domenica 25 gennaio 2015

INTERPRETAZIONE ART. 9, COMMA 2 BIS, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78

La Corte dei Conti per la Lombardia con Deliberazione 2 dell'8 gennaio 2015 risponde ad una richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni nella legge n. 122/2010. In particolare si chiede se esso "è da riferirsi all'impianto complessivo del salario accessorio, inteso in senso lato, cioè comprendente non solo il fondo delle risorse decentrate ed il fondo per il salario straordinario ma anche le somme relative alla remunerazione delle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, e che per gli enti senza dirigenza come il comune di Brandico, sono a carico del bilancio".

Queste le conclusioni della Corte: "Si richiama la deliberazione della Sezione Autonomie, la n. 26/SEZAUT/2014/QMIG – che costituisce pronuncia di orientamento ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con la quale è stato affermato che "le risorse del bilancio, che i comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni". Nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate". "Tale norma è da considerare di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell'espressione normativa utilizzata". Fra le risorse ulteriori, da computare ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono ricomprese, pertanto, le risorse del bilancio che i comuni di minore dimensione demografica destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali".
CORTE DEI CONTI LOMBARDIA, DELIBERAZIONE 2, 2 GENNAIO 2015.
 
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