venerdì 15 novembre 2013

Violata la presunzione di corresponsabilità sancita dall’art. 2054 laddove il giudizio si basi essenzialmente su di un verbale redatto dai VV.UU. intervenuti solo quando ormai un veicolo era stato rimosso e nel quale pertanto gli stessi affermano di non poter risalire alla dinamica del sinistro

Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 25620 del 14 novembre 2013

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8 maggio 2007 la Corte di appello di Roma, premesso che con citazione del 31 maggio 1999 G. e M.M. avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Roma
M.M., A.R. e la s.p.a. F. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivati dal sinistro occorso a G.M. il 17 agosto 1997 a Roma, allorché, al momento di svoltare sulla sua destra alla guida del ciclomotore P., di proprietà di suo padre M., veniva investito dalla J. condotta da A.R., di proprietà di A.M., e che il Tribunale,basandosi sul presumibile punto d’urto desunto dal rapporto dei Vigili Urbani intervenuti dopo l’incidente, avevaattribuito l’esclusiva responsabilità al M., ha rigettato l’appello sulle seguenti considerazioni: 1) dalle tracce di frenata dell’auto, rilevate sul manto stradale – mt. 5,90 – era evidente la moderata velocità del conducente dell’ auto, sì che era da ritenere che lo scontro con la vespa fosse avvenuto a causa dell’eccessiva velocita del M., che di conseguenza aveva allargato troppo alla sua sinistra, sconfinando nell’opposta corsia da cui perveniva il fuoristrada, da ritenere nella sua corsia, pur avuto riguardo alla sua sagoma, ed ancorché i vigili gli avessero contestato la violazione dell’art. 143 codice della strada per non aver il conducente di esso tenuto strettamente la destra, contravvenzione spiegata tuttavia dal R. per essersi accinto a svoltare a sinistra, si che si era dovuto collocare al centro della strada; 2) perciò era superata la presunzione di corresponsabilità.

Ricorrono per cassazione G. e M.M. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Pregiudizialità logica va riconosciuta al secondo motivo con il quale i ricorrenti deducono: “Falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” e concludono con il seguente quesito di diritto: “Costituisce falsa applicazione dell’art. 2054, secondo comma, c.c. la mancata applicazione della presunzione di colpa concorrente in caso di scontro tra veicoli, laddove il giudizio di piena ed esclusiva responsabilità cui giunge il giudicante si basi essenzialmente su di un verbale estremamente approssimativo, peraltro contraddetto dalle prove per testi, redatto dai VV.UU. intervenuti solo quando ormai un veicolo era stato rimosso e nel quale pertanto gli stessi affermano di non poter risalire alla dinamica del sinistro”.
Il motivo è fondato.
Ed infatti, a norma dell’art l54 – 1. d.lgs. del 1932 n. 285 – Cambiamento di direzione o di corsia o altro manovre – “i conducenti che intendono eseguire una manovra” – nella specie per voltare a sinistra – “devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Quindi, stabilite queste norme generali per chiunque esegue delle manovre, il medesimo art. 154 3.- b), prosegue: “colui che intende svoltare a sinistra deve altresì accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi ì conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza (art. 154 3.- b)”.
Nella specie, attesa anche la diversa sagoma dei veicoli – una vespa ed un fuoristrada – poiché lo scontro tra di essi è avvenuto mentre effettuavano rispettivamente la manovra di svolta a destra e a sinistra, la contravvenzione elevata al R., che intendeva svoltare a sinistra, per non aver tenuto la destra, non e logicamente compatibile con l’obbligo previsto dal precitato articolo 154, 3.- b), per colui che intende voltare a sinistra, di abbandonare la destra rigorosa, ed è invece compatibile con. la violazione dell’obbligo di costui di portarsi sulla destra parassiale verso la linea mediana della strada, senza imboccare contromano la strada a sinistra in cui intendeva svoltare.
Quanto poi al M., conducente della vespa, considerato che era obbligato alle medesime norme di cui al precitato art. 154.1.- lett. lettere a) e b), ed altresì, dovendo svoltare a destra, a “tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” – art.154 – 3.a)- dall’avvenuto scontro i giudici di merito hanno ritenuto violato questo obbligo e quello della moderata velocità.
Pertanto, pur avendo correttamente ritenuto dalle tracce di frenata dell’auto, che la velocità tenuta dal R. adeguata al luogo, non avendo però potuto accertare il punto della carreggiata in cui è avvenuto l’ urto tra i due veicoli – essendo tra l’altro stata rimossa la J. dopo l’incidente e prima dell’arrivo dei vigili urbani – non potevano perciò, senza attribuire incidenza alcuna sulla dinamica del sinistro alla violazione dell’art. 143 del codice della strada da parte del R., ritenere esclusivo responsabile dell’incidente il M., perché in tal modo è stata violata la presunzione di corresponsabilità sancita dall’art. 2054 secondo comma cod. civ. proprio nel caso in cui non è possibile accertare l’incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell’incidente.

L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento del primo e del terzo motivo con i quali i ricorrenti deducono “Violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3″, e: “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Pertanto va accolto il primo motivo, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata per nuovo esame di merito onde applicare il principio surrichiamato, ovvero accertare in concreto la misura del concorso causale di ciascun conducente nella determinazione del sinistro tenendo conto della violazione dell’art. 143 del codice della strada da parte del R.
Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in altra composizione.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2013