N. 00610/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2014, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, Galleria Protti n. 1;
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2014, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, Galleria Protti n. 1;
contro
Comune di Pocenia, rappresentato e difeso dall'avv.
Michele Coceani, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del
T.A.R., in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 7;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti
- del provvedimento a firma del Responsabile del
Servizio Urbanistica e gestione del territorio del Comune di Pocenia
prot. n. 4092/DG - Rif. 3938 di data 3 luglio 2014, con il quale è stato
comunicato il divieto di prosecuzione dell'attività per la modifica
impianto fisso di telefonia mobile esistente per installazione di
impianto di nuovo gestore per l'immobile sito in via Nasse;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale a quello impugnato ancorché non conosciuto dalla società
ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pocenia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19
novembre 2014 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Telecom Italia S.p.A. espone di aver
presentato a mezzo pec, unitamente alla società Vodafone Omnitel B.V.,
segnalazione certificata di inizio attività - SCIA per la modifica di un
proprio impianto fisso per la telefonia mobile in Comune di Pocenia:
l’intervento consiste nella rimozione delle tredici antenne esistenti e
nella sostituzione con dodici nuove antenne di cui quattro utilizzate
dalla ricorrente e le altre otto dalla precitata concorrente per andare a
costituire un cd. impianto di co-site.
Espone, altresì, la ricorrente di essere intervenuto
il divieto comunale di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA,
disposto sulla scorta di un duplice ordine di ragioni, e segnatamente
perché uno dei file digitali contenenti la documentazione allegata alla
segnalazione non risultava apribile e dunque visionabile, e perché
l’intervento si porrebbe in contrasto con il Piano comunale antenne, che
lì non prevede un nuovo impianto.
Avverso tale provvedimento la deducente qui insorge, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti.
Queste le censure dedotte dalla ricorrente.
I^) Violazione degli articoli 3, 4, 12, 45, 65 D.Lgs.
n. 82/2005. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti ed
erroneità della motivazione.
Con riferimento alla prima delle ragioni poste a
fondamento del divieto comunale di prosecuzione dell’attività oggetto di
SCIA, e segnatamente l’inaccessibilità di parte della documentazione
trasmessa a mezzo pec dagli interessati, sostiene parte ricorrente che
in tal modo il provvedimento contrasterebbe con la disciplina della cd.
Amministrazione digitale, disciplina che consente ai privati di
relazionarsi con la pubblica Autorità mediante l’uso delle tecnologie
telematiche. Invero, nel caso in cui, come avvenuto nella fattispecie
qui in esame, siano rispettati i parametri tecnici nell’invio telematico
della documentazione opererebbe una presunzione di corretta consegna
che esonera il mittente da ulteriori verifiche presso il destinatario.
II^) Violazione dell’articolo 6 L. n. 241/1990, degli
articoli 87 e 87 bis D.Lgs. n. 259/2003, dell’articolo 18 L.R. F.V.G. n.
3/2011. Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto
procedimento, di buona fede e di buon andamento e trasparenza
dell’azione amministrativa.
Sempre con riferimento alla prima delle ragioni poste a
fondamento del divieto comunale di prosecuzione dell’attività oggetto
di SCIA, lamenta la ricorrente la mancata attivazione da parte
dell’Amministrazione procedente dei poteri di soccorso istruttorio in
luogo di quelli inibitori. Più specificatamente, ritiene la deducente
che il Comune avrebbe dovuto chiedere la produzione, anche cartacea, del
documento mancante, anziché vietare l’esecuzione dell’intervento di
riconfigurazione tecnologica di cui si discute.
III^) Eccesso di potere per carenza dei presupposti,
presupposti erronei, carenza di istruttoria e della motivazione.
Contraddittorietà manifesta.
Con riferimento alla seconda delle ragioni poste a
fondamento del divieto comunale di prosecuzione dell’attività oggetto di
SCIA, e segnatamente la contrarietà dell’impianto di telefonia mobile
progettato alle previsioni del piano antenne comunale, evidenzia la
società ricorrente come non si tratti affatto di nuova stazione radio
base, bensì di adeguamento tecnologico di impianto già esistente.
Sottolinea, inoltre, come il progetto abbia ottenuto parere
radioprotezionistico positivo da parte dell’ARPA.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pocenia,
contestando la prospettazione avversaria e chiedendo il rigetto del
ricorso proposto dalla controparte.
Rappresenta l’Amministrazione resistente come il piano
comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile non sia
stato contestato, divenendo così inoppugnabile. Il piano, elaborato in
collaborazione con i gestori del servizio, prevede, per quanto qui di
interesse, i siti ove sia Telecom Italia S.p.A. che Vodafone Ominitel
B.V. possono installare e sviluppare la relativa rete. Lo strumento
comunale, di contro, non consentirebbe all’interno dei siti autorizzati
la sostituzione di apparati di un gestore con quelli di un altro. Di
talché, risulterebbe vietato l’intervento di cui alla SCIA presentata
dalla ricorrente, tenuto vieppiù conto che l’impianto in esame verrebbe a
trovarsi a distanza ravvicinata a due edifici sensibili (scuole).
Sotto altro profilo, la difesa comunale sostiene che
l’incompletezza documentale comporta l’inefficacia della SCIA,
legittimando l’esercizio dei poteri inibitori dell’attività, senza che
incomba sulla Amministrazione alcun obbligo di domandare l’integrazione
della documentazione incompleta o illeggibile come nel caso di specie.
Alla camera di consiglio fissata per la decisione
sulla domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, la difesa del Comune
di Pocenia, pur riportandosi ai propri scritti difensivi, eccepiva
preliminarmente il difetto di interesse a ricorrere in capo a Telecom
Italia S.p.A., sulla scorta dell’osservazione che l’impianto oggetto di
modifica già è al servizio di tale gestore, che dunque dal provvedimento
impugnato non riceverebbe lesione alcuna. La lesività del divieto
impugnato si configurerebbe esclusivamente con riferimento alla
posizione di Vodafone Ominitel B.V., la quale tuttavia, pur non potendo
ivi installare le proprie antenne, non ha ritenuto di attivare i rimedi
di tutela giurisdizionale.
Replica il patrocinio di parte ricorrente, riferendosi
agli accordi privatistici intercorsi tra la propria assistita e l’altro
gestore del servizio.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter definire la causa in
forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.,
sussistendone i presupposti, e avendo il Presidente reso edotte le parti
di tale eventualità, come risulta dal verbale di causa.
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di difetto
di interesse formulata dal patrocinio del Comune resistente in sede di
discussione dell’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente,
così come più compiutamente esposta in narrativa.
L’eccezione è infondata.
Come emerge dalla documentazione versata in atti, la
società ricorrente è tra i presentatori della SCIA ed è tra i
destinatari del provvedimento inibitorio impugnato. Il che già di per sé
è sufficiente a fondare l’interesse a ricorrere della società Telecom
Italia S.p.A., configurandosi la stessa come soggetto obbligato a non
proseguire l’attività segnalata e suscettibile di sanzione in caso di
violazione della disciplina urbanistica.
Ma al di là del dato formale, rileva la circostanza
che il divieto di prosecuzione dell’attività qui in esame, precludendo
la realizzazione dell’impianto di cd. co-site, leda anche l’interesse,
economico e organizzativo, della società ricorrente, legittimandola,
conseguentemente, all’azione impugnatoria qui dispiegata.
Si deve dunque passare all’esame delle doglianze dedotte dalla società Telecom Italia S.p.A..
Nel merito il ricorso è fondato, perché nessuna delle
ragioni, che autonomamente sorreggono il provvedimento impugnato, è in
grado di superare il vaglio di legittimità.
La pec, quale tecnologia telematica, è strumento con
il quale i privati possono relazionarsi con la pubblica Amministrazione
(articolo 3 D.Lgs. n. 82/2005); la trasmissione a mezzo pec equivale a
notificazione a mezzo posta (articolo 48 D.Lgs. n. 82/2005); se
rispondenti ai requisiti formali normativamente fissati, le istanze e
dichiarazioni inviate alla pubblica Amministrazione in via telematica
equivalgono a quelle presentate su supporto cartaceo con sottoscrizione
autografa (articolo 65 D.Lgs. n. 82/2005).
Ne consegue che a fronte di una SCIA presentata in via
telematica l’Amministrazione procedente è tenuta al rispetto delle
regole che ordinariamente informano i rapporti con i privati, e, prima
di tutte, del principio di leale collaborazione.
Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di
accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del
destinatario si determina una presunzione di conoscenza della
comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in
tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 Cod. civ.. Spetta la
destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente
incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della
comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico, pure
ammesso dalla legge.
Nel caso di specie il Comune non ha nemmeno
prospettato che la mancata apertura dei file contenenti la
documentazione allegati alla SCIA dipendesse da una scelta deliberata
delle segnalanti: ne consegue che era suo dovere rappresentare agli
interessati la circostanza, fissando un termine per ovviare al problema,
con l’avvertimento che il mancato tempestivo adempimento
dell’incombente avrebbe determinato l’esercizio dei poteri inibitori nel
termine di cui all’articolo 87 bis D.Lgs. n. 259/2003. A ben guardare
non si trattava nemmeno di chiedere un’integrazione documentale, perché
nel caso di specie il documento era stato inviato, ma di sollecitare,
nell’interesse delle stesse segnalanti, una riproduzione dello stesso in
un formato visionabile dall’Amministrazione.
Per quanto attiene la prospettata contrarietà del
progetto presentato con la SCIA di cui è causa rispetto alle previsioni
del piano comunale antenne, va considerato che la ricorrente non intende
realizzare un impianto nuovo, ma modificarne uno esistente, collocato
in un’area già prevista in piano e rispetto alla quale l’Amministrazione
comunale, dunque, ha già effettuato le proprie valutazione in relazione
ai due siti sensibili (scuole) presenti nelle vicinanze. D’altro canto,
sotto questo profilo, l’Arpa ha escluso che le emissioni generate dal
nuovo impianto in co-site superino i limiti fissati dall’Autorità
statale ai sensi dell’articolo 4 L. n. 36/2001.
Ora, è irrilevante che l’impianto sia utilizzato da un
gestore del servizio di telefonia mobile piuttosto che da un altro.
Invero, giusta quanto dispone l’articolo 16 L.R. F.V.G. n. 3/2011, il
regolamento comunale, tra le altre cose, individua le aree del
territorio comunale preferenziali e quelle controindicate per
l’installazione degli impianti di telefonia mobile.
Ma una volta individuato il sito per l’installazione,
non spetta al Comune stabilire quale sia l’operatore privato che lo deve
utilizzare o impedire che altri lo utilizzino. Diversamente, esso
finirebbe per esorbitare dai propri compiti, per determinare una
conformazione limitativa della attività economica privata, che pure
l’articolo 41 Cost. consacra come libera, per scopi eccedenti gli
interessi pubblici affidati alla sua cura.
Invero, è compito del Comune tutelare la salute di
cittadini, l’uso razionale del territorio, i beni di interesse storico,
artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico (cfr.,
articolo 16 L.R. F.V.G. n. 3/2011). Ne discende che l’aggressione a tali
beni può derivare non certo dall’identità del soggetto che si serve
della stazione radio-base, ma dalla sua collocazione e dal suo livello
di emissioni.
Nel caso di specie, il sito era già stato individuato
dal piano comunale antenne e l’ARPA aveva certificato il rispetto dei
limiti di emissione. Conseguentemente, il Comune non poteva vietare la
modifica dell’impianto in ragione del fatto che lo stesso sarebbe stato
utilizzato anche da Vodafone Omnitel B.V. oltre che da Telecom S.p.A..
In definitiva, il ricorso viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli
Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla
società ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi
€uro 3.000,00, oltre ad accessori di legge, e al rimborso del contributo
unificato, come da previsione di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)