sabato 21 dicembre 2013

Modalita' per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013 
Modalita'  per  la   pubblicazione   dello   scadenzario   contenente
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (13A10299) 
(GU n.298 del 20-12-2013)
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, recante «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  in
materia   di   decorrenza   dell'efficacia   dei    nuovi    obblighi
amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.  33  recante  «Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni», aggiunto dall'art. 29,  comma
3, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  che  dispone  la
pubblicazione,   sui   siti   istituzionali   delle   amministrazioni
competenti,  di  scadenzari  contenenti  l'indicazione   delle   date
relative  alla   decorrenza   dell'efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi introdotti; 
  Visto, in particolare, l'art. 29, comma  4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, che demanda ad uno o piu' decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la  pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione,  la   determinazione   delle
modalita' di applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  12,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con
cui l'on. avv. Gianpiero D'Alia  e'  stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013 con cui al Ministro senza portafoglio on. avv.  Gianpiero
D'Alia e' stato conferito l'incarico per la pubblica  amministrazione
e la semplificazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2013 recante «Delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  al  Ministro  senza  portafoglio   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione on. avv. Gianpiero D'Alia; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29,  comma  4,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  disciplina  le  modalita'  di
pubblicazione, a cura del  responsabile  della  trasparenza,  di  uno
scadenzario sul sito istituzionale delle amministrazioni  competenti,
ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, con l'indicazione delle  date  di  efficacia  dei  nuovi
obblighi amministrativi introdotti. Il presente  decreto  disciplina,
altresi', le modalita' di comunicazione del predetto  scadenzario  al
Dipartimento della funzione pubblica,  ai  fini  della  pubblicazione
riepilogativa  degli  stessi  in   un'apposita   sezione   del   sito
istituzionale. 
  2. Fermo restando, per le amministrazioni dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali e per le agenzie di cui al decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, l'obbligo  di  fissare  la  data  di  decorrenza
dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi ai  sensi  dell'art.
29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69  del  2013,  il  presente
decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Ai sensi dell'art. 29, comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno
2013,  n.  69,  per  obbligo  amministrativo  si  intende   qualunque
adempimento,  comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini
e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. 
                               Art. 2 
 
 
       Criteri e modalita' di pubblicazione dello scadenzario 
 
  1. Il responsabile della trasparenza pubblica  le  informazioni  di
cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti,
sul sito web istituzionale in apposita area  denominata  «Scadenzario
dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno  della  sotto-sezione
di secondo livello  «Oneri  informativi  per  cittadini  e  imprese»,
nell'ambito  della  sotto-sezione  di  primo  livello   «Disposizioni
generali»  della  sezione  «Amministrazione  trasparente»,   di   cui
all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  2.  Per  facilitare  l'accesso  ai  contenuti  dei  nuovi  obblighi
amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono  distinte  tra
quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno  come
destinatari  le  imprese,  e  organizzate  in  successione  temporale
secondo la data d'inizio dell'efficacia  degli  obblighi  stessi.  Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie
di cui al decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  tenute  a
fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio  o  del  1°
gennaio, pubblicano le  informazioni  dello  scadenzario  rispettando
l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle  altre  date
eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013. 
  3.  Per  ciascun  nuovo  obbligo  amministrativo  sono  indicati  i
seguenti dati: 
  a) denominazione; 
  b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 
  c) riferimento normativo; 
  d) collegamento alla pagina del  sito  contenente  le  informazioni
sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento. 
  4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto  legislativo  n.  33
del  2013,   le   amministrazioni   aggiornano   tempestivamente   lo
scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento  che
introduce un nuovo obbligo. 
                               Art. 3 
 
 
                        Trasmissione dei dati 
               al Dipartimento della funzione pubblica 
 
  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  29,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 69  del  2013,  comunicano  tempestivamente  i  dati
relativi ai nuovi obblighi inseriti  nello  scadenzario,  incluso  il
link diretto alla pagina web, al Dipartimento della funzione pubblica
via pec all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it,  oppure  via
e-mail all'indirizzo scadenzarioPA@funzionepubblica.it.  Nel  secondo
caso,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  invia   riscontro
dell'avvenuta  ricezione  con  lo  stesso  mezzo.  Sulla  base  delle
comunicazioni ricevute, il  medesimo  Dipartimento  pubblica  in  una
apposita sezione del  sito  istituzionale,  facilmente  raggiungibile
dalla  homepage,  un  riepilogo,  in  successione  temporale,   degli
scadenzari,  distinti   per   destinatari   e   per   amministrazione
competente. 
  2. Per le amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto
legislativo n. 33 del 2013, diverse da quelle indicate al comma 1,  i
collegamenti agli scadenzari  pubblicati  sui  rispettivi  siti  sono
acquisiti e resi accessibili attraverso  il  portale  «Bussola  della
trasparenza»,   operativo   presso    il    medesimo    Dipartimento,
all'indirizzo web www.magellanopa.it/bussola. 
                               Art. 4 
 
 
                     Fase di prima applicazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, creano sul  proprio  sito  web  istituzionale  l'apposita
sezione di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma  1,  contestualmente
alla  pubblicazione  degli  scadenzari,  comunicano  gli  stessi   al
Dipartimento della funzione pubblica  con  le  modalita'  di  cui  al
medesimo art. 3. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 novembre 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                            D'Alia                    

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 171