venerdì 31 gennaio 2014

Ordinanza di demolizione opere edilizie abusive: Non occorre la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio

T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 10 gennaio 2014, n. 206
N. 00206/2014 REG.SEN.
N. 00314/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 314 del 2013, proposto da Vincenzo Ucciero, Beatrice Tavoletta e Partorina La Mura, rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Viale della Costituzione- CDN, Isola G1;

contro

il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Cimmino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Russo in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per l'annullamento

a) dell’ordinanza n. 98 del 12 ottobre 2012, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere asseritamente abusive realizzate nel Comune di Giugliano in Campania, in Viale Orsa Maggiore n.10 (località Marina di Varcaturo);

b) del verbale di sopralluogo redatto in data 31 maggio 2012;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Brunella Bruno e udito l’avv. Luciano Pennacchio per la parte ricorrente (nessun difensore comparso per l’amministrazione resistente);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. A seguito di un sopralluogo eseguito dal competente reparto dei Carabinieri e da personale tecnico del Comune di Giugliano in Campania in data 31 maggio 2012, è emersa la realizzazione, in località Marina di Varcaturo, viale Orsa Maggiore n.10, di opere abusive eseguite dagli odierni ricorrenti in area destinata allo svolgimento di un attività di campeggio, catastalmente censita al foglio 83/c, particella n. 1703 (ex 218), ricompresa nella zona G4, sottoposta a vincolo paesaggistico ed inclusa nel demanio regionale.

B. L’amministrazione comunale ha, dunque, adottato, in data 12 ottobre 2012, l’ordinanza gravata, con la quale ha ingiunto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, essendo stati contestati una serie di abusi, dettagliatamente indicati nel provvedimento sanzionatorio.

C. Avverso il suddetto provvedimento e gli altri atti in epigrafe indicati, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

- violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 e del giusto procedimento, avendo l’amministrazione omesso di comunicare l’avvio del procedimento sanzionatorio;

- violazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, del principio del giusto procedimento ed eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria,, non essendo stati adeguatamente esplicitati i giustificativi alla base della determinazione adottata.

D. Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

E. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Come rilevato dalla prevalente giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 22 aprile 2011, n. 666; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 13 aprile 2011, n. 702; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 6 aprile 2011, n. 1941; Sez. IV, 13 gennaio 2011, n. 84; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 9 febbraio 2011, n. 240) i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime. Inoltre, seppure si aderisse all'orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l'art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005), nella parte in cui dispone che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento ... qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Infatti, posto che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo ovvero con difformità essenziali rispetto ai titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione, nel caso in esame - trattandosi di opere che sostanziano all’evidenza variazioni essenziali - risulta palese che il contenuto dispositivo dell'impugnata ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere diverso se alla parte ricorrente fosse stata data comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. In relazione al secondo motivo di ricorso – con il quale la difesa dei ricorrenti ha lamentato la carenza di istruttoria e l’assenza di un adeguato substrato motivazionale – il Collegio rileva che, per giurisprudenza costante, l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 08 ottobre 2009, n. 5203);

4. Si sottolinea, inoltre, che l’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico e, peraltro, è ricompresa nel demanio regionale ed è gravata da servitù militare; tali circostanze, espressamente indicate nel provvedimento gravato, non sono state contestate alla difesa di parte ricorrente.

5. Legittimamente, dunque, l’amministrazione comunale ha irrogato la sanzione demolitoria, sia nell’esercizio dei poteri sanzionatori edilizi sia in applicazione della normativa in materia di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali.

6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto in quanto infondato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Giugliano in Campania, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente FF
Francesco Guarracino, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO