ARAN:Fruizione delle ferie, conferimento della posizione organizzativa.
Il
 dipendente, che presti la propria attività lavorativa continuativamente
 per tutto l’anno, ha diritto, in qualsiasi momento dell’anno in 
questione, all’utilizzo di tutti i giorni di ferie contrattualmente 
previsti per lo stesso anno oppure può fruire solo dei giorni di ferie 
maturati (proporzionati ai mesi di lavoro svolto nell’anno considerato) 
fino al momento della richiesta?
Relativamente
 alla particolare problematica esposta, l’avviso dell’Aran è nel senso 
che, ordinariamente, il dipendente possa, in qualsiasi momento 
dell’anno, fruire di tutte le ferie allo stesso spettanti, sulla base 
della disciplina contrattuale, per quell’anno.
Infatti,
 l’art. 18, comma 7 del CCNL del 6.7.1995 prevede che solo nell’anno di 
assunzione e nell’ultimo anno di servizio le ferie maturano in relazione
 al servizio prestato e, quindi, devono essere computate in dodicesimi.
Pertanto,
 esclusivamente in queste specifiche ipotesi, il dipendente può fruire 
dei soli giorni di ferie maturati fino al momento della richiesta.
Nel
 caso in cui nella dotazione organica dell’ente siano presenti 
funzionari della categoria D, sia con profili con trattamento 
stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, sia con
 profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla 
posizione economica D3, gli incarichi di posizione organizzativa possono
 essere conferiti solo a tale ultima tipologia di funzionari?. 
Relativamente
 a questa problematica, si ritiene opportuno evidenziare che, 
nell’ambito della vigente disciplina contrattuale (artt. 8 e ss. del 
CCNL del 31.3.1999), gli incarichi di posizione organizzativa possono 
essere conferiti solo a personale della categoria D, salvo che non si 
tratti di enti la cui dotazione non preveda posti di categoria D.
Nell’ambito
 della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di 
posizione organizzativa possono essere conferiti, indifferentemente, sia
 a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento 
stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a 
quello collocato in profili con trattamento stipendiale iniziale 
corrispondente alla posizione economica D3.
Pertanto,
 ove nel caso di specie venga in considerazione un dipendente comunque 
inquadrato nella categoria D, allo stesso potrà essere legittimamente 
conferito un incarico di posizione organizzativa.
Quello
 che effettivamente rileva è il rigoroso rispetto da parte dell’Ente dei
 criteri di conferimento dallo stesso preventivamente adottati 
nell’osservanza delle previsioni delle previsioni dell’art. 9, comma 2, 
del CCNL del 31.3.1999.
Poiché
 si tratta di un incarico che, in base alla disciplina contrattuale, può
 essere conferito, stante come detto la unitarietà della categoria D, a 
personale inquadrato nella stessa, sia in profili con trattamento 
stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, sia in 
quelli con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla 
posizione economica D3, si ritiene che non si possa determinare neppure 
un eventuale problema di “mansioni superiori” ove la titolarità della 
posizione organizzativa sia attribuita a personale della prima tipologia
 (D1).