domenica 25 gennaio 2015

NUOVI MODULI EDILIZIA: ENTRO IL 16 FEBBRAIO.Presentata interrogazione parlamentare



Il Dipartimento della Funzione Pubblica, il 14 gennaio 2015, ha comunicato alle Regioni e agli Enti Locali di provvedere ad adeguare la modulistica in uso inerente i nuovi moduli unificati e semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. Si ricorda che i suddetti moduli derivano da un Accordo sancito il 18 dicembre, in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Comuni, Città metropolitane e Province, per tanto i moduli sono stati adeguati alle novità introdotte dal decreto c.d. "Sblocca Italia" in maniera tale da rendere più semplici gli adempimenti in materia per i cittadini e gli operatori economici. E' il 16 febbraio il termine ultimo entro il quale i Comuni dovranno aggiornare e sostituire la modulistica in uso con i nuovi moduli, e comunicare detto aggiornamento alla casella di posta indicata dal Dipartimento.
Scarica il testo dell'Accordo in Conferenza Unificata sulla modulistica CIL e CILA.

Tratto da http://www.logospa.it
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Camera dei Deputati - Interrogazione a risposta scritta n. 4-07563 presentata dall’On. Paolo Nicolò Romano (M5S) il 16 Gennaio 2015.
PAOLO NICOLÒ ROMANO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
l'emanazione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» introduce al Capo V, articolo 17 comma 1, lettera c), punto 2 alcune modificazioni all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria soggetto ad attività di edilizia libera in immobili che recitano testualmente: «Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori»;
la modifica sopra riportata ribadisce come l'interessato (inteso come committente proprietario, affittuario o altro avente titolo) debba trasmettere all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale (inteso come complesso di documenti quali ad esempio progetto grafico, relazione tecnica, e altro) così come accade per le richieste di permesso di costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività o le ormai superate dichiarazione di inizio attività (DIA) e non compilare lo stesso;
tale modifica ribadisce inoltre che l'elaborato progettuale debba essere asseverato da un tecnico abilitato ovvero che quest'ultimo certifichi l'aderenza alle norme vigenti e la relativa conformità;
è chiaro e verosimile che un soggetto qualunque che non abbia una solida base tecnico-legislativa o più generalmente che non svolga un lavoro che impone un titolo abilitativo rilasciato dalla Repubblica italiana ed una iscrizione ad un collegio o un ordine (ad esempio collegio dei geometri, ordine degli architetti o degli ingegneri) non abbia le basi per redigere tale elaborato progettuale. Nel caso contrario verosimilmente l'interessato coinciderebbe con una figura professionale in grado di redigere ed asseverare il documento stesso;
si ritiene quindi che quanto riportato sul portale istituzionale del Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei ministri nella sezione notizie, in cui si tratta il «via all'attuazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 – I moduli CIL e CILA»
(http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/dicembre/i-moduli-cil-e-cila.aspx) consistente nell'affermazione: «...è sufficiente una semplice comunicazione che può essere compilata in pochi minuti dall'interessato e asseverata da un professionista.», risulti altamente fuorviante;
in una situazione di continua svalutazione delle professioni tecniche ad avviso dell'interrogante anche a seguito delle iniziative del Governo attuale e di quelli che l'hanno preceduto, a partire dal Governo Prodi II con il cosiddetto «decreto Bersani-bis» (legge 2 aprile 2007 n. 40), una affermazione come quella riportata in un sito istituzionale del Governo italiano, può indurre la popolazione e ritenere che una Comunicazione di inizio lavori e una comunicazione di inizio lavori asseverata, sia compilabile da tutti in alcuni minuti e che l'intervento del tecnico abilitato serva solo a «mettere una firma», affermazione che è stata riportata in diversi portali web tecnici, generando non pochi fraintendimenti –:
se corrisponda al vero che tali Comunicazioni di inizio lavori e Comunicazioni di inizio lavori asseverate siano compilabili da chiunque in alcuni minuti, e quindi non da tecnici specifici di professione;
se al contrario l'affermazione sopra riportata non induca in errore il cittadino e non porti ad un ulteriore svilimento dei professionisti. (4-07563)