Il Dipartimento della Funzione Pubblica, il 14 gennaio 2015, ha
comunicato alle Regioni e agli Enti Locali di provvedere ad adeguare la
modulistica in uso inerente i nuovi moduli unificati e semplificati per
la comunicazione di inizio lavori (CIL) e per la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. Si
ricorda che i suddetti moduli derivano da un Accordo sancito il 18
dicembre, in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Comuni,
Città metropolitane e Province, per tanto i moduli sono stati adeguati
alle novità introdotte dal decreto c.d. "Sblocca Italia" in maniera tale
da rendere più semplici gli adempimenti in materia per i cittadini e
gli operatori economici. E' il 16 febbraio il termine ultimo entro il
quale i Comuni dovranno aggiornare e sostituire la modulistica in uso
con i nuovi moduli, e comunicare detto aggiornamento alla casella di
posta indicata dal Dipartimento.
Scarica il testo dell'Accordo in Conferenza Unificata sulla modulistica CIL e CILA.
Tratto da http://www.logospa.it
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Camera dei Deputati -
Interrogazione a risposta scritta n. 4-07563 presentata dall’On. Paolo Nicolò
Romano (M5S) il 16 Gennaio 2015.
PAOLO
NICOLÒ ROMANO. — Al
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per
sapere – premesso che:
l'emanazione
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 212 del 12 settembre
2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, recante
«Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive» introduce al Capo V, articolo 17 comma 1, lettera c), punto 2 alcune modificazioni
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380
sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria soggetto ad attività
di edilizia libera in immobili che recitano testualmente: «Limitatamente agli
interventi di cui al comma 2, lettere a)
ed e-bis), l'interessato
trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la
comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale
attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti
strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati
identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei
lavori»;
la modifica
sopra riportata ribadisce come l'interessato (inteso come committente
proprietario, affittuario o altro avente titolo) debba trasmettere
all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale (inteso come complesso di
documenti quali ad esempio progetto grafico, relazione tecnica, e altro) così
come accade per le richieste di permesso di costruire, le segnalazioni
certificate di inizio attività o le ormai superate dichiarazione di inizio
attività (DIA) e non compilare lo stesso;
tale
modifica ribadisce inoltre che l'elaborato progettuale debba essere asseverato
da un tecnico abilitato ovvero che quest'ultimo certifichi l'aderenza alle
norme vigenti e la relativa conformità;
è chiaro e
verosimile che un soggetto qualunque che non abbia una solida base
tecnico-legislativa o più generalmente che non svolga un lavoro che impone un
titolo abilitativo rilasciato dalla Repubblica italiana ed una iscrizione ad un
collegio o un ordine (ad esempio collegio dei geometri, ordine degli architetti
o degli ingegneri) non abbia le basi per redigere tale elaborato progettuale.
Nel caso contrario verosimilmente l'interessato coinciderebbe con una figura
professionale in grado di redigere ed asseverare il documento stesso;
si ritiene
quindi che quanto riportato sul portale istituzionale del Governo italiano –
Presidenza del Consiglio dei ministri nella sezione notizie, in cui si tratta
il «via all'attuazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 – I moduli
CIL e CILA»
(http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/dicembre/i-moduli-cil-e-cila.aspx)
consistente nell'affermazione: «...è sufficiente una semplice comunicazione che
può essere compilata in pochi minuti dall'interessato e asseverata da un
professionista.», risulti altamente fuorviante;
in una
situazione di continua svalutazione delle professioni tecniche ad avviso
dell'interrogante anche a seguito delle iniziative del Governo attuale e di
quelli che l'hanno preceduto, a partire dal Governo Prodi II con il cosiddetto
«decreto Bersani-bis» (legge 2
aprile 2007 n. 40), una affermazione come quella riportata in un sito
istituzionale del Governo italiano, può indurre la popolazione e ritenere che
una Comunicazione di inizio lavori e una comunicazione di inizio lavori
asseverata, sia compilabile da tutti in alcuni minuti e che l'intervento del
tecnico abilitato serva solo a «mettere una firma», affermazione che è stata
riportata in diversi portali web
tecnici, generando non pochi fraintendimenti –:
se
corrisponda al vero che tali Comunicazioni di inizio lavori e Comunicazioni di
inizio lavori asseverate siano compilabili da chiunque in alcuni minuti, e
quindi non da tecnici specifici di professione;
se al
contrario l'affermazione sopra riportata non induca in errore il cittadino e
non porti ad un ulteriore svilimento dei professionisti. (4-07563)