giovedì 30 ottobre 2014

Intestazione temporanea dei veicoli



Prot. n° 23743 del 27 ottobre2014 - Intestazione temporanea dei veicoli - Chiarimenti Apllicativi



Si riporta di di seguito la circolare riguardo le Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli :


Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione (comodante) conceda in comodato l'utilizzo del proprio autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ad un terzo, chi prende in comodato il veicolo (comodatario) ha l'obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC), richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione.



L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto:

  • per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 e che abbiano una durata superiore a trenta giorni naturali e consecutivi
  • che prevedano un uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi prende in comodato il veicolo (utilizzatore).



Gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.


Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

Giovedì 30 Ottobre 2014 15:43