giovedì 17 aprile 2014

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

LEGGE 17 aprile 2014, n. 62 
Modifica dell'articolo 416-ter  del  codice  penale,  in  materia  di
scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078) 
(GU n.90 del 17-4-2014)
 
 Vigente al: 18-4-2014  
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   1.  L'articolo  416-ter  del  codice  penale  e'  sostituito   dal
seguente: 
  «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). -  Chiunque
accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al
terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione  o  della
promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la
reclusione da quattro a dieci anni. 
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti  con  le
modalita' di cui al primo comma». 
                               Art. 2 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 17 aprile 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando