lunedì 29 settembre 2014

Rigettata la richiesta indennità di pubblica sicurezza

Cassazione civile sez. lav. 04/09/2014 ( ud. 26/02/2014 , dep.04/09/2014 ) Numero: 18669


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11257-2008 proposto da:
L.P.N. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TERAMO ALFONSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MESSINA C.F. (OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI PIERRO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CUCINOTTA ROSARIO, giusta delega  in atti;
- controricorrente -
e contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso L'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dall'Avvocato MARINUZZI DARIO, giusta procura speciale notarile in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 1274/2007 della CORTE D'APPELLO di MESSINA,
depositata il 28/01/2008 R.G.N. 215/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/02/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato MARINUZZI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto.


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 gennaio 2008 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del tribunale di Messina del 15 febbraio 2005 che, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da L.P.N., Ispettore del Corpo di Polizia Municipale di (OMISSIS), nei confronti del Comune di Messina e dell'INPDAP diretta al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di pubblica sicurezza di cui alla L. n. 1054 del 1970. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che l'indennità in questione è attribuita agli appartenenti alle forze di polizia che esercitano in modo continuativo attività di Pubblica Sicurezza, mentre l'agente di Polizia Municipale ha invece solo funzioni ausiliarie in materia collaborando con le forze della polizia di stato nell'ambito delle proprie attribuzioni, ed ha richiamato, al riguardo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 229 del 1983.

Il L.P. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste il Comune di Messina con controricorso. L'INPDAP ha rilasciato procura notarile.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2099 cod. civ., del D.P.R. n. 347 del 1983 e successive modifiche e integrazioni in relazione alla L. n. 1054 del 1970, art. 1 nonchè degli artt. 3 e 36 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che la stessa circostanza per la quale gli agenti della polizia municipale sono tenuti ad essere armati proverebbe la loro funzione di agenti di pubblica sicurezza, per cuoi sarebbe iniquo il disconoscimento dell'indennità in questione.

D'altra parte la Legge Quadro n. 65 del 1986, l'art. 5, punto 2, e l'art. 6 del regolamento del Corpo di Polizia Municipale di (OMISSIS) attribuiscono ai vigili urbani in possesso di determinasti requisiti, compiti del tutto analoghi a quelli attribuiti agli appartenenti alle altre Forze dell'Ordine. Il ricorrente lamenta comunque l'incostituzionalità della L. n. 1054 del 1970, art. 1 interpretato nel senso dell'esclusione dell'attribuzione dell'indennità da essa prevista, agli agenti della Polizia Municipale un possesso della qualifica di agenti di P.S. Il ricorso è infondato.

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 229 del 1983 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, fra l'altro, della L. 23 dicembre 1970, n. 1054, art. 1 riguardante il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, contrariamente a quanto affermato in modo peraltro assai generico da parte ricorrente, mantiene pienamente la sua validità, e non vi sono concreti elementi per sottoporre la questione di costituzionalità della norma ad un nuovo esame della Corte Costituzionale. Come detto, il ricorrente neppure ha indicato il motivo concreto di tale nuovo rinvio della stessa norma alla Corte Costituzionale, e, in particolare, gli elementi di novità intervenuti rispetto all'epoca dell'esame della stessa Corte.

In linea con quanto affermato dalla suddetta pronuncia, la posizione dei vigili urbani investiti della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sensi del T.U. 31 agosto 1907, n. 690, art. 18 non è dunque, comparabile con quella degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli agenti di custodia nelle carceri ed al Corpo Forestale dello Stato, i quali hanno il compito precipuo ed essenziale della difesa delle istituzioni democratiche e della tutela dell'ordine pubblico.

Questi organismi infatti (taluni dei quali integrati nelle Forze armate e comunque costituiti in corpi armati) sono organizzati ed attrezzati in ragione dei compiti da svolgere e sono conseguentemente sottoposti ad una regolamentazione legislativa la quale tocca tutti gli aspetti essenziali della loro collocazione: organizzazione, reclutamento, addestramento, armamento, stato giuridico con particolare riguardo agli aspetti disciplinare e penale.

La posizione, invece, dei vigili urbani, seppure investiti della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, difetta rispetto agli appartenenti ai corpi predetti, di una situazione di omogeneità che sta alla base del principio di uguaglianza, in quanto l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza viene conferita singulatim, ed è sempre revocabile allorquando mutino le condizioni locali in relazione alle quali l'attribuzione viene effettuata e, in ogni caso, tale attribuzione non comporta, per i vigili, la somma dei doveri e degli oneri propri degli appartenenti ai corpi suddetti.

Corollario di quanto sinora detto è, in conclusione, il rigetto del ricorso perchè l'esclusione dei vigili urbani agenti di pubblica sicurezza dalla rivendicata indennità non viola nè il principio di razionalità nè quello di uguaglianza.

Le spese di giudizio relative al Comune di Messina, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle relative all'INPDAP vanno compensate in ragione delle parti in causa e della natura e dell'oggetto della controversia tra le stesse.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio relative al Comune di Messina liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;

Compensa le spese relative all'INPDAP. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2014