N. 00552/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2014, proposto da:
Radio Taxi Brixia Soc. Coop. A R.L., Salvatore Sammataro, rappresentati e difesi dagli avv. Leopoldo Facciotti, Cecilia Cominassi, con domicilio eletto presso Cecilia Cominassi in Brescia, C.Da Soncin Rotto, 1/B; Sergio Bonetti, Fabio Leviani, Italo Fabrizio Lamberti, Antonio Amodio, Sergio Luterotti, Mauro Pegoiani, Dario Bossini, Gabriele Caccagni, Massimiliano Della Tratta, Massimo Sanguinelli, rappresentati e difesi dagli avv. Cecilia Cominassi, Leopoldo Facciotti, con domicilio eletto presso Cecilia Cominassi in Brescia, C.Da Soncin Rotto, 1/B;
Radio Taxi Brixia Soc. Coop. A R.L., Salvatore Sammataro, rappresentati e difesi dagli avv. Leopoldo Facciotti, Cecilia Cominassi, con domicilio eletto presso Cecilia Cominassi in Brescia, C.Da Soncin Rotto, 1/B; Sergio Bonetti, Fabio Leviani, Italo Fabrizio Lamberti, Antonio Amodio, Sergio Luterotti, Mauro Pegoiani, Dario Bossini, Gabriele Caccagni, Massimiliano Della Tratta, Massimo Sanguinelli, rappresentati e difesi dagli avv. Cecilia Cominassi, Leopoldo Facciotti, con domicilio eletto presso Cecilia Cominassi in Brescia, C.Da Soncin Rotto, 1/B;
contro
Comune di Montichiari, rappresentato e difeso
dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini
in Brescia, v.le Stazione, 37;
nei confronti di
Luca Aldovrandi;
per
l’annullamento, previa sospensione,
della deliberazione 5 marzo 2014 n°19, pubblicata
all’albo pretorio dal 5 marzo 2014, con la quale il Consiglio comunale
di Montichiari ha approvato il regolamento comunale per l’esercizio del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, quanto alla
previsione dell’art. 28 comma 1;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto;
nonché l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a svolgere la propria
attività di servizio taxi e stazionamento presso l’aeroporto “Gabriele
D’Annunzio” in Comune di Montichiari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montichiari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio
2015 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono undici tassisti i quali agiscono
individualmente e sono titolari di licenza rilasciata dal Comune di
Brescia, nonché una cooperativa di tassisti, sempre bresciani (doc. ti
da 2 a 13, copie licenze ricorrenti e copia statuto associazione), ed
impugnano la delibera meglio indicata in epigrafe, e in particolare
l’art. 28 comma 1 del regolamento da essa approvato, secondo il quale “Premesso
che vale il principio generale che per il traffico originato nel
territorio comunale sono abilitati a svolgere il servizio taxi
esclusivamente i soggetti titolari di licenza rilasciata dal Comune di
Montichiari, ad eccezione: a) dei soggetti dotati di licenza rilasciata
dagli enti appartenenti al sistema aeroportuale lombardo così come
previsto dall’art. 28 della l.r. 4 aprile 2012 n°6, previa
determinazione del contingente da stabilirsi con la Regione Lombardia,
tenuto conto del volume di traffico passeggeri sviluppato
dall’aerostazione; b) i titolari di licenza rilasciata da altri enti con
i quali il comune di Montichiari ha stipulato apposito accordo ai sensi
dell’art. 5 bis comma 1 bis della l. 15 gennaio 1992 n°21 al fine di
ampliare l’offerta del servizio taxi relativo all’aeroporto, a
condizione che venga rispettato il principio di reciprocità” (doc. 1
ricorrenti, copia atto impugnato p. 23). Sostengono in sintesi i
ricorrenti che tali eccezioni non avrebbero contenuto pratico, e che la
norma riserverebbe di fatto il servizio di piazza presso l’aeroporto ai
soli tassisti di Montichiari.
A sostegno deducono due motivi:
- con il primo di essi, deducono violazione dell’art. 14 comma 8 del d. lgs. 19 novembre 1997 n°422, per cui: “Per
i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme
restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad
effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi
rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal
comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I
comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di
trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del
numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare
proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata
intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la
commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15
gennaio 1992 n°21.” A dire dei ricorrenti, la norma consentirebbe
anche a loro, quali tassisti titolari di licenza rilasciata da Comune
capoluogo, di svolgere il servizio in questione all’aeroporto di
Montichiari;
- con il secondo motivo, deducono violazione anche
dell’art. 11 comma 2 della l. 15 gennaio 1992 n°21, che consente ai
tassisti di operare anche al di fuori del territorio comunale di
riferimento, ove ivi abbia origine il servizio, nel caso in cui il
regolamento si interpretasse come preclusivo non solo del servizio di
piazza ma anche dell’effettuazione delle corse;
Il Comune resiste, con atto 30 maggio e memoria 13
giugno 2014, in cui sostiene in sintesi l’inefficacia della norma
dell’art. 14 comma 8 sino a stipula dell’intesa fra Comuni interessati
che è prevista dalla norma stessa e che allo stato manca. Sostengono poi
che, fermi il divieto del servizio di piazza, i tassisti di altri
Comuni potrebbero pacificamente svolgere le corse.
La Sezione, all’udienza del giorno 8 gennaio 2015,
fissata previa rinuncia alla domanda cautelare alla camera di consiglio
del giorno 18 giugno 2014, ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.
2. In via preliminare va precisato, a fini di
chiarezza e completezza, che il presente ricorso deve considerarsi
ammissibile anche se rivolto in via diretta contro un atto generale e
astratto quale è in generale un regolamento. Fra i ricorrenti nel caso
di specie vi è infatti una cooperativa di tassisti, ovvero un ente
esponenziale del relativo gruppo. Tale soggetto, così come chiarito, da
ultimo, da C.d.S. commissione speciale 26 giugno 2013 n°3014,
rappresenta l’interesse di tutta la categoria, e subisce quindi lesione
per il solo fatto che nell’ordinamento sia introdotta una norma il cui
contenuto arreca una menomazione a tutti i membri della stessa.
3. E’ poi possibile ritenere che la legittimazione
dell’ente attragga a se anche quella dei singoli operatori che nella
specie hanno agito unitamente ad essa. Si osserva infatti che una loro
estromissione sarebbe priva di effetti concreti, perché da un lato si
tratta di soggetti i quali pacificamente potrebbero intervenire nel
processo in via adesiva; dall’altro che nella specie l’intervento
adesivo avrebbe effetti non dissimili da quelli del ricorso proposto.
Nel caso di impugnazione di regolamento da parte di anche un solo
soggetto legittimato, infatti, l’annullamento come si vedrà è comunque
efficace erga omnes.
4. Ciò posto, sia i ricorrenti sia il Comune
resistente concordano su un dato innegabile, ovvero sull’esistenza
attuale nell’ordinamento della norma dell’art. 14 del d. lgs. 422/1997,
che liberalizza, se pure in modo non assoluto, il servizio taxi da e per
gli aeroporti, eliminando la rendita di posizione di cui sino a quel
momento fruivano gli operatori autorizzati dal Comune in cui l’aeroporto
si trova. La logica della norma stessa si spiega, all’evidenza,
ricordando che gli aeroporti vengono localizzati in base a ragioni più
spesso tecniche, ma talora anche storiche, le quali nulla hanno a che
vedere con l’importanza del Comune che li ospita. Poteva quindi
accadere, ed accadeva, che la competenza ad assicurare il servizio taxi
fosse determinata in modo del tutto casuale, e non coerente con le
necessarie ragioni di efficienza.
5. Le parti, viceversa, non concordano quanto al
termine di efficacia della norma, che secondo i ricorrenti sarebbe
immediata, e quindi già consentirebbe loro di lavorare presso
l’aerostazione; secondo il Comune sarebbe, in sostanza, sospesa a tempo
indeterminato, ovvero sino al futuro ed eventuale perfezionamento
dell’intesa che la norma pure prevede, senza ancorarla a dati certi.
Nella linea interpretativa dei ricorrenti, invece, l’intesa potrebbe
intervenire a meglio organizzare il servizio, ma resterebbe ferma la
loro possibilità di svolgerlo da subito, a prescindere dall’intesa
stessa.
6. Ad avviso del Collegio, va preferita la prima
interpretazione. Il recente “decreto liberalizzazioni”, ovvero il d.l.
24 gennaio 2012 n°1 convertito nella l. 24 marzo 2012 n°27, in
dichiarata attuazione di principi europei e costituzionali, dispone
all’art. 1 comma 2 che “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni,
oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività
economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso
tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite
finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera
secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i
soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i
controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute,
all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla
sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con
l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e
con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.
7. E’criterio interpretativo inequivoco, nel senso
che, come nella specie, fra due interpretazioni ugualmente possibili, si
debba preferire quella che consente una maggior liberalizzazione
dell’attività economica. Nel caso presente, è poi del tutto chiaro che
una maggior liberalizzazione, con quello che ne segue in tema di
concorrenza e di tariffe più favorevoli, si realizza allorquando presso
l’aeroporto presta servizio un numero maggiore di operatori, né pare che
tale situazione pregiudichi in alcun modo gli interessi superiori – in
sintesi, la protezione dell’ambiente e della persona- che la norma fa
salvi.
8. La previsione regolamentare impugnata va quindi
annullata senz’altro: dall’accoglimento del primo motivo, consegue come
effetto conformativo della sentenza, che i ricorrenti potranno svolgere
la loro attività di servizio taxi e stazionamento presso l’aeroporto in
questione così come desiderato, senza che sia necessaria una autonoma
declaratoria del presunto “diritto”. La domanda in tal senso va quindi
interpretata – nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica
proprio del Giudice- come illustrazione della domanda di annullamento, e
non come domanda autonoma cui debba corrispondere una autonoma
pronuncia in dispositivo.
9. Per chiarezza, va poi ricordato che, argomentando
dall’art. dall’art. 14 comma 3 D.P.R. 24 novembre 1971 n°1197,
l’efficacia dell’annullamento di un atto regolamentare, per evidenti
ragioni di certezza legate alla sua duplice natura, di atto
amministrativo e di fonte del diritto, riguardi tutti i destinatari
potenziali di esso, ancorché non parti del relativo giudizio: così
esattamente C.d.S. sez. IV 19 febbraio 2007 n°883.
10. La novità e particolarità della questione, sulla
quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto
motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione 5
marzo 2014 n°19, del Consiglio comunale di Montichiari, concernente
approvazione del regolamento comunale per l’esercizio del servizio di
taxi e del servizio di noleggio con conducente, quanto alla previsione
dell’art. 28 comma 1. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)