Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
LEGGE
17 aprile 2014, n. 62
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078)(GU n.90 del 17-4-2014)
Vigente al: 18-4-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal
seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque
accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al
terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della
promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la
reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le
modalita' di cui al primo comma».
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando