L'accesso al CED delle Polizie Municipali


L'art. 24-quinquies del LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), sembrerebbe  la chiave di volta per l'accesso gratuito, da parte delle Polizie locali, al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno, come previsto dal cosiddetto "pacchetto sicurezza" varato nel 2008.

L'agenzia per l'Italia digitale dovrebbe (condizionale d'obbligo), entro 90 gg.,  dare l'ok, sentito il Garante, che peraltro già nel 2013 aveva già espresso un parere favorevole in materia, su richiesta del Ministero dell'Interno.
BELLE PAROLE.....MA A PARERE DELLO SCRIVENTE RIMARRANNO SOLO LETTERA MORTA  O PER MEGLIO DIRE SOLO UNO "SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE".
La motivazione?
PERCHE' NESSUNO CI CONSIDERA "FORZA DI POLIZIA !!!!!!  (e la legge 121/81 ne è la prova tangibile), e poi perchè difficilmente lo STATO vorrà rinunciare a questi emolumenti elargiti dai comuni italiani.

Spero di sbagliarmi.

Mario Serio
Riproduzione Riservata
Sotto:
-Per saperne di più ( tratto dal Ministero dell'Interno)
-  Nota ANCI dell' 1 settembre 2014 ,con la quale viene resa nota la recente richiesta del Sindaco di Verona al Ministero;
-L'art. 24-quinquies della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114


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Per saperne di più

RELATIVAMENTE AL FUNZIONAMENTOI DELLA BANCA DATI

- Quali sono le finalità della raccolta dei dati e delle informazioni
- Quale norma ha istituito la banca dati delle forze di polizia
- A cosa si riferiscono le informazioni ed i dati raccolti
- Quali sono le procedure previste per la raccolta
- Chi può accedere alle informazioni raccolte nel Ced
- Quali sono le informazioni e i dati che non possono essere raccolti
- Chi controlla il Ced

RELATIVAMENTE AI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Chi può inoltrare la richiesta di accesso alle informazioni del Ced
- Come viene fornito riscontro alla richiesta
- Ricorso all’Autorità Giudiziaria
- Ricorso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 01 aprile 1981, n. 121
- D.P.R. 03 maggio 1982, n. 378
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

RELATIVAMENTE AL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI



- Quali sono le finalità della raccolta dei dati e delle informazioni

Il Ced provvede alla raccolta delle informazioni e dei dati che consentono al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di attuare le direttive impartite dal Ministro dell’Interno e di espletare i compiti affidatigli dalla legge in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

- Quale norma ha istituito la banca dati delle forze di polizia

La Banca Dati delle Forze di Polizia è prevista dall’art. 8 della legge n. 121/1981 che ha istituito presso il Ministero dell’Interno apposito Centro Elaborazione Dati (Ced).

Allo stato, il Ced è allocato nell’ambito del Servizio per il Sistema Informativo Interforze (S.S.I.I.) della Direzione centrale della Polizia criminale (D.C.P.C.).

- A cosa si riferiscono le informazioni ed i dati raccolti

Le informazioni ed i dati raccolti si riferiscono a notizie risultanti da documenti conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici ovvero risultanti da sentenze o provvedimenti dell’A. G. o da atti concernenti l’istruzione penale o da indagini di polizia.

Possono essere raccolte anche informazioni e dati in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Unione europea e di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese.

- Quali sono le procedure previste per la raccolta

Le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni, per l’accesso e la comunicazione dei dati stessi nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti sono stabilite mediante regolamento.

- Chi può accedere alle informazioni raccolte nel Ced

Possono accedere alle informazioni e dati raccolti i soggetti autorizzati dall’art. 9 della legge n. 121/1981 (ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, ufficiali di pubblica sicurezza e funzionari dei servizi di sicurezza, agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia nonché, con i limiti previsti dalla legge, l’Autorità Giudiziaria), appositamente, abilitati in relazione ai diversi livelli di accesso. Può, altresì, eccedere al Ced (secondo le modalità, da ultimo, previste dagli art. 8 e 8 bis del DL 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) la polizia municipale e la Capitaneria di porto. E’ vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati raccolti nel Ced per finalità diverse da quelle previste dalla legge nonché, al di fuori dei casi previsti, ogni circolazione delle informazioni all’interno della pubblica amministrazione.

- Quali sono le informazioni e i dati che non possono essere raccolti

E’ vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei suddetti settori (art. 7, 2^ comma, legge n. 121/1981).

- Chi controlla il Ced

Il controllo sul Ced è esercitato, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti, dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Sull’osservanza dei criteri e delle norme previste per l’espletamento delle operazioni svolte dal Ced è, altresì, esperito un controllo da apposita Commissione Tecnica (art. 8, 3^ comma, della legge n. 121/1981).

RELATIVAMENTE AI DIRITTI DEGLI INTERESSATI



- Chi può inoltrare la richiesta di accesso alle informazioni del Ced

La richiesta deve essere effettuata dalla persona alla quale si riferiscono i dati, ovvero, se minore, dai genitori titolari della potestà genitoriale o dal tutore nominato dal Tribunale. Al di fuori dei suddetti casi, chi presenta istanza deve essere stato a ciò, appositamente, delegato dall’interessato.

L’atto di delega deve recare sottoscrizione autenticata della persona alla quale si riferiscono i dati. La richiesta è inammissibile se proviene da un soggetto non legittimato.

- Come viene fornito riscontro alla richiesta

Le determinazioni assunte sono, di norma, comunicate tramite posta, entro trenta giorni dalla (ricezione della) istanza. Se necessario, sarà fatta riserva di successiva comunicazione definitiva.

- Ricorso all’Autorità Giudiziaria

Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati (identificabile, per i casi di interesse, nel Tribunale di Roma) di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.

- Ricorso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

La persona interessata può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (per proporre eventuali reclami, segnalazioni o ricorsi ex art. 141, D. Lgs. n. 196/2003) se ritiene sussistenti violazioni della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali o se intenda sollecitare un controllo dell’Autorità Garante sulla disciplina medesima.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI



» Legge 01 aprile 1981, n. 121
recante il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, con particolare riferimento agli articoli 5 (“Organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza”), 6 (“Coordinamento e direzione unitaria delle Forze di Polizia”), 7 (“Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti”), 8 (“Istituzione del Centro Elaborazione Dati”), 9 (“Accesso ai dati ed informazioni e loro uso”), 10 (“Controlli”) e 11 (“Procedure”)

» D.P.R. 03 maggio 1982, n. 378
recante l’ “Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121”

» D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento agli articoli 11 (“Modalità del trattamento e requisiti dei dati”), 53 (“Ambito applicativo e titolari dei trattamenti”), 54 (“Modalità di trattamento e flusso di dati”), 56 (“Tutela dell’interessato”), 57 (“Disposizioni di attuazione”) e 175 (“Forze di Polizia”).
 




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Sicurezza - Sindaco Tosi ad Alfano: “Far accedere vigili a banca dati del Viminale”
[01-09-2014]


Il sindaco di Verona, Flavio Tosi, chiede al Viminale di 'sbloccare' la questione dell'accesso da parte delle Polizie locali al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno, come previsto dal cosiddetto 'pacchetto sicurezza' varato nel 2008 da Roberto Maroni. Tosi lo ha fattocon una lettera inviata al ministro Angelino Alfano, rilanciata dall’agenzia Ansa.

"A distanza di sei anni - scrive Tosi - il decreto legge n.92/2008, ormai definito in tutti gli aspetti tecnici, non e' stato ancora firmato e pubblicato, nonostante tutti i passaggi amministrativi effettuati con Anci, con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con Ancitel, propedeutici anche ad un progetto che prevedeva l'accesso immediato per una serie di Comuni, tra cui Verona, gia' pronti ai collegamenti con il Centro ElaborazioneDati del Ministero dell'Interno".

"Il progetto quindi non è stato completato - spiega Tosi - privando le Polizie locali di un utile strumento per le finalita' di sicurezza pubblica ed urbana. La possibilita' di accedere al Ced del Ministero è importante per l'attivita' della Polizia municipale, in particolare per quel che riguarda la consultazione dello schedario dei veicoli rubati, dello schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, dello schedario dei permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati". (gp) -
Tratto da Anci.it

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LEGGE 11 agosto 2014, n. 114
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
(G.U. n. 190 del 18 agosto 2014)
TITOLO I - MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 24-quinquies. (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)
1. Il comma 2 dell’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e). L’Agenzia per l’Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi".
2. Il comma 3 dell’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. L’Agenzia per l’Italia digitale provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato".
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