Il Sindaco non può vietare l'utilizzo di sigarette elettroniche in tutti i locali pubblici attraverso un'ordinanza contingibile ed urgente perché un simile divieto posto con tale strumento non rientra tra le sue competenze. Lo ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza 3039 del 15 dicembre 2014
N. 03039/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02170/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2013,
proposto da: Giovanni Rizzi, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio
Fraccastoro, Filippo Fioretti, Alessandro Moriconi, con domicilio eletto
presso Giorgio Fraccastoro in Milano, corso Vittorio Emanuele II, 1;
contro
Comune di Cantu' in Persona del Sindaco P.T.;
nei confronti di
Anna Dell'Orco;
per l'annullamento
dell'ordinanza del 30 aprile 2013, n. 4584, pubblicata
sull'Albo Pretorio, con cui il Sindaco di Cantù ha disposto il divieto
generalizzato di utilizzo di sigarette elettroniche "in tutti i locali,
uffici, immobili pubblici o aperti al pubblico o finalizzati a servizi
pubblici o di pubblica utilità, comunque accessibili all'utenza ed
ubicati nel territorio del Comune di Cantù”, nonchè di tutti gli atti
connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre
2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, operatore del settore merceologico
della vendita di sigarette elettroniche, ha impugnato l'ordinanza del 30
aprile 2013, n. 4584, pubblicata sull'Albo pretorio, con cui il Sindaco
di Cantù ha disposto il divieto generalizzato di utilizzo di sigarette
elettroniche "in tutti i locali, uffici, immobili pubblici o aperti al
pubblico o finalizzati a servizi pubblici o di pubblica utilità,
comunque accessibili all'utenza ed ubicati nel territorio del Comune di
Cantù", confermando il divieto di fare uso delle stesse anche per "tutte
le tipologie di locali, aree già previste dalla Legge n. 584175; Legge
n. 4481200/ art. 52, comma 20, come modificato dalla Legge del 16
gennaio 2003; n. 3, art. 51 Accordo Stato Regioni - del 16 dicembre 2004
in materia di divieto di fumo", statuendo, in caso di violazione,
l'applicazione della sanzione amministrativa "da un minimo di € 25, 00,
ad e 500, 00".
Contro il suddetto atto il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso.
I) In via principale: motivi di illegittimità derivata
dall'incostituzionalità dell'Ordinanza n. 9 del2013 per violazione
degli articoli 32 e 117, comma 6, della Costituzione.
II) Eccesso di potere per difetto dei presupposti,
errore e travisamento dei fatti, errore e/o difetto e/o carenza assoluta
di istruttoria, manifesta irragionevolezza, sviamento di potere.
Prima dell’udienza il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato.
All’udienza del 21 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. In primo luogo va evidenziato che non produce alcun
effetto sulla decisione della controversia la rinuncia al mandato da
parte dei difensori del ricorrente, giacché la rinuncia al mandato, non
seguita dalla contestuale nomina di un nuovo difensore, non ha effetto
interruttivo nel processo amministrativo (art. 79 cod. proc. amm.;
Consiglio di Stato, VI, 23 febbraio 2009, 1033; T.A.R. Lombardia,
Milano, IV, 5 ottobre 2011, n. 2349).
3. Venendo al merito il ricorso è fondato nel secondo motivo.
3.1 La materia dell’uso delle sigarette elettroniche è
disciplinata con l’ordinanza del Ministro della salute 26 giugno 2013,
concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di
sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di utilizzo
delle medesime sigarette elettroniche nei locali chiusi delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione
professionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 176 del 29 luglio 2013, il cui termine di validità è scaduto
il 28 luglio 2014. Successivamente l’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, recante "Misure urgenti in
materia di istruzione, università e
ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, ha disposto il divieto dell’utilizzo delle
sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di
pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di
formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di
recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché
presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale
Con la successiva ordinanza del 26 giugno 2013 il
Ministero della Salute ha confermato il divieto di vendita ai minori di
anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina,
prevedendo le sanzioni indicate all’articolo 25 del regio decreto 24
dicembre 1934, n. 2316, come modificato dall’articolo 7 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
A sua volta l’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n.
3, nel disciplinare il divieto di fumo, prevede limiti alla pubblicità
delle sigarette elettroniche contenenti nicotina.
3.2 Venendo al caso in questione occorre precisare che
la materia del divieto di fumo, nel quale rientra anche l’uso delle
sigarette elettroniche, attiene alla tutela della salute e quindi
rientra nella competenza concorrente dello Stato e della Regione ai
sensi dell’art. 117 della Costituzione.
A sua volta i poteri di emanare ordinanze contingibili
ed urgenti rientrano nelle competenze dello Stato in quanto l’articolo
32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», attribuisce al Ministro della sanità (ora
della salute) il potere di emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più
regioni.
La competenza del Comune ad emanare ordinanze
contingibili ed urgenti in materia di salute è limitata dall’art. 50 del
D. Lgs. 267/2000 ai casi di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale.
Nel caso in questione ha disciplinato comportamenti
che vanno ben al di là dei limiti territoriali comunali e non riguardano
la salute pubblica bensì quella privata.
In definitiva quindi il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati.
3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti
impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Valentina Santina Mameli, Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)