Il
dipendente, che presti la propria attività lavorativa continuativamente
per tutto l’anno, ha diritto, in qualsiasi momento dell’anno in
questione, all’utilizzo di tutti i giorni di ferie contrattualmente
previsti per lo stesso anno oppure può fruire solo dei giorni di ferie
maturati (proporzionati ai mesi di lavoro svolto nell’anno considerato)
fino al momento della richiesta?
Relativamente
alla particolare problematica esposta, l’avviso dell’Aran è nel senso
che, ordinariamente, il dipendente possa, in qualsiasi momento
dell’anno, fruire di tutte le ferie allo stesso spettanti, sulla base
della disciplina contrattuale, per quell’anno.
Infatti,
l’art. 18, comma 7 del CCNL del 6.7.1995 prevede che solo nell’anno di
assunzione e nell’ultimo anno di servizio le ferie maturano in relazione
al servizio prestato e, quindi, devono essere computate in dodicesimi.
Pertanto,
esclusivamente in queste specifiche ipotesi, il dipendente può fruire
dei soli giorni di ferie maturati fino al momento della richiesta.
Nel
caso in cui nella dotazione organica dell’ente siano presenti
funzionari della categoria D, sia con profili con trattamento
stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, sia con
profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla
posizione economica D3, gli incarichi di posizione organizzativa possono
essere conferiti solo a tale ultima tipologia di funzionari?.
Relativamente
a questa problematica, si ritiene opportuno evidenziare che,
nell’ambito della vigente disciplina contrattuale (artt. 8 e ss. del
CCNL del 31.3.1999), gli incarichi di posizione organizzativa possono
essere conferiti solo a personale della categoria D, salvo che non si
tratti di enti la cui dotazione non preveda posti di categoria D.
Nell’ambito
della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di
posizione organizzativa possono essere conferiti, indifferentemente, sia
a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento
stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a
quello collocato in profili con trattamento stipendiale iniziale
corrispondente alla posizione economica D3.
Pertanto,
ove nel caso di specie venga in considerazione un dipendente comunque
inquadrato nella categoria D, allo stesso potrà essere legittimamente
conferito un incarico di posizione organizzativa.
Quello
che effettivamente rileva è il rigoroso rispetto da parte dell’Ente dei
criteri di conferimento dallo stesso preventivamente adottati
nell’osservanza delle previsioni delle previsioni dell’art. 9, comma 2,
del CCNL del 31.3.1999.
Poiché
si tratta di un incarico che, in base alla disciplina contrattuale, può
essere conferito, stante come detto la unitarietà della categoria D, a
personale inquadrato nella stessa, sia in profili con trattamento
stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, sia in
quelli con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla
posizione economica D3, si ritiene che non si possa determinare neppure
un eventuale problema di “mansioni superiori” ove la titolarità della
posizione organizzativa sia attribuita a personale della prima tipologia
(D1).