Com’è noto, la nuova legge di stabilità , approvata dal Senato il 23
Dicembre u.s., entra in vigore il 1°
gennaio 2014. L’intero pacchetto, che si compone di un’ unico articolo e di 749
commi, apporta modifiche, dirette ed indirette, anche alle norme sulla
circolazione stradale.
A tal proposito si segnalano:
· l’introduzione dell’ ARCHIVIO UNICO TELEMATICO PRA-MOTORIZZAZIONE, che avverrà a mezzo di uno o più
regolamenti (da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988) e con procedure e
provvedimenti attuativi a cura del Ministero dei
Trasporti;
· la RICOGNIZIONE DEI VEICOLI GIACENTI PRESSO LE
DEPOSITERIE AUTORIZZATE, da parte delle Prefetture e la formazione di un ELENCO PROVINCIALE, che sarà pubblicato
entro 60 gg. nel sito della Prefettura dalla quale il proprietario o uno degli
altri soggetti indicati nell’articolo 196, del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, potranno assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente
alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente
estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato. In caso di mancata
assunzione della custodia da parte dei soggetti sopra indicati, si procederà
all’alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della
rottamazione;
· la DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCHEGGI A
PAGAMENTO, spettanti a Enti proprietari delle strade, anche a interventi per
il finanziamento del trasporto pubblico
locale, attraverso la modifica dell’art. 7 del C.d.S. ;
· la Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di
categoria M.
A tal proposito all’articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e
N1».
Mario Serio
Riproduzione riservata