venerdì 30 maggio 2014

Mancanca di casco protettivo.Non c'è ritardo nella contestazione anche se effettuata poco dopo l'infrazione

Un soggetto viene sanzionato per violazione all'art. 171, comma 2, per avere circolato alla guida di veicolo sprovvisto di casco protettivo.La sanzione però viene contestata nove minuti dopo dai carabinieri.
Per il Tribunale manca la prova chiara che il veicolo avesse commesso l'infrazione in quanto non è stato fermato immantinente.

La Cassazione, invece, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale perchè la vespa 125 procedeva a forte velocità, impedendo agli agenti l'immediata contestazione.
Mario Serio
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Qui la sentenza