venerdì 31 gennaio 2014

Il commerciante su aree pubbliche non ha alcun diritto sul posteggio dato in concessione.Spetta al comune la programmazione e la localizzazione delle aree destinate all'attività di vendita


T.A.R. Toscana, Sez. II, Sentenza 20 gennaio 2014, n. 94

N. 00094/2014 REG.SEN.
N. 00320/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mauro Ferri, Mihaela Florea, Tiziano Frati, Antoine Jean Migliore, Xiaohao Zhao, Maria Iiriti, Alireza Badiei, Ali Reza Moini, Collette Leyden, Masoud Talakoob, Luciano Peruzzi, Shamin Ullah Chowdhury, Roberto Rinaldi, Rafaela Rinaldi, Paola Corti, Ion Valentin Cirlan, Lombardo Lombardi, Samuele Etafa Deresa, Mauro Pichi, Carlo Bocciolini, Maurina Mazzetti, Marco Cappelletti, Claudimar Francisco Pellegrini, Silvia Lucherini, Salvatore Cangialosi, Claudio Iacovelli, Leonardo Fanetti, Rossella Mantovelli, Mario Mazzetti, Alessio Cardini, rappresentati e difesi dagli avv. Silvia Nocentini, Simone Nocentini, con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2; Franco Tessieri, rappresentato e difeso dagli avv. Simone Nocentini, Silvia Nocentini, con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro

- Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Debora Pacini, ed elettivamente domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;
- Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro p.t., Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Firenze, Pistoia e Prato, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di
Ataf S.p.A., Ataf & Li-Nea S.C. A R.L.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Galletti Marco e Stefano s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., Bibi di Arzideh Firooz & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Silvia Nocentini, Simone Nocentini, con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2;

per l'annullamento

- della delibera n. 2011/C/68 (proposta n. 2011/787) in data 22 dicembre 2011, pubblicata il 18 gennaio 2012, del Consiglio Comunale di Firenze avente ad oggetto: “Piano del Commercio su area pubblica – Modifica di parte mercatale del raggruppamento turistico di San Lorenzo”;

- della deliberazione n. 2011/G/461 (proposta n. 2011/712) in data 22/11/2011 della Giunta Comunale di Firenze avente ad oggetto “Riqualificazione delle aree mercatali del Comune di Firenze;

- del provvedimento dirigenziale n. 2011/DD/12018 in data 23 dicembre 2011 emesso dalla Direzione Attività Economiche – Posizione Organizzativa P.O., Commercio su aree pubbliche e Mercati Coperti del Comune di Firenze avente ad oggetto “Commercio su Area pubblica - Proroga delle concessioni di posteggio “;

- del provvedimento dirigenziale n. 2011/DD/12091 del 29 dicembre 2011 emesso dalla Direzione Attività Economiche, Posizione Organizzativa (P.O.) Commercio su aree pubbliche e Mercati Coperti, avente ad oggetto “Commercio su Area Pubblica - Proroga delle concessioni di posteggio nel raggruppamento turistico di San Lorenzo e dei turni Imbonitori e Fondini, ivi comprese, e Piazza Madonna degli Aldobrandini”;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ivi compresi, in particolare e ove occorre possa:

- dell’ordine del giorno n. 632/2011, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 luglio 2011 avente ad oggetto: “Riqualificazione del quartiere di San Lorenzo e del relativo mercato – atto di indirizzo”, le note a firma del Presidente ATAF prot. N. 0201102 del 03.11.2011 e prot. 001554 del 9 novembre2011, la nota della Direzione Nuove infrastrutture e mobilità del Comune di Firenze prot. N. 0105376 del 14.11.2011, le note in data 06.09.2011, 08.09.2011 e 23.09.2011 della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, in parte qua il Piano Comunale del Commercio su Area Pubblica del Comune di Firenze, la nota del Sovrintendente ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di Firenze prot. N. 23898 in data 11.11.2011, in parte qua la delibera di giunta Comunale n. 2009/G/464 in data 11.08.2009 recante “Riconoscimento mercati storici e indirizzi per il nuovo regolamento”, i non conosciuti atti inerenti le riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica concernenti le problematiche di degrado dell’area del raggruppamento turistico di San Lorenzo.

- e con atto di motivi aggiunti depositati in data 27 giugno 2012;

- della determinazione dirigenziale n. 2012/DD/04013 del 13 aprile 2012 del Comune di Firenze Direzione Attività Economiche, P.O. commercio su aree pubbliche e mercati coperti, recante "Proroga delle concessioni di posteggio" con la quale è stata disposta la proroga delle autorizzazioni/concessioni per cui è causa fino al 30 giugno 2012; di ogni atto presupposto connesso e consequenziale tra cui in particolare e per quanto occorrer possa, la nota prot. n. 5580 del 13.03.2012 della Soprintendenza ai beni Architettonici, Paesaggistici Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di Firenze.

- e con atto di motivi aggiunti depositati in data 11 dicembre 2012;

della deliberazione n. 2012/G/00331 in data 14.09.2012 della Giunta Comunale di Firenze avente ad oggetto "Miglioramento e implementazione dei servizi di Piazza del Mercato Centrale" nell'ambito della generale revisione del piano del commercio su area pubblica. Approvazione della pianta di sistemazione di piazza del Mercato Centrale e indirizzi agli uffici"; di ogni atto presupposto connesso e consequenziale tra cui in particolare e per quanto occorrer possa, la nota prot. n. 15959 in data 16.04.2012 della Direzione Attività Economiche del Comune di Firenze.

e con atto di motivi aggiunti depositati in data 19 marzo 2013,

della determinazione dirigenziale n. 2013/DD/01392 dell’11.02.2013, della Direzione attività economiche, servizio commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico e taxi, notificata ad alcuni soli dei ricorrenti in data 21.02.2013, recante”approvazione elenco operatori coinvolti nella riorganizzazione dei raggruppamenti turistici di San Lorenzo e di Piazza Madonna degli Aldobrandini”, della nota della Direzione Mobilità a firma del dirigente Ing. Tartaglia in data 11/14 gennaio 2013, prot. 0006589 recante parere negativo sul progetto di sistemazione di Piazza San Lorenzo, conosciuto con il deposito in giudizio in data 05.02.2013; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché incognito

e con atto di motivi aggiunti depositato in data 1 luglio 2013:

delle note tutte datate 4 giugno 2013, a firma del responsabile della P.O. Commercio su aree pubbliche e servizi aventi ad oggetto: “convocazione per scelta posteggio nell’ambito della procedura di riorganizzazione dei raggruppamenti Turistici di San Lorenzo e di Piazza Madonna degli Aldobrandini”, di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ivi compresa in particolare la determinazione dirigenziale n. 2013/DD/1392 dell’11 febbraio 2013, della Direzione attività economiche, servizio commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico e taxi, notificata al alcuni soli di ricorrenti in data 21.02.2013 recante: “approvazione elenco operatori coinvolti nella riorganizzazione dei raggruppamenti turistici di San Lorenzo e di Piazza Madonna degli Aldobrandini;

- e a seguito di motivi aggiunti depositati il 25 novembre 2013;

della non conosciuta nota prot. 99851 del 21.6.2013 dell' Area di Coordinamento Sviluppo Urbano del Comune di Firenze inviata alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato, e relativi allegati, del parere della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato prot. n. 13012 del 1.7.2013 dal Comune di Firenze sub doc. 71, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze, di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e di Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etno-antropologici della Provincie di Firenze, Pistoia e Prato e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espongono i ricorrenti di essere in parte titolari di concessione di posteggio, rilasciate dal Comune di Firenze per il commercio su aree pubbliche di generi non alimentari, ubicate nel cd. raggruppamento San Lorenzo, fronte Basilica, e in parte di svolgervi detta attività in forza di contratti d’affitto d’azienda con i titolari delle autorizzazioni.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 22 dicembre 2011 si stabiliva di modificare l'area del mercato destinata al raggruppamento turistico di San Lorenzo, p.za Madonna degli Aldobrandini, limitatamente all'area di mercato circoscritta alla zona di p.za San Lorenzo, Canto de’ Nelli e piazza Madonna degli Aldobrandini, individuando in via preferenziale, quale aree mercatali ove realizzare il trasferimento, entro il 15 aprile 2012, la piazza del Mercato Centrale e, in seconda istanza, la piazza Annigoni, nonché di stabilire in tre mesi mezzo, decorrenti dal 1° gennaio 2012, il termine per il trasferimento, ai sensi dell'art. 40, comma 7, della legge reg. Toscana n. 28/2005.

In esecuzione della predetta deliberazione, i ricorrenti ricevevano la notifica della determinazione dirigenziale n. 12091 del 29.12.2011 con cui si disponeva la durata fino al 15 aprile 2011 delle concessioni dei posteggi del raggruppamento turistico San Lorenzo numerate dall'1 al 57 e dal 224 al 251, ubicate in p.za San Lorenzo e Canto de’ Nelli, comprese le concessioni relative posteggi dei turni “fondini” e “imbonitori”, nonché le concessioni dei posteggi dall'1 al 5 del raggruppamento turistico in piazza Madonna degli Aldobrandini.

Avverso tale atto proponevano ricorso il sig. Mauro Ferri e consorti chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 117 Cost., artt. 29 bis e 32 legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, art. 16 d.lgs. n. 59/2010. Eccesso di potere per manifesta illogicità, violazione del giusto procedimento difetto di presupposti, sviamento. Incompetenza.

2. Violazione degli artt. 3, 10 e 14 della l. n. 241/1990 e degli artt. 22 e 40 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, nonché della DPGR 1.4.2009 n. 15/R e dell’art. 8 del reg. com. per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione.

3. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 40 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, e dell’art. 8 del reg. com. per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica. Violazione dei principi dell'affidamento e di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento.

4. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 40 dello Statuto del Comune di Firenze e degli articoli 6 e seguenti del Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze. Eccesso di potere del violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, carenza di motivazione.

5. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 52 d.lgs. n. 42/2004. Violazione del principio dell'affidamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti e di istruttoria, carenza di motivazione, genericità, contraddittorietà, sviamento.

6. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 40 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, e dell’art. 8 del reg. com. per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, sviamento.

7. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 40 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, e dell’art. 8 del reg. com. per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica e dell’art. 18 del Codice della strada. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, sviamento e contraddittorietà.

8. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, degli artt. 7 bis, 10 e 52 d.lgs. n. 42/2004, artt. 40 e 99 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28. Violazione degli artt. 3 e 25 del reg. com. per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, e contraddittorietà.

9.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 bis, 10 e 52 d.lgs. n. 42/2004, artt. 40 e 99 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28. Violazione degli artt. 3 e 25 del reg. com. per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, e contraddittorietà.

10. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 bis, 10, 132 e 135 d.lgs. n. 42/2004, artt. 40 e 99 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, art. 11 l. reg. n. 35/2005, delib. GRT 6.9.2004, n. 841 e dell’art. 8 del reg. com. per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica, artt. 9, 11 e 32 Piano strutturale Comune di Firenze. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, travisamento, carenza di motivazione e disparità di trattamento.

11. Violazione e/o falsa applicazione della l. n. 77/2006, degli artt. 7 bis, 10, 132 e 135 d.lgs. n. 42/2004, artt. 40 e 99 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990. Violazione del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana, del Piano di gestione del Centro Storico UNESCO di Firenze. Violazione dell'intesa Regione Toscana - Direzione regionale dei Beni Culturali paesaggistici -Comune di Firenze in data 23 luglio 2007. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, e contraddittorietà.

12. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e segg. l. reg. n. 172005, degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, della l. n. 77/2006, degli artt. 7 bis, 10, 132 e 135 d.lgs. n. 42/2004. Violazione del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana, del Piano di gestione del Centro Storico UNESCO di Firenze e degli articoli 11 e 32 del Piano strutturale del Comune di Firenze. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza dei presupposti e di motivazione.

13. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, art. 40 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e dell’art. 8 del reg. com. per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione.

14. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 e dell’art. 40 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del legittimo affidamento, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta.

Si costituivano il giudizio il Comune di Firenze, il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, la Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etno-antropologici della Provincie di Firenze, Pistoia e Prato e il Ministero dell'Interno opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con l'ordinanza 241 del 3 aprile 2012 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Con atto di intervento ad adiuvandum depositato il 30 marzo 2012 si costituiva in giudizio l’associazione ambientalista “Fare ambiente – Movimento ecologista europeo”.

Con ordinanza n. 2170 del 6 giugno 2012 il Consiglio di Stato, sez. V, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di sospensione, “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito”.

Dopo il rigetto della proposta progettuale di sistemazione di Piazza San Lorenzo, avanzata dalle associazioni di categoria, il Comune di Firenze emetteva il provvedimento dirigenziale in data 11 febbraio 2013 recante "approvazione elenco operatori coinvolti nella riorganizzazione dei raggruppamenti turistici di San Lorenzo e di Piazza Madonna degli Aldobrandini" con cui veniva approvata la graduatoria dei soli operatori coinvolti dalla delocalizzazione, dando atto che "gli operatori saranno chiamati nella scelta delle nuove collocazioni sulla base dell'elenco di cui al punto precedente e per i posti di cui alle planimetrie descritte in parte narrativa o comunque resisi disponibili".

Detto atto veniva contestato dagli odierni ricorrenti, con ulteriori motivi aggiunti depositati il 27 giugno 2012, proponendo le seguenti censure:

15. Illegittimità derivata

16. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 117 Cost., artt. 29 bis e 32 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza dei presupposti, sviamento. Incompetenza.

17. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 bis, 10, 132 e 135 d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, e degli articoli 98 e 99 della legge regionale n. 28/2005. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità manifesta. Violazione del principio generale di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Con deliberazione del 14 settembre 2012 la Giunta comunale di Firenze adottava il provvedimento n. 2012/G/00331, avente ad oggetto il "Miglioramento e implementazione dei servizi di Piazza del Mercato Centrale", stabilendo di approvare la sistemazione della piazza della Mercato Centrale "come risultante dall'elaborazione finale della pianta relativa alla sistemazione…. allegata quale parte integrante del presente provvedimento” e incaricando i competenti Uffici comunali di dare tempestiva e completa attuazione agli interventi necessari per il miglioramento della suddetta piazza.

Anche tale atto veniva impugnato dagli odierni ricorrenti, con i motivi aggiunti depositati l'11 dicembre 2012, proponendo le seguenti censure:

18. Illegittimità derivata.

19. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990, dell’art. 40 della legge regionale n. 28/2005 e dell'art. 8 del Regolamento comunale di Firenze per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica. Violazione dei principi dell'affidamento e di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento.

In data 5 maggio 2012 il Comune, comunicava ad alcuni ricorrenti una bozza di graduatoria provvisoria per la collocazione dei banchi della Piazza del Mercato centrale.

Gli interessati contestavano all'Amministrazione la prosecuzione del procedimento, nonostante che il Consiglio di Stato avesse sospeso l'efficacia dell'ordinanza con cui questa Sezione aveva respinto l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati con l'atto introduttivo del giudizio.

Dopo il rigetto della proposta progettuale di sistemazione di Piazza San Lorenzo, avanzata dalle associazioni di categoria, il Comune di Firenze emetteva il provvedimento dirigenziale in data 11 febbraio 2013 recante "approvazione elenco operatori coinvolti nella riorganizzazione dei raggruppamenti turistici di San Lorenzo e di Piazza Madonna degli Aldobrandini" con cui veniva approvata la graduatoria dei soli operatori coinvolti dalla delocalizzazione, dando atto che "gli operatori saranno chiamati nella scelta delle nuove collocazioni sulla base dell'elenco di cui al punto precedente e per i posti di cui alle planimetrie descritte in parte narrativa o comunque resisi disponibili".

Detto atto veniva contestato dagli odierni ricorrenti, con ulteriori motivi aggiunti depositati il 19 marzo 2013, proponendo le seguenti censure:

20. Illegittimità derivata.

21. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010. Violazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1716 del 7 maggio 2012.

22. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 10 della l. n. 241/1990, degli artt. 29 e 44 della l. reg. n. 28/2005, degli artt. 3, 8, 24 e 25 del Regolamento comunale di Firenze per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione.

23. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 59/2010 e dell’intesa della conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013.

24. Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 5 novembre 2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento.

Successivamente pervenivano ai ricorrenti le note, datate 4 giugno 2013, a firma del responsabile dell’Ufficio commercio su aree pubbliche, aventi ad oggetto "convocazione scelta posteggio nell'ambito della procedura di riorganizzazione dei raggruppamenti turistici di San Lorenzo e di Piazza Madonna degli Aldobrandini".

Con le suddette note il Comune, in esecuzione del provvedimento dirigenziale dell'11 febbraio 2013, comunicava agli interessati la convocazione per la scelta del posteggio precisando che "in caso di mancata presentazione nel giorno ed ora indicati, l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio all'assegnazione del posteggio".

I ricorrenti insorgevano anche contro tale atto attraverso motivi aggiunti depositati il 1° luglio 2013 ed affidandone l'accoglimento ai seguenti motivi:

25. Illegittimità derivata.

26. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010. Violazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1716 del 7 maggio 2012.

In vista della camera di consiglio fissata per la discussione la difesa dell’Amministrazione comunale depositava alcuni documenti, tra cui (doc. n. 71) la “planimetria di piazza del Mercato Centrale con sistemazione dei banchi”, la “planimetria di cui alla DGC n. 331/2012” (doc. n. 72) e la nota della Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di Firenze n. 13012 del 1° luglio 2013.

Detti atti venivano contestati con i quinti motivi aggiunti depositati il 25 novembre 2013, deducendo:

27. Illegittimità derivata.

28. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 52 del d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste, violazione del principio di tassatività degli atti amministrativi.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013, preso atto della rinuncia dei termini a difesa da parte del Comune di Firenze e dell’Avvocatura erariale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio viene impugnato il provvedimento, in epigrafe precisato, con cui il Comune di Firenze ha disposto che determinate concessioni dei posteggi per commercio su aree pubbliche del raggruppamento turistico San Lorenzo e del raggruppamento turistico di Piazza Madonna degli Aldobrandini abbiano durata, nella attuale collocazione, fino al 15 aprile 2012.

Vengono, altresì, impugnate le deliberazioni consiliari e di Giunta presupposte, oltre all’atto di approvazione del Piano comunale del commercio su area pubblica deliberato dal Consiglio comunale il 14 luglio 2008.

2. Vanno in primo luogo scrutinate le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa del Comune di Firenze in ragione dell’asserita carenza di interesse dei ricorrenti, atteso che lo spostamento previsto dalla delibera impugnata comporterebbe la prosecuzione dell'attività in una zona comunque contigua e, pertanto, non sussisterebbe alcuna lesione della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

2.1. L'eccezione va disattesa.

Non v'è dubbio, infatti, che parte ricorrente sia titolare di un interesse legittimo alla prosecuzione della propria attività commerciale attraverso l'utilizzazione della concessione di posteggio rilasciata dal Comune in relazione alla temuta perdita dell'avviamento (o quanto meno al suo ridimensionamento), connessa anche all’affermato valore del carattere tradizionale riconosciuto al mercato di San Lorenzo.

3. Il ricorso non è tuttavia fondato.

Con il primo motivo viene contestata la violazione degli artt. 29 bis e 32 legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, art. 16 d.lgs. n. 59/2010 e la conseguente incompetenza all’adozione del provvedimento impugnato.

3.1. La censura è infondata.

Recita l’art. 32, co. 2, della l. reg. n. 28/2005 che “La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza”.

Peraltro, l’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 (recante l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) dopo aver premesso che “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi”, stabilisce, al comma 4, che “Nei casi di cui al comma 1 il titolo e rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo”.

Ne segue che la disciplina regionale si poneva in contrasto con quella nazionale e comunitaria, tanto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 291 del 19 dicembre 2012 (sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del’art. 6 della l. reg. n. 63 del 2011 che disponeva la non applicazione al commercio su aree pubbliche del citato art. 16 d.lgs. n. 59/2010.

Conseguentemente, per i noti effetti retroattivi sui rapporti pendenti delle pronunce di incostituzionalità, la censura si rivela infondata.

4. Con il secondo motivo viene sostanzialmente denunciata la violazione dell’art. 40 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, e dell’art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica. Ciò in quanto sarebbe stata omessa la consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative; non sarebbe stata indetta la prescritta conferenza di servizi fra le Direzioni delle amministrazioni interessate ed eventuali enti terzi; non sarebbe stata individuata una nuova sede dotata di idonei requisiti.

4.1. La tesi non ha pregio.

La materia di cui trattasi trova disciplina nell’art. 40, co. 7, della l. reg. n. 28/2005 a tenore del quale “per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce con cui termini per le nuove collocazioni”.

Per contro, il comma 6 dello stesso articolo, invocato dai ricorrenti, stabilisce che “Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi”.

Orbene, nella fattispecie, il Comune di Firenze ha inteso applicare il comma 7 dell'articolo 40 il quale, in presenza dei presupposti ivi menzionati, non richiede la concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3, trattandosi di una mera modificazione dell'assetto del mercato, avuto riguardo alla contiguità dell'area mercatale individuata per lo spostamento dei banchi attualmente collocati in prossimità della Basilica di San Lorenzo.

D'altro canto non trova riscontro la tesi di parte secondo cui non sarebbe stata individuata una nuova sede per la collocazione del mercato, atteso che la deliberazione impugnata individua chiaramente la nuova sede nella piazza del Mercato Centrale e, in subordine, nella piazza Annigoni.

Inoltre, è incontestato che l'Amministrazione comunale, al fine di pervenire ad una soluzione condivisa, abbia lungamente dialogato con le associazioni sindacali di categoria degli operatori del mercato di San Lorenzo, senza pervenire ad una soluzione condivisa, ma ciò non è sufficiente ad elidere il potere decisionale del Comune il quale ha comunque accordato una congrua proroga per lo spostamento programmato, con ciò facendo venir meno la lamentata brevità del termine concesso per la delocalizzazione.

5. Il terzo motivo si focalizza sulla pretesa violazione nell’art. 40, co. 6, della l. reg. n. 28/2005, nella parte in cui assegna per il trasferimento un termine pari ad un anno.

La censura non coglie nel segno, atteso che il termine inizialmente fissato di tre mesi è stato successivamente prorogato dall'amministrazione essendo subordinato all'approntamento della nuova area mercatale nella quale eseguire la delocalizzazione e, in ogni caso, il comma 6 dell’art. 40 si limita a stabilire che “Al riguardo il comune … definisce congrui termini per le nuove collocazioni”.

6. Assumono, altresì, i ricorrenti, con il quarto motivo, che sarebbe stato violato l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze il quale prevede che "il Consiglio di quartiere secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento dei Consigli di quartiere esprime pareri obbligatori: ….sui piani urbanistici generali, i piani attuativi, i piani di settore e le varianti urbanistiche che interessano il territorio dei quartieri”, costituendo detti pareri parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale.

6.1. La censura è infondata.

La norma appena citata non può che essere interpretata nel senso che la competenza dei Consigli di quartiere rimane confinata esclusivamente al momento dell'adozione degli atti ivi menzionati e non investe la modifica degli stessi, essendo evidente, per le ragioni già esposte, che, nella fattispecie, si è in presenza della mera parziale modifica di un'area mercatale e non di un atto generale di pianificazione.

7. Con i motivi dal quinto al decimo il provvedimento viene contestato sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, oltre che per contraddittorietà e manifesta illogicità e per la pretesa violazioni delle norme sopra rubricate.

Ad avviso di parte ricorrente, infatti, le motivazioni addotte dal Comune, ovvero la valenza storica e artistica dell'area prospiciente alla basilica di San Lorenzo, la necessità di tenere in conto le esigenze di mobilità della popolazione consentendo il passaggio di mezzi di trasporto pubblico nella zona occupata dal mercato, oltre che le asserite problematiche attinenti all'ordine pubblico sarebbero prive di reale consistenza. Per tali motivi lo spostamento del mercato di San Lorenzo sarebbe potuto avvenire solo utilizzando il procedimento di cui all'art. 40, comma 6, della citata legge regionale n. 28, cioè attraverso la concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 (ossia le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative), "assegnando agli operatori interessati in termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree".

7.1. L'assunto non può essere seguito.

Occorre rilevare, in primo luogo, che le scelte di pianificazione e programmazione della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda la disciplina del commercio, rientrano nell'ambito della discrezionalità propria dell’amministrazione competente e possono essere sottoposte al vaglio della giustizia amministrativa solo per palese arbitrarietà, illogicità, manifesta ragionevolezza o errori di fatto (Consiglio Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4319).

In particolare, l'ente locale è titolare del potere di programmazione dell'assetto del territorio e della potestà discrezionale di pianificazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio al dettaglio su suolo pubblico (T.A.R. Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2007, n. 6).

In tal senso va rammentato che l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all'uso comune, e può pertanto svolgersi in regime di concessione solo nelle zone previamente individuate come idonee dall'amministrazione comunale, tenendo conto anche dell'esigenza di definire una coerente pianificazione delle attività che si svolgono nei centri storici e, in particolare, nelle aree di maggiore pregio storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale, nell'ottica di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, ed architettonico (T.A.R. Veneto, sez. III, 18 giugno 2009, n. 1838).

7.2. Passando all’esame dei profili che, ad avviso di parte ricorrente, incorrerebbero in illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia, si osserva quanto segue.

Quanto alle problematiche attinenti al decoro della piazza e delle aree circostanti alla Basilica di San Lorenzo e all’adeguata fruizione dei rilevanti profili storici ed artistici connessi, va posto in rilievo che, con nota del 13 marzo 2012, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Firenze, Pistoia e Prato, condividendo la decisione dell'amministrazione comunale in ordine alla liberazione delle aree prospicienti il sagrato della Basilica, evidenziava che "l'iniziativa permetterà di acquisire alla piena funzionalità ed al pubblico godimento queste importanti aree del centro storico, permettendo la completa visibilità dei complessi monumentali presenti".

A ciò deve aggiungersi quanto rappresentato con la Direttiva del 10 ottobre 2012 del Ministro per i beni e le attività culturali, concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante di posteggio, nelle cui premesse si rappresenta come “desta crescente preoccupazione l'esercizio diffuso e talora incontrollato di attività commerciali, nonché di attività ambulanti di varia natura e tipologia, nell'ambito di aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, specie quelle contermini a complessi monumentali e agli altri mobili del demanio culturale interessate da flussi turistici particolarmente rilevanti", soggiungendo che "l'esercizio delle attività sopra menzionate può determinare la compromissione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, in quanto potenzialmente confliggente, oltre che con una corretta conservazione e protezione, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato".

7.3. In ordine ai profili della sicurezza pubblica va evidenziato quanto rappresentato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 29 settembre 2010.

Nella circostanza veniva rilevata la diffusione del fenomeno della vendita di merce contraffatta, particolarmente nel mercato di San Lorenzo, da parte di venditori pur regolarmente autorizzati, oltre che della concentrazione delle licenze in capo a pochi titolari "che poi le affittano stipulando contratti di gran lunga inferiore agli importi effettivamente riscossi", esprimendo l'esigenza di più rigorosi controlli, anche finalizzati alla revoca della licenza da parte del Comune

7.4. Per quanto riguarda i problemi della viabilità, con particolare riferimento al transito dei mezzi pubblici, va posto in rilievo quanto rappresentato dalla Direzione di nuove infrastrutture e mobilità del Comune con la nota del 14 novembre 2011 in ordine alle limitazioni all'adeguata soddisfazione della domanda di trasporto dell'utenza riferita al condizionamento negativo costituito l'impossibilità di transito in piazza San Lorenzo.

Similari criticità venivano evidenziate dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Firenze in relazione alle difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso attraverso la piazza di San Lorenzo (cfr. doc. nn. 30,31 e 32 di controparte).

E’ del tutto evidente, quindi, che il Comune di Firenze, attraverso i provvedimenti contestati, abbia inteso soddisfare esigenze effettivamente sussistenti, senza che possano perciò essere prospettati vizi di eccesso di potere per difetto di presupposti contraddittorietà o illogicità, unici profili con riferimento ai quali può essere contestata una scelta discrezionale compiuta dall'amministrazione, restando ogni altro aspetto confinato all'interno del merito e, quindi, non sindacabile nel giudizio di legittimità dinanzi a questo giudice.

8. Con l’undicesimo motivo i ricorrenti si dolgono della circostanza che l'amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto dell'asserito valore storico e artistico del mercato.

In particolare si lamenta che il Comune non abbia dato applicazione alle direttive concernenti il commercio di cui all'art. 14 lett. c), del Piano di indirizzo territoriale regionale a mente del quale, in relazione al riconoscimento della città di Firenze come "patrimonio mondiale dell'Unesco" l'amministrazione dovrebbe valorizzare la presenza degli esercizi e dei mercati di interesse storico e culturale, prevenendo ed evitando la sostituzione e la delocalizzazione delle attività commerciali e di vicinato.

La tesi non appare condivisibile.

8.1. Osserva, preliminarmente, il Collegio che nel corso degli anni, il mercato è venuto smarrendo le sue caratteristiche storiche e tradizionali, come descritte nelle guide turistiche e nei resoconti dei viaggiatori citati da parte ricorrente, finendo con l’assumere i requisiti di un qualunque mercato rionale (fatte salve le peculiarità merceologiche) dove sono commercializzati articoli (pelletteria, abbigliamento, gadget turistici) prodotti in serie e spesso fabbricati in paesi extraeuropei e comunque estranei al tessuto produttivo artigianale locale che un tempo ne erano la caratteristica principale.

La gestione stessa dei banchi, per effetto di titolarità diretta ovvero di affitto dell'azienda, è ormai a quasi totale appannaggio di cittadini stranieri (non infrequentemente di origine extracomunitaria) e ciò non può non produrre il risultato della dequotazione della valenza tradizionale del mercato rivendicato dai ricorrenti

8.2. Deve, inoltre, evidenziarsi che il trasferimento dei banchi dalla collocazione ora esistente si inquadra in una più vasta iniziativa volta proprio alla riqualificazione del Quartiere di San Lorenzo, come risulta dagli indirizzi di cui all'ordine del giorno n. 632/2011 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 luglio 2011 in cui si fa riferimento alla necessità di valorizzare l'area atteso il "rilevante interesse storico-artistico, garantendone la fruibilità turistica e cittadina sia in termini di migliore visibilità dei complessi architettonici presenti, sia in termini di migliore vivibilità della percorribilità pedonale".

D'altro canto non può non essere rilevato che l'articolo 52 del Codice dei beni culturali stabilisce che "con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio".

Dal che risulta evidente che l'attività commerciale su aree pubbliche deve svolgersi in armonia con i suddetti principi e recede di fronte alla necessità di tutelare quei valori culturali la cui sussistenza non può contestarsi per quanto attiene al complesso della Basilica di San Lorenzo e delle aree circostanti.

9. Il dodicesimo motivo affronta la tematica della rilevanza urbanistica del mercato in questione ed il conseguente obbligo per il Comune, pretesamente non rispettato nella fattispecie, di attenersi alla disciplina di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge regionale n. 1/2005, ai fini della necessaria partecipazione dei cittadini relativo procedimento.

L’assunto non può essere condiviso.

In primo luogo, le norme sopraccitate consentono ed impongono la partecipazione, al procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, dei soggetti interessati ai quali è accordata la facoltà di proporre le osservazioni del caso. Ne segue che, come sopra rilevato, nel caso di specie, e nei limiti indicati dall'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 28/2005, il Comune ha effettivamente proceduto alla consultazione degli operatori commerciali interessati al trasferimento

Inoltre, come rilevato dalla stessa sentenza citata dai ricorrenti (Tar Lazio, sez. II, 5 luglio 2005, n. 5480) “la tutela degli interessi pubblici perseguiti dalla disciplina del commercio sulle aree pubbliche si articola, anche a seguito delle recenti riforme legislative, in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione delle esigenze dell’utenza, dell’impatto della struttura sull’assetto del territorio e sulla viabilità etc., livello cui appartengono anche i provvedimenti del tipo di quello oggi in esame”.

Nel caso l'esame, per un verso non può dubitarsi che, sia pure attraverso i contenuti contestati dai ricorrenti, l'amministrazione abbia tenuto conto delle esigenze di cui sopra, per altro verso, poi, deve ribadirsi che, nella fattispecie, si è in presenza non della delocalizzazione dell'intero mercato rionale, quanto del parziale spostamento di una parte dei banchi che lo costituiscono in una collocazione adiacente a quella precedente, risultando perciò inconferente il richiamo ai principi generali della pianificazione in materia invocati dai ricorrenti.

10. Con il tredicesimo motivo si contestano i profili della delibera impugnata che avvertono sulla necessità, affermata dal Comune di Firenze, di dare risposta alle esigenze di efficacia del ed economicità del trasporto pubblico locale.

Il motivo è privo di pregio.

Da un canto, infatti, prospettando soluzioni diverse da quelle fissate dall'amministrazione, la censura attinge a profili di merito insindacabili nella presente sede giurisdizionale; dall'altro non può che rinviarsi a quanto già argomentato in ordine alle censure di cui ai motivi dal n. 5 al 10.

11. Con l’ultimo dei motivi i ricorrenti assumono che provvedimenti impugnati concretizzerebbero una violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza incidendo gravemente sulla posizione giuridica dei soggetti privati interessati.

La doglianza è infondata.

Va rilevato in primo luogo che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale individuare le zone ove collocare le attività di commercio, contemperando gli interessi pubblici e privati coinvolti.

Inoltre, non può essere riconosciuto alcun diritto soggettivo all’esercizio di una attività economica ambulante in luogo piuttosto che in un altro, essendo evidente che tale attività viene svolta in regime di concessione sullo spazio pubblico occupato la cui scelta pertiene alla discrezionalità dell’Amministrazione che, nel caso concreto, per le ragioni sopra illustrate, ha operato sulla base di esigenze comprovate, effettive e prive di quei profili di irragionevolezza ed ingiustizia prospettati dai ricorrenti.

D’altro canto, a connotare il rispetto del principio di proporzionalità, vi è la decisione del Comune dello spostamento dei banchi in un’area contigua e vocata all’attività economica ambulante, quale quella del Mercato centrale che consente, tra l’altro, di mantenere l’unitarietà dell’esistente raggruppamento commerciale.

Nessun rilievo, per contro, può essere assegnato alla doglianza concernente la pretesa minore redditività del Mercato Centrale rispetto all'attuale dislocazione del chiosco. In primo luogo, trattandosi di un interesse di fatto non riferibile ad una posizione soggettiva di diritto tutelabile in questa sede.

Per le argomentazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato.

12. Con motivi aggiunti depositati il 27 giugno 2012 parte ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 13 aprile 2012 con la quale il Comune accordava una proroga sino al 30 giugno 2012 delle disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale precedentemente avversato.

L’impugnazione si palesa inammissibile.

Dopo aver evidenziato che, in ogni caso, il provvedimento impugnato ha esaurito i suoi effetti, va rilevato che l’atto in questione si palesa, di per sé, privo di lesività recando la mera proroga del termine per il trasferimento dell’attività svolta dalla parte ricorrente presso la nuova sede del mercato Centrale.

Come è noto, nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere costituisce condizione dell'azione consistente nella utilità concreta (eventualmente anche solo morale) che il ricorrente, nella situazione giuridica e di fatto in cui versa, si ripromette di ottenere dall'accoglimento del ricorso; pertanto, ove tale utilità non sia oggettivamente configurabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. b) cod. proc. amm. (cfr. ex multis, C.G.A. Reg. sic. 12 marzo 2012, n. 301).

Nel caso di specie, come è evidente, nessun vantaggio potrebbe ritrarre parte ricorrente dall’accoglimento del ricorso.

Ne segue che il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

13. Con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato l'11 dicembre 2011, veniva impugnata la deliberazione di Giunta comunale n. 2012/G/00331 del 14 settembre 2012 avente ad oggetto "Miglioramento e l'implementazione di servizi di Piazza del Mercato Centrale", nell'ambito della generale revisione del Piano del commercio su area pubblica, con l'approvazione della pianta di sistemazione della predetta piazza.

Con tale atto, infatti, l'amministrazione comunale si limita a dare seguito al procedimento avviato con i provvedimenti contestati con l'atto introduttivo del giudizio, confermando la modificazione dell'assetto del raggruppamento turistico di San Lorenzo e Piazza Madonna degli Aldobrandini, riposizionando le concessioni ed individuando le nuove aree mercatali nella piazza del Mercato Centrale, nella piazza Annigoni e nella piazza Piave.

Viene, altresì, dato mandato "agli uffici competenti, in attuazione della presente delibera, di reperire le risorse finanziarie necessarie per adeguare le nuove aree mercatali individuate, di adottare tutti gli atti e di effettuare i necessari interventi, nonché di richiedere i relativi pareri e nullaosta da parte dei competenti uffici".

Trattandosi di un atto di natura chiaramente endoprocedimentale, ne é evidente la mancanza di lesività per le parti ricorrenti.

Ne segue, quindi, che i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

14. Con il terzo atto di motivi aggiunti, depositato il 19 marzo 2013 contestavano il provvedimento dirigenziale in data 11 febbraio 2013 recante "approvazione elenco operatori coinvolti nella riorganizzazione dei raggruppamenti turistici di San Lorenzo e di Piazza Madonna degli Aldobrandini" con cui veniva approvata la graduatoria dei soli operatori coinvolti dalla delocalizzazione, dando atto che "gli operatori saranno chiamati nella scelta delle nuove collocazioni sulla base dell'elenco di cui al punto precedente e per i posti di cui alle planimetrie descritte in parte narrativa o comunque resisi disponibili".

15. Il primo dei motivi denuncia l’illegittimità derivata degli atti contestati, conseguente a quella dei provvedimenti in precedenza impugnati.

L’assunto va disatteso in ragione di quanto già ampiamente sopra argomentato.

16. Con il motivo n. 21 i ricorrenti assumono che la procedura di trasferimento dei banchi sarebbe stata sospesa dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1716 del 7 maggio 2012.

La tesi non appare condivisibile.

Come già riferito in narrativa, sull’appello dei ricorrenti avverso l’ordinanza n. 241/2012 di questa Sezione con cui era stata respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, la sez. del Consiglio di Stato, con l’ordinanza citata, premesso che “allo stato non sussistono profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare” ha meramente accolto “ai soli fini della sollecita fissazione del merito da parte del T.A.R. Toscana”, senza, perciò, produrre l’effetto sospensivo invocato dai deducenti.

17. Il motivo n. 22, assumendo il carattere unitario del Raggruppamento turistico di San Lorenzo, denuncia la violazione degli artt. 3, 8, 24 e 25 del Regolamento comunale di Firenze per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica, oltre che l’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione in quanto i provvedimenti impugnati ne determinerebbero lo smembramento ed inoltre i destinatari della delocalizzazione, pure se in possesso di una cospicua “anzianità” di permanenza nel mercato verrebbero pretermessi, in base ad una scelta del tutto casuale e perciò arbitraria, rispetto ad operatori dello stesso mercato muniti di “anzianità” minore.

La censura è irricevibile giacché, per tale profilo, l’affermata illegittimità emergeva già dagli atti impugnati con il ricorso principale, essendo chiaro fin da allora per l’effetto dei provvedimenti in discorso il coinvolgimento solo di una parte degli operatori commerciali presenti Raggruppamento turistico di San Lorenzo.

18. Con le censure di cui al motivo n. 22 parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 59/2010 e dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 e del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013.

In particolare si lamenta che le disposizioni transitorie dell’Intesa del 5 luglio 2012 (art. 8) stabiliscono che “le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e già prorogate per effetto dell’ art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”. Dunque, il trasferimento disposto con l’atto del 29 dicembre 2011 violerebbe la suddetta disposizione e, inoltre, si porrebbe in contrasto con quanto deliberato dalla stessa Amministrazione resistente con il provvedimento dirigenziale n. 2011/DD/12018 del 23 dicembre 2011 con cui si era stabilita la proroga delle concessioni decennali per l’esercizio del commercio su area pubblica scadenti il 31 dicembre 2011 “fino a quando la Conferenza unificata Stato – Regioni non avrà proceduto all’individuazione dei predetti criteri”.

18.1. La tesi non può essere seguita.

Per un verso, infatti, il provvedimento dirigenziale del 23 dicembre 2011 fa salva “la speciale disciplina del raggruppamento turistico di San Lorenzo e dei turni Imbonitori e Fondini”; per altro verso, poi, non può non rimarcarsi che il protocollo d’intesa Stato – Regioni è stato siglato solo il 5 luglio 2012 e, quindi, in epoca posteriore a quella in cui è stato emesso l’atto di delocalizzazione parziale del mercato.

E’ dirimente, inoltre, la circostanza che i ricorrenti fondano il proprio ragionamento su un equivoco, ossia quello che le concessioni di cui sono titolari abbiano avuto termine con il provvedimento di trasferimento dei banchi.

In verità, come si è più volte ricordato, il Comune, con l’atto contestato ha inteso piuttosto procedere ad un trasferimento delle aree su cui l’attività dei deducenti viene svolta sul fondamento che il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'esercizio su di esso di attività commerciale attiene ad una peculiare sfera di valutazione del pubblico interesse, primo tra tutti quella del contemperamento della necessità della libera fruizione del suolo pubblico rispetto a quello privato dell'esercizio dell'attività commerciale in una determinata area (Cons. Stato sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4438).

Ne consegue che la concessione di cui i ricorrenti sono titolari continua ad essere efficace, ma in una diversa collocazione, peraltro, come più volte sottolineato, contigua a quella oggi in essere.

19. Con il motivo n. 24 i ricorrenti contestano il parere della Direzione mobilità del Comune di Firenze del 14 gennaio 2013 per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà in quanto, come risulterebbe dalla relazione del consulente di parte, le esigenze di viabilità prospettate da quell’Ufficio risulterebbero sproporzionate, incongrue e, in ogni caso, superabili con gli accorgimenti proposti.

La censura è inammissibile impingendo in profili di merito dell’azione amministrativa non sindacabili nella sede giurisdizionale di legittimità salvo che non siano ictu oculi inficiate da evidenti e macroscopici vizi logici che nella specie non appaiono sussistenti e senza che il Giudice possa sostituire le proprie valutazioni a quelle assunte dall’Amministrazione.

I motivi aggiunti vanno perciò rigettati.

20. Il quarto atto di motivi aggiunti reca l’impugnazione delle note, in epigrafe precisate, con cui il Comune convocava i ricorrenti per la scelta del nuovo posteggio nella nuova sede della piazza del Mercato Centrale, nonché della presupposta determinazione dirigenziale dell’11 febbraio 2013 con cui è stato approvato l’elenco degli operatori coinvolti nella riorganizzazione dei raggruppamenti turistici di San Lorenzo.

21. Va respinta la prima delle censure proposte, riferita alla pretesa illegittimità degli atti avversati derivata da quelle che vizierebbero i presupposti atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti successivamente notificati.

Come si è in precedenza argomentato, l’esame delle doglianze proposte non ha fatto emergere alcuna delle illegittimità lamentate.

22. Con il motivo n. 26 i ricorrenti assumono che la procedura di trasferimento dei banchi sarebbe stata sospesa dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1716 del 7 maggio 2012.

La tesi non appare condivisibile per le ragioni già riferite nella disamina dei precedenti motivi aggiunti.

I motivi aggiunti vanno, pertanto, rigettati.

23. Con il quinto ed ultimo atto di motivi aggiunti, depositato il 25 novembre 2013, i ricorrenti hanno contestato i seguenti atti: la “planimetria di piazza del Mercato Centrale con sistemazione dei banchi”, la “planimetria di cui alla DGC n. 331/2012” (doc. n. 72) e la nota della Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di Firenze n. 13012 del 1° luglio 2013.

Quanto all’illegittimità derivata, dedotta con il motivo n. 27 se ne ribadisce l’infondatezza, per quanto già sopra argomentato.

24. Con il motivo n. 28 si censurano gli atti indicati per violazione degli artt. 10 e 52 del d.lgs. n. 42/2004, lamentando altresì il difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla irragionevolezza e contraddittorietà manifeste dei medesimi.

I ricorrenti evidenziano che, con il parere del 1° luglio 2013, la Soprintendenza ha innanzitutto auspicato una diminuzione del numero dei banchi previsti nella piazza del "al fine di facilitare la percezione la fruizione dello spazio urbano e nel retrostante edificio del Mercato Centrale", rendendo, altresì, manifesto che la stessa piazza, oltre all’edificio del Mercato Centrale, sono beni culturali vincolati ex art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.

La circostanza determinerebbe un effetto invalidante anche nei confronti della delibera con la quale il Comune aveva dato inizio al procedimento stabilendo il trasferimento del Raggruppamento turistico di San Lorenzo presso la nuova sede del Mercato Centrale, atteso che dal parere della Soprintendenza, peraltro espresso su un progetto elaborato dagli Uffici comunali e sul quale non risulta pronunciata alcuna determinazione da parte della Giunta, si evince l'impossibilità di procedere alla delocalizzazione nei termini stabiliti dall'amministrazione comunale.

24.1. La tesi si palesa condivisibile.

Lo spostamento programmato dal Consiglio comunale con la delibera del 22 dicembre 2012 e sulla quale, con atto del 13 marzo 2012, era stato ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, si basava sul presupposto della possibile sistemazione nella Piazza del Mercato Centrale di 80 dei banchi del Raggruppamento turistico di San Lorenzo, al fine, tra l'altro, di rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza e ai turisti l'omonima Basilica e le Cappelle Medicee.

Orbene, con il parere formulato successivamente la Soprintendenza, dopo avere positivamente valutato la provvisoria pavimentazione della piazza, sospende il giudizio a proposito della “pensilina in ghisa smaltata” in precedenza smantellata che “dovrà contenere tutte le informazioni esecutive necessarie alla ricomposizione dell’elemento e le indicazioni circa eventuali integrazioni”. Conclude auspicando “una diminuzione del numero dei banchi nella piazza, al fine di facilitare la percezione e la fruizione dello spazio urbano e del retrostante edificio del Mercato Centrale”.

Anche a prescindere dal carattere evidentemente perplesso della valutazione (come è dato evincere dall’uso del temine “auspica”), appare palese, per un verso, il vincolo storico e artistico cui è sottoposta la piazza (circostanza che non pare essere stata adeguatamente apprezzata dal Comune) e, per altro verso, è manifesto che la ricollocazione dei posteggi spostati dal Mercato di San Lorenzo non potrà avvenire nei termini più volte affermati dall’Amministrazione comunale viziando, perciò la delibera n. 331/2012 recante l’approvazione della nuova area mercatale dedicata ai banchi oggetto dello spostamento.

25. Ne discende che, per tale profilo, la delibera richiamata va annullata dovendo il Comune rideterminarsi sul punto anche alla luce delle valutazioni che la Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di Firenze dovrà congruamente fornire in merito.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della novità e della particolare complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso principale;
- dichiara inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti depositati il 27 giugno 2012;
- dichiara inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti depositati l'11 dicembre 2012;
- respinge i motivi aggiunti depositati il 19 marzo 2013;
- respinge i motivi aggiunti depositati il 1° luglio 2013;
- accoglie, nei sensi in motivazione precisati, i motivi aggiunti depositati il 23 novembre 2013.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:



Saverio Romano, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO