui quotidiani aprendo http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11766062/Ubriaco-contromano--uccide-quattro-persone.html : 12 marzo 2015 Ubriaco contromano, uccide quattro persone: "Non è omicidio stradale".
Noi siamo intervenuti per anni rappresentando a Governo e parlamentari precise analisi e proposte da anni, si veda l’articolo pubblicato (si veda su http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=116&startPage=116) da pagina 114 a pagina 127 della rivista INCAMPER numero 116 del novembre-dicembre 2007 che, in sintesi, chiedeva quanto segue:
Ubriachi e drogati alla guida di veicoli uccidono e invalidano. Il Governo può e deve fermarli.
Ogni giorno leggiamo di ubriachi e/o drogati che alla guida di autoveicoli uccidono e/o invalidano altri cittadini innocenti. L’attuale legge gli consente di ripetere tali comportamenti assassini tanto che pare posseggano la LICENZA DI UCCIDERE. …. L’informazione ha confermato che la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti determina almeno il 30% degli incidenti gravi.. e la strage sulle strade italiane prosegue. Serve un Governo che prenda atto della guerra in atto sulle strade, dichiari l’emergenza, tolga “la LICENZA DI UCCIDERE” guidando un veicolo e provveda tempestivamente a emanare i seguenti provvedimenti:
  1. Chi, a prescindere dall’età, guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e/o bevande alcoliche e attiva un incidente, arrecando morte e/o gravi lesioni permanenti ad altri, è oggetto di:
·       arresto immediato;
·       sequestro cautelativo del veicolo (spese di rimessaggio a carico di chi guida e vendita del veicolo una volta che le spese di rimessaggio hanno superato i 2/3 del valore commerciale dello stesso, al fine di evitare ulteriori oneri ai cittadini);
·       processo per direttissima (competenza a giudicare del Tribunale in composizione monocratica);
·       reclusione da 2 anni a 10 anni con lavoro obbligatorio (manutenzione delle strade, degli edifici pubblici e/o religiosi, boschi pubblici, ecc..) per rifondere i danni provocati ai coinvolti nell’incidente e rifondere ai cittadini gli oneri derivanti dall’assistenza sanitaria, processo e detenzione.
  1. Chi, a prescindere dall’età, guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e/o bevande alcoliche e attiva un incidente anche senza arrecare morte e/o gravi lesioni permanenti ad altri, è punito con il ritiro della patente per 2 anni.
  2. Chi, a prescindere dall’età, è soggetto all'assunzione di farmaci con effetti di alterazione psico-fisica e/o assume sostanze stupefacenti e/o alcolista, è soggetto al ritiro della patente di guida che potrà ottenere di nuovo al ristabilimento delle normali condizioni psicofisiche. I medici di base e le strutture sanitarie devono segnalare entro 24 ore via e-mail alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale i dati dei soggetti di cui al comma precedente, specificando il periodo della terapia. La mancata segnalazione è punita con:
       l’arresto immediato del responsabile,
       il processo per direttissima (competenza a giudicare al Tribunale in composizione monocratica),
       una pena alla reclusione da 2 mesi a 2 anni con lavoro obbligatorio (manutenzione delle strade, degli edifici pubblici e/o religiosi, boschi pubblici, ecc..) per rifondere i cittadini degli oneri derivanti dal processo e detenzione.
  1. Stesso trattamento del punto 3 a chi è sorpreso a guidare senza la patente di guida.
  2. Gli alcolici di qualsiasi tipo e gradazione sono erogati esclusivamente nei luoghi preposti alle somministrazioni quali le Enoteche, i Bar, i Ristoranti, gli Alberghi e i negozi autorizzati alla vendita al dettaglio. L’erogazione al di fuori di tali luoghi è punita con:
       l’arresto immediato del responsabile,
       processo per direttissima (competenza a giudicare al Tribunale in composizione monocratica),
       una pena alla reclusione da 1 anno a 3 anni con lavoro obbligatorio (manutenzione delle strade, degli edifici pubblici e/o religiosi, boschi pubblici, ecc..) per rifondere i cittadini degli oneri derivanti dal processo e la detenzione.
  1. I Pubblici Amministratori possono concedere in uso il suolo pubblico e/o edifici pubblici per manifestazioni adottando la clausola della NON SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI di qualsiasi tipo e gradazione. Il contravvenire al comma precedente è punito con:
       l’arresto immediato del responsabile,
       processo per direttissima (competenza a giudicare al Tribunale in composizione monocratica),
       una pena alla reclusione da 6 mesi a 2 anni con lavoro obbligatorio (manutenzione delle strade, degli edifici pubblici e/o religiosi, boschi pubblici, ecc..) per rifondere i cittadini degli oneri derivanti dal processo e detenzione.

A tutti il diritto – dovere di intervenire sollecitando
Governo e parlamentari a emanare quanto sopra perché
la prossima vittima potrai essere tu o un tuo familiare o un tuo amico.