informazioni aggiornate a
giovedì, 9 ottobre 2014
- La semplificazione del codice e la tutela dell'utenza vulnerabile
- Revisione dell'apparato sanzionatorio
- La sicurezza stradale
- La delegificazione
Il progetto di legge C. 731-1588-A nasce dalla confluenza della proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 731 e del disegno di legge di iniziativa governativa C. 1588.
L'esame presso la IX Commissione trasporti è stato avviato nella seduta
del 27 giugno 2013. Il provvedimento prevede tempi ristretti per
l'esercizio della delega (dodici mesi) e un doppio parere obbligatorio
delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto
legislativo.
La semplificazione del codice e la tutela dell'utenza vulnerabile
I criteri direttivi della delega sono in primo luogo orientati alla semplificazione del codice e alla tutela dell’utenza vulnerabile. In tal senso possono essere richiamati i seguenti criteri:
- Semplificazione del codice della strada circoscrivendone i contenuti alla disciplina dei comportamenti, alle previsioni sanzionatorie e alla regolazione dello spazio stradale (art. 2, co. 1, lett. c)
- Possibilità di riduzione dei limiti di velocità in particolare nelle aree urbane (art. 2, co. 1 lett. d) numero 1)
- Sostegno dell’utenza vulnerabile con una specifica attenzione alla promozione della sicurezza delle biciclette, in particolare per i ciclisti di età inferiore a 14 anni, e introduzione di disposizioni per favorire l’accesso di biciclette, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate ai mezzi pubblici (art. 2, co. 1, lett. d) numeri 5 e 6)
- Possibilità di circolazione sulle autostrade e sulle superstrade per i motocicli di cilindrata superiore a 120 cc, se condotti da maggiorenni (art. 2, co. 1, lett. d) numero 9)
Revisione dell'apparato sanzionatorio
Misure
di semplificazione sono previste anche con riferimento all’apparato
sanzionatorio del codice, laddove si dispone, ad esempio, la graduazione
delle sanzioni in funzione dell’effettiva pericolosità del
comportamento (art. 2, co. 1, lett. i), numero 1). Con riferimento all’apparato sanzionatorio, particolare rilievo assume il principio di delega (art. 2, co. 1, lett. n),
numero 3) che prevede che il codice individui il grado di colpevolezza e
la tipologia di violazioni del codice della strada che in presenza di omicidio colposo
provocato da queste violazioni comportano le sanzioni accessorie della
revoca della patente e dell’inibizione alla guida perpetue; revoca ed
inibizione perpetua dovranno comunque essere previste in caso di
omicidio colposo effettuato da conducente alla guida con tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti (art.
589, terzo comma, codice penale) ovvero in caso di omicidio colposo con
più vittime o con morte di una persona e lesioni di una o più persone
(art. 589, quarto comma).
Un ulteriore criterio di delega prevede l’introduzione del codice di norme per determinare con precisione e certezza l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, anche ai fini dell'accertamento del reato di omicidio colposo da parte di soggetto alla guida sotto l'effetto di tali sostanze (art. 2, co. 1, lett. n), numero 4).
In materia sanzionatoria merita richiamare infine la previsione dell’applicazione della decurtazione dei punti della patente anche ai soggetti minorenni, superando le difficoltà interpretative derivanti dalla norma generale (L. n. 689/1981) che prevede che le sanzioni amministrative si applichino solo a soggetti maggiorenni (art. 2, co. 1, lett. q)
Un ulteriore criterio di delega prevede l’introduzione del codice di norme per determinare con precisione e certezza l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, anche ai fini dell'accertamento del reato di omicidio colposo da parte di soggetto alla guida sotto l'effetto di tali sostanze (art. 2, co. 1, lett. n), numero 4).
In materia sanzionatoria merita richiamare infine la previsione dell’applicazione della decurtazione dei punti della patente anche ai soggetti minorenni, superando le difficoltà interpretative derivanti dalla norma generale (L. n. 689/1981) che prevede che le sanzioni amministrative si applichino solo a soggetti maggiorenni (art. 2, co. 1, lett. q)
La sicurezza stradale
I criteri di delega mirano anche al potenziamento dei controlli in materia di sicurezza stradale. In proposito merita richiamare:
- la previsione di una banca dati unica delle infrazioni stradali (art. 2, co. 1, lett. g)
- la previsione della fruibilità attraverso sistemi telematici dei dati relativi ai veicoli e alle patenti, con dati di formato aperto che possano essere liberamente utilizzati e rielaborati dagli interessati a fini statistici, di ricerca o altro (art. 2, co. 1, lett. l)
- la previsione della destinazione prioritaria dei proventi delle multe riscosse da organi dello Stato a un fondo per l’intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del piano nazionale di sicurezza stradale (art. 2, co. 1, lett. n), numero 9).
La delegificazione
L'articolo 2, comma 2, del provvedimento autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione
in una serie di materie attualmente disciplinate dal codice della
strada. Tra queste merita richiamare le caratteristiche dei veicoli
eccezionali; la disciplina della massa limite e della sagoma limite dei
veicoli; le caratteristiche della segnaletica stradale; le procedure di
immatricolazione e cessazione dalla circolazione dei veicoli.