Rinnovo, cambio di residenza, perdita dei documenti o della targa

Tempi e modi per rinnovare la patente, aggiornare i documenti di guida e circolazione dopo un cambio di residenza, ottenere un duplicato di patente e carta di circolazione in caso di smarrimento o deterioramento, reimmatricolare il veicolo quando si è persa la targa
Cambi di residenza
1. Cosa fare per aggiornare la patente e la carta di circolazione in caso di cambio di residenza ?
2. Se una società cambia sede cosa deve fare per aggiornare i documenti dei veicoli intestati ? 
Modifiche su patente e carta di circolazione 
3. Cosa devo fare se perdo la carta di circolazione del mio veicolo?
4. Cosa devo fare se perdo la patente di guida?
5. Cosa devo fare se i documenti di guida o di circolazione sono rovinati?
Rinnovo patente 
6. Quando è necessario rinnovare la patente di guida ?
7. Cosa devo fare per rinnovare la patente di guida ?
Targhe 
8. Cosa devo fare se perdo la targa del veicolo ?
9. Cosa devo fare se perdo la targa del ciclomotore ?
10. Cosa devo fare se la targa del mio veicolo è deteriorata ?

1. Cosa fare per aggiornare la patente e la carta di circolazione in caso di cambio di residenza ?
La richiesta di aggiornamento della residenza per l'intestatario della patente e per il proprietario di veicoli può essere effettuata quando si presenta la domanda di iscrizione anagrafica nel Comune di nuova residenza, oppure di cambio di abitazione nel Comune di residenza.
Per fare la richiesta occorre compilare un modulo in distribuzione negli uffici comunali.
Il Comune che accoglie la richiesta comunica la variazione della residenza al Ministero.
Il Ministero, sulla base delle informazioni ricevute dal Comune, aggiorna la residenza dell'interessato negli appositi archivi informatici.
Successivamente, solo per quanto riguarda i veicoli, il Ministero spedisce a casa dell'interessato un tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza, da applicare sulla carta di circolazione. Per la patente, invece, dal 2 febbraio 2013, non viene più inviato l'adesivo di aggiornamento.
Per avere informazioni sullo stato della pratica si può contattare il numero verde 800 232323.
2. Se un’azienda cambia sede cosa deve fare per aggiornare i documenti dei veicoli intestati ?
E’ necessario presentare la richiesta presso un Ufficio motorizzazione civile del Ministero. La procedura prevede:
• compilazione del modello TT 2119 in distribuzione agli sportelli
• documento di indentità e relativa fotocopia
• carta di circolazione e relativa fotocopia
• certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione – redatta da una persona abbia il potere di rappresentanza dell’azienda – che attesti l'iscrizione alla Camera di commercio
• ricevuta del versamento di € 16 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
Viene subito rilasciato un tagliando adesivo su cui è indicata la nuova residenza, da applicare sui documenti di circolazione dei veicoli.
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
 3. Cosa devo fare in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta di circolazione del mio veicolo ?
Occorre denunciare l’accaduto alla polizia entro 48 ore. L’organo di polizia verifica se il documento è duplicabile direttamente dal ministero e rilascia un permesso provvisorio di circolazione necessario per circolare con il proprio veicolo.

Se il documento risulta duplicabile viene spedito presso la residenza dell’utente con posta assicurata, al costo di € 9,00 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.

Se il documento non risulta duplicabile bisogna recarsi presso un Ufficio motorizzazione civile e presentare la richiesta di duplicato che prevede:
• la compilazione del modello TT 2119
• l’attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• denuncia di smarrimento presentata presso gli organi di polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
Se successivamente alla richiesta di rilascio del duplicato viene rinvenuta la carta di circolazione smarrita, l'intestatario deve provvedere a distruggerla.
Solo nel caso di smarrimento o distruzione della carta di circolazione (non di furto), se c'è una particolare necessità e urgenza di ottenere il duplicato, è possibile farne richiesta direttamente ad un Ufficio motorizzazione civile oppure ad uno studio di consulenza automobilistica appositamente abilitato seguendo la procedura appena descritta. Non occorre documentare o giustificare le ragioni di necessità ed urgenza per le quali viene presentata l'istanza.
Il documento viene rilasciato immediatamente.
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
4. Cosa posso fare se perdo la patente di guida?
Se viene rubata o smarrita la patente di guida si deve per prima cosa denunciare l’accaduto alla polizia entro 48 ore. L’organo di polizia provvede a verificare se il documento è duplicabile direttamente dal ministero e rilascia un permesso provvisorio di guida indispensabile per guidare.
Se la patente risulta duplicabile è necessario portare due foto recenti al posto di polizia che ha ricevuto la denuncia e un documento di identità valido. La patente duplicata viene spedita dal ministero alla residenza dell’utente con posta assicurata, al costo di € 9,00 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.Se la patente non è duplicabile bisogna recarsi presso un Ufficio motorizzazione civile e presentare la richiesta di duplicato, che prevede:
• la compilazione del modello TT 2112 in distribuzione presso gli uffici
• l’attestazione del versamento di € 9,00 sul cc 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• la presentazione del permesso di guida rilasciato dagli organi di polizia
• di allegare due foto recenti formato tessera, delle quali una autenticata.
Viene rilasciato un altro permesso provvisorio di guida che consente di guidare in attesa del rilascio del duplicato da ritirarsi presso l’ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata la richiesta.
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 
5. Cosa devo fare se i documenti di guida o di circolazione sono rovinati ?
Nel caso di patente di guida deteriorata occorre richiedere un duplicato presso un Ufficio motorizzazione civile.
Per fare la richiesta bisogna:
• compilare il modello TT 2112 in distribuzione presso gli uffici
• allegare l’attestazione del versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 32 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• allegare due foto recenti, formato tessera, delle quali una autenticata
• presentare la patente deteriorata in visione e relativa fotocopia fronte-retro.
Quando il duplicato viene ritirato presso l’ufficio della motorizzazione che ha ricevuto la richiesta si deve restituire la patente deteriorata.
Nel caso di carta di circolazione deteriorata occorre richiedere un duplicato presso un Ufficio motorizzazione civile oppure presso uno studio di consulenza automobilistica appositamente abilitato.
Per fare la richiesta bisogna:
• compilare il modello TT 2119 in distribuzione preso gli uffici
• allegare l'attestazione del versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 32 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• riconsegnare la carta di circolazione deteriorata
Il documento viene rilasciato immediatamente.
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
6. Quando è necessario rinnovare la patente di guida ?

La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria di patente posseduta e dell’età del conducente.
Inoltre, solo le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno. Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell'area della diabetologia e delle malattie del ricambio. L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione alla guida.

Dal 17 settembre 2012, infatti, in occasione della visita di conferma di validità della patente o del primo rilascio delle categorie di patente indicate prima, la prossima scadenza verrà fatta coincidere con il giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di validità ordinario previsto dal Codice della strada. In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.
Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.  Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.
Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo. 
Tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti
  Categoria patente 
Età
meno di
50 anni
più di
50 anni
più di
60 anni
più di
65 anni
più di
70 anni
più di
80 anni
Anni di validità della patente
AM, A1, A2, A, B1, B, BE 
10 
5
5
5
3
2
C1, C1E, C, CE 
5
5
5
2(*) /
1 fino a 68 (**)
2(*)
2(*)
D1, D1E, D, DE (*****)
5 5 5(***) /
1 fino a 68 (****)
5(***) /
1 fino a 68 (****)
3(***)  2(***)
Patenti speciali (******)
AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS
5 5 5
Patenti speciali (******)
C1S e CS
5 2(*) 2(*)  2(*) 
Patenti speciali (******)
D1S e DS
5 5(***) /
1 fino a 68 (****)  
5(***) /
1 fino a 68 (****)  
3(*)  2(*) 
(*) Dopo i 65 anni la patente C o CE abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t. Il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in Commissione medica locale. Per guidare, fino a 68 anni, veicoli superiori a 20 t occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
(**) Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
(***) Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Per guidare, fino a 68 anni, i veicoli abilitati dalle patenti D1, D1E, D, DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
(****) Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
(*****) Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
(******) Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato sempre in Commissione medica locale.

7. Cosa devo fare per rinnovare la patente di guida ?
Occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.
Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione medica locale:
- situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
- patenti speciali
- patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età, come indicato nella tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti della precedente risposta 6
Dal 9 gennaio 2014
Al momento della visita, per quanto di competenza del Ministero, è necessario portare
- l’attestazione del versamento di €9,00 sul c/c 9001 e €16,00 sul c/c 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
- una foto recente formato tessera
Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti.
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.

Fino al 7 febbraio 2014 nel caso di impossibilità ad utilizzare la nuova procedura
Al momento della visita, per quanto di competenza del Ministero, è necessario portare
- l’attestazione del versamento di €9,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
- una marca da bollo da € 16,00.
Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia all’interessato il certificato medico con la marca da bollo e invia comunicazione della conferma di validità al Ministero.
Successivamente il Ministero spedisce al domicilio dell'interessato un tagliando adesivo che attesta la validità della patente di guida.
Il tagliando deve essere applicato sul documento.
Per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero verde 800 232323.
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

8. Cosa devo fare se perdo la targa del veicolo ?
Se si perde la targa o le targhe del veicolo si deve denunciare l’accaduto alla polizia entro 48 ore. Successivamente, se nell’arco di 15 giorni la targa/targhe smarrite o rubate non vengono ritrovate si deve procedere a reimmatricolare il veicolo. Nel frattempo è possibile circolare applicando al veicolo un pannello a fondo bianco che riporti la targa con gli stessi numeri e le stesse dimensioni dell’originale.
Per procedere alla reimmatricolazione ci si può recare in un Ufficio motorizzazione civile e seguire la procedura indicata di seguito. Si deve compilare il modello TT 2119, presentare la denuncia resa o un’autocertificazione della stessa insieme alle eventuali targhe rimaste. E’ necessario anche attestare il versamento dei seguenti bollettini per completare la procedura:
1. un versamento di € 9,00 sul cc 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
2. un versamento da € 32 sul cc 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
3. un’attestazione di versamento di € 59,00 sul cc 25202003 intestato all’ACI - Automobile Club d'Italia - Economato Generale - Servizio di Tesoreria, via Marsala, 8 - ROMA 00185
4. un'attestazione di versamento per ottenere la targa sul cc 121012 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione): per conoscere l'importo del versamento, variabile a seconda del tipo di veicolo, occorre consultare la tabella dei prezzi delle targhe.
Verranno rilasciati contestualmente le nuove targhe, la nuova carta di circolazione e il nuovo certificato di proprietà.
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
9. Cosa devo fare se perdo la targa del ciclomotore ?
Se si perde la targa del ciclomotore si deve richiedere il rilascio di una nuova targa e di un nuovo certificato di circolazione dopo avere presentato denuncia di furto o smarrimento presso gli organi di polizia.
Dopo aver pagato € 9 sul cc 9001, € 32 sul cc 4028 e l'importo indicato per la targa dei ciclomotori nella tabella dei prezzi delle targhe sul cc 121012 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) si deve andare presso un Ufficio motorizzazione civile e presentare la richiesta di rilascio nuova targa compilando il modello TT 2118, allegando le attestazioni di versamento dei bollettini pagati e portando il certificato di circolazione originale relativo alla targa smarrita.
Viene rilasciato insieme alla nuova targa ed al nuovo certificato di circolazione anche il certificato di cessazione della targa rubata o smarrita.
Se invece si perde il vecchio contrassegno di identificazione del conducente, il cosiddetto “targhino”, è obbligatorio munirsi della targa e del certificato di circolazione del ciclomotore poiché il “targhino” non è più rilasciato.
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
10. Cosa devo fare se la targa del mio veicolo è deteriorata ?
Se anche una sola targa del veicolo risulta deteriorata si dovrà procedere alla reimmatricolazione dello stesso. Si definisce deteriorata una targa in cui non sono leggibili tutti i dati.
La procedura da seguire per la reimmatricolazione è la stessa prevista per il furto e lo smarrimento della targa di un veicolo solo che non è necessario presentare denuncia alle autorità di polizia.
Verranno rilasciati contestualmente le nuove targhe, la nuova carta di circolazione e il nuovo certificato di proprietà.


 Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 
Si rinvia alle indicazioni riportate nei siti web di queste amministrazioni:

Informazioni su ufficio responsabile e tempi di erogazione

Servizi:
- aggiornamento patente per cambio di residenza
- aggiornamento carta circolazione per cambio di residenza
- duplicato patente per smarrimento, sottrazione, distruzione
- duplicato carta circolazione per smarrimento, sottrazione, distruzione
- rinnovo patente
Ufficio responsabile: Direzione generale per la motorizzazione - divisione 7
Tempo massimo tra l'arrivo della comunicazione e la trasmissione dell'aggiornamento del documento: 30 giorni
Data del documento: 16/06/2009
Data ultima modifica: 22/01/2014
 
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