mercoledì 22 gennaio 2014

Circolare del Ministero dell’Interno: “la mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell’alloggio non preclude l'iscrizione anagrafica”

18.01.2013 Circolare del Ministero dell’Interno: “la mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell’alloggio non preclude l'iscrizione anagrafica”
La circolare emanata sulla base di un parere del Consiglio di Stato.

La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, n. 1/2013 dd. 14.01.2013 (245.87 KB)
Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3479/12 dd. 06.08.2012 (adunanza dd. 13 giugno 2012) (26.17 KB)


Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, ha emanato in data 13 gennaio 2013 la circolare n. 1/2013 volta ad uniformare su tutto il territorio nazionale l’interpretazione della norma contenuta nella legge in materia di iscrizione anagrafica introdotta da uno dei c.d. “decreti sicurezza” (art. 1 c. 18 legge n. 94/2009), che ha previsto la facoltà per i Comuni di procedere a verifiche e controlli sulle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in sede di richiesta di iscrizione o di variazione anagrafica.

La norma aveva dato adito da parte di talune amministrazioni comunali, prevalentemente situate nel Nord d’Italia, ad interpretazioni arbitrarie e discriminatorie, con la sottoposizione dei soli alloggi abitati da cittadini stranieri a forme di controllo e verifica delle condizioni igienico-sanitarie, fino alle ipotesi di rigetto delle istanze di iscrizione anagrafica in caso di accertata inesistenza delle medesime condizioni.

Su richiesta del Ministero dell’Interno, il Consiglio di Stato ha emanato nell’agosto 2012 un proprio parere (n. 04848 /2012 adunanza dd. 13 giugno 2012).

Il parere prende le mosse dalla constatazione che la disciplina di settore prevede che l’iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante, per cui l’anagrafe ha il compito di registrare coloro che hanno fissato nel comune la propria residenza, nonché coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito il proprio domicilio.

Di conseguenza, la previsione introdotta dalla legge n. 94/2009 non introduce innanzitutto un obbligo dei comuni di verificare l’idoneità igienico-sanitaria degli immobili, ma solo una facoltà che deve essere esercitata in ossequio ai principi di eguaglianza e non discriminazione, escludendosi quindi forme di controllo esercitate esclusivamente o prevalentemente su cittadini di nazionalità straniera (in questo senso anche Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 1684/2011 dd. 31.05.2011 poi confermata in sede di reclamo da Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 87/2012 dd. 12.01.2012, causa ASGI e altri c. Comune di Montecchio Maggiore). Inoltre, il Consiglio di Stato esclude che la normativa possa essere interpretata nel senso che l’eventuale controllo sulle caratteristiche igienico-sanitarie dell’alloggio possa costituire un sub procedimento necessario alla definizione di quello relativo alla richiesta di iscrizione anagrafica, per cui gli eventuali controlli e verifiche non possono appesantire ed aggravare il procedimento amministrativo anagrafico, cagionando ritardi o determinando per il richiedente ulteriori richieste di esibizione di documenti, così come l’accertamento della mancanza delle condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio non può precludere la fissazione della residenza anagrafica. Il Consiglio di Stato inoltre ricorda che l’ipotesi di rigetto della domanda di iscrizione anagrafica va sempre valutata con estrema prudenza, essendo produttiva di danni risarcibili (Cass. sez. III, 6 gosto 2004, n. 15199).

La circolare del Ministero dell’Interno fa dunque propria l’interpretazione offerta dal Consiglio di Stato invitandone dunque al rispetto i Sindaci e i responsabili delle anagrafi, che – si ricorda- agiscono in qualità di ufficiali del Governo.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.
 
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