STRAORDINARIO ELETTORALE DEI COMUNI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE: PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
Con nota n.33/SG/VN/DPRS/AD/fb l’Anci ha fatto presente che molti Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni demografiche, si trovano nella sostanziale impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie in occasione delle prossime consultazioni amministrative per il rinnovo dei propri organi.
Si dovrebbe trattare, si suppone, dell’ipotesi degli enti che hanno già attualmente utilizzato, in tutto o in gran parte, le risorse già destinate al finanziamento ordinario del lavoro straordinario per il 2014; oppure di quella della scarsa entità delle stesse, che, non solo non sarebbe sufficiente a remunerare lo straordinario elettorale, ma renderebbe anche sostanzialmente impossibile, per il prosieguo, agli enti di garantire il corretto assolvimento delle attività istituzionali stesse.
Si tratta di una situazione di assoluta novità e straordinarietà, che peraltro non ha precedenti nei quindici anni di applicazione della normativa contrattuale collettiva in materia.
In proposito, vista la necessità di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, solo per questa particolare ipotesi, i Comuni possano procedere, nel caso di comprovata insufficienza delle risorse già destinate al finanziamento del lavoro straordinario, all’integrazione delle stesse con risorse proprie, per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni del corrente anno per il rinnovo dei loro organi e che non sia possibile remunerare con le risorse del fondo per il lavoro straordinario già definite per il 2014 o con riposi compensativi.
Resta evidentemente inteso che, nonostante la assoluta peculiarità della fattispecie, tale facoltà potrà, comunque, essere esercitata esclusivamente dai Comuni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della capacità di spesa degli enti stessi.
E’ altresì evidente che di tale facoltà i Comuni potranno avvalersi solo nei limiti di quanto strettamente necessario per questa tornata di consultazioni elettorali per il rinnovo dei loro organi e dando ampia e specifica motivazione delle decisioni assunte in materia, anche alla luce del contestuale svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, per le quali è stabilito lo specifico finanziamento ad opera del Ministero dell’Interno, secondo la regola generale dell’art.14, comma 2, del CCNL dell1.4.1999.
Roma, 29 aprile 2014
IL PRESIDENTE DELL’ARAN
f.to Sergio Gasparrini
f.to Sergio Gasparrini
RAL_1559_Orientamenti Applicativi
I titolari di posizione
organizzativa hanno diritto al compenso per straordinario elettorale nel
caso delle elezioni per il rinnovo degli organi comunali?
La speciale disciplina contrattuale
dello straordinario elettorale (art.14, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999;
art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall’art.16
del CCNL del 5.10.2001), trova applicazione, per espressa previsione
contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l’acquisizione delle
specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (solitamente il
Ministero dell’Interno).
Nello specifico, l’art. 39, comma 2, del
CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi
correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di
consultazioni elettorali o referendarie, anche ai dipendenti incaricati
di posizioni organizzative.
In relazione a tale disciplina, si
evidenzia che, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno
diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza
con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro
straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo
settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è
acquisizione di risorse dal Ministero dell’Interno e non anche, ad
esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico
del bilancio dell’ente).
Questa regola subisce una sola
eccezione, espressamente disciplinata nell’art.39, comma 3 del CCNL del
14.9.2000 (introdotto dall’art.16 del CCNL del 5.10.2001), secondo il
quale “il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (di qualunque specie, comprese quindi quelle per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale – n.d.r.),
è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo
settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo,
oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo
compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo
spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro
straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di
quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata
lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione
la disciplina dell'art.24, comma 1, del presente contratto. La presente
disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale
incaricato di posizioni organizzative".
In base a tal “eccezione” il titolare di
posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione
elettorale, ha comunque e sempre diritto al compenso per lavoro
straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della
retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese
nel giorno del riposo settimanale.
La diversa formulazione della clausola
contrattuale (nella quale manca ogni indicazione sul preciso vincolo del
reperimento delle risorse) comporta che tali compensi debbano essere
corrisposti anche nei casi nei quali tutte o anche solo parte delle
risorse debbano essere apprestate direttamente dall’ente.
La previsione contrattuale “in coerenza
con la disciplina della retribuzione di risultato”, riguarda le modalità
di erogazione dello straordinario elettorale e deve essere interpretata
nel senso che i relativi compensi devono essere corrisposti “a
consuntivo” in analogia con quanto previsto per la disciplina della
retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in
coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il
momento della valutazione; in sostanza si esclude che tali compensi
possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali,
previste per la generalità degli altri dipendenti.
Relativamente al rapporto tra i compensi
per lavoro straordinario elettorale e retribuzione di risultato, si
deve evidenziare che la clausola dell’art.39, comma 2, del CCNL del
14.9.2000 espressamente prevede che: “Tali
risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la
disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art.10 dello
stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo
dalla valutazione”.
Proprio, tale ultimo inciso (“in aggiunta”)
consente di ritenere che il compenso per lavoro straordinario si cumula
in ogni caso con l’importo della retribuzione di risultato spettante al
titolare di posizione organizzativa, anche se questa sia già stata
determinata nella misura massima prevista dalla disciplina contrattuale
(25% della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
del CCNL del 31.3.1999).
Secondo la regola generale, tutti gli
oneri per compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale
devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui
all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise
prescrizioni ivi contenute.
A tale regola fanno eccezione solo quelle specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale.
Fra queste sono ricomprese anche le
ipotesi dello straordinario per consultazioni elettorali, per le quali è
previsto dalla legge uno specifico finanziamento del Governo.
Solo tale particolare fonte di
finanziamento, relativamente alle ipotesi per le quali è ammessa,
consente l’integrazione e l’incremento delle risorse di cui all’art.14
del CCNL dell’1.4.1999 nonché la applicazione della disciplina
dell’art.39 del CCNL del 14.9.2000, come integrata dall’art.15 del CCNL
del 5.10.2001.
Ulteriori eccezioni, ugualmente
precisate dalla disciplina contrattuale, sono quelle relative ai
possibili finanziamenti derivanti da fonti nazionali o anche regionali
per fronteggiare emergenze e calamità naturali
Al di fuori di tali ipotesi speciali,
nessuna clausola contrattuale o legale consente di porre gli oneri per i
compensi per lavoro straordinario direttamente a carico del bilancio
dell’ente o di integrare, sempre a carico del bilancio dell’ente, le
risorse dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.