MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Modifica all'Allegato B al regolamento del T.U.L.P.S. (14A03919) (GU Serie Generale n.121 del 27-5-2014)
Con decreto del Ministro dell'Interno n.
557/PAS/E/008528/XV.H.MASS(77)bis del 14 maggio 2014, il Capitolo
III, paragrafo 5, dell'Allegato «B» al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e' sostituito dal seguente:
«5. - Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento
delle cartucce deve essere in locale isolato, distante dagli altri
corpi della fabbrica almeno dieci metri non riducibili; in tale
deposito puo' essere immagazzinata una quantita' di polveri pari a
100 kg a condizione che le stesse siano classificate 1.3C e 1.4C; la
parete che fronteggia il locale di caricamento dovra' avere
caratteristiche REI 90. In tale deposito le polveri dovranno essere
conservate nei loro imballaggi originali di tipo approvato. Per le
polveri classificate 1.1C, fermo il quantitativo di 100 kg, la
distanza minima dovra' essere non inferiore a 30 m, riducibili alla
meta' in presenza di terrapieno. Ove fosse necessario l'impianto di
depositi per quantitativi superiori a 100 kg, ferme le distanze
minime sopra indicate ed il carico massimo di 20.000 kg prescritto
per ogni locale dei depositi di fabbrica, la distanza dagli altri
locali dovra' essere calcolata applicando la formula d=k√c in cui
k=0,3 per le polveri classificate 1.3C e 1.4C, k=0,4 per le polveri
classificate 1.1C».