"Tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa
assunzione del relativo , ex art. 191 TUEL, ivi compresi i provvedimenti
con i quali il Comune conferisce apposito incarico legale ad un
avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso". A cio' va
aggiunto che "Qualora vengano in essere obbligazioni giuridiche al di
fuori della descritta procedura ordinaria, l'ordinamento giuscontabile
prevede, comunque, la possibilità di ricondurle nella contabilità
ordinaria dell'ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle
fattispecie dettagliatamente elencate nell'art. 191 TUEL e purché venga
adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell'organo
consiliare...
"Nel caso, dunque, di mancanza dell'impegno contabile relativo al
conferimento degli incarichi legali de quibus, si verte in una
fattispecie di acquisizione di servizi in violazione del citato art. 191
del d.lgs. n° 267 del 2000, con possibilità di riconduzione, a
sanatoria, nel sistema di contabilità dell'Ente, solo mediante
attivazione del procedimento per l'eventuale riconoscimento di debito
fuori bilancio di cui all'art. 194 del d.lgs. n° 267 del 2000 cit., con
tutte le condizioni e le limitazioni previste al riguardo, anche con
riferimento –per quanto concerne la specifica fattispecie qui in esame-
alla necessità della sussistenza dei requisiti oggettivi indicati al
comma 1, lett. e) del menzionato art. 194 relativamente a beni e servizi
acquisiti in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191 ("nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed
arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza", ex art. 194 cit.)".
E' questo, in estrema sintesi, il contenuto del parere 261 del 29
dicembre 2014 fornito dalla Corte dei Conti, Sez. controllo Campania, ad
una richiesta di chiarimenti posta dal un ente in merito ad alcuni
incarichi di patrocinio legale dell'Ente affidati a diversi legali.