martedì 27 maggio 2014

Modifica all'Allegato B al regolamento del T.U.L.P.S.


MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Modifica all'Allegato B al regolamento del T.U.L.P.S. (14A03919) (GU Serie Generale n.121 del 27-5-2014)

 
 
    Con      decreto      del      Ministro      dell'Interno      n.
557/PAS/E/008528/XV.H.MASS(77)bis del 14  maggio  2014,  il  Capitolo
III, paragrafo 5, dell'Allegato «B» al regio decreto 6  maggio  1940,
n. 635, e' sostituito dal seguente: 
    «5. - Il deposito delle polveri  di  scorta  per  il  caricamento
delle cartucce deve essere in locale isolato,  distante  dagli  altri
corpi della fabbrica almeno  dieci  metri  non  riducibili;  in  tale
deposito puo' essere immagazzinata una quantita' di  polveri  pari  a
100 kg a condizione che le stesse siano classificate 1.3C e 1.4C;  la
parete  che  fronteggia  il  locale  di  caricamento   dovra'   avere
caratteristiche REI 90. In tale deposito le polveri  dovranno  essere
conservate nei loro imballaggi originali di tipo  approvato.  Per  le
polveri classificate 1.1C,  fermo  il  quantitativo  di  100  kg,  la
distanza minima dovra' essere non inferiore a 30 m,  riducibili  alla
meta' in presenza di terrapieno. Ove fosse necessario  l'impianto  di
depositi per quantitativi superiori  a  100  kg,  ferme  le  distanze
minime sopra indicate ed il carico massimo di  20.000  kg  prescritto
per ogni locale dei depositi di fabbrica,  la  distanza  dagli  altri
locali dovra' essere calcolata applicando  la  formula  d=k√c in  cui
k=0,3 per le polveri classificate 1.3C e 1.4C, k=0,4 per  le  polveri
classificate 1.1C».