sabato 9 novembre 2013

Sicilia:Disposizioni relative agli impianti di distribuzione dei carburanti.

DECRETO 25 ottobre 2013.
Disposizioni relative agli impianti di distribuzione dei
carburanti.
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in
materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione
di oli minerali e carburanti;
Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Norme per la
razionalizzazione del settore della distribuzione stradale
dei carburanti”;
Visto l’art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito,
con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e le norme di attuazione di cui al D.P.R. 27 ottobre
1971, n. 1269, riguardante la disciplina dei distributori
automatici di carburante per autotrazione costituenti
pubblico servizio;
Vista la citata legge regionale n. 97/82 che, per quanto
ivi non previsto, opera un rinvio statico al menzionato art.
16 del D.L. n. 745/1970;
Visto il D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio
2003, con il quale è stato approvato il nuovo piano di
razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione
dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato
fino all’approvazione della legge di settore;
Vista la direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006,
laddove prescrive che ogni limitazione alla libera circolazione
ed alla istallazione delle attività economiche deve
trovare espresso riferimento a «motivi imperativi d’interesse
generale» tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza
pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento
dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza
sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di
servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali,
la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso
l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà
intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale
storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica
culturale;
Visto il D.A. n. 556 del 26 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5
dicembre 2008 con il quale è stato disposto che le norme
regionali contenenti vincoli e restrizioni all’accesso e
all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti,
caducate con l’art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112 come convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133,
non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della
legge medesima;
Visto l’art. 83 bis, commi da 17 a 21, decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, come convertito con la legge 6 agosto
2008, n. 133, così come successivamente modificato dall’art.
17 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27 contenuto all’interno
di una disciplina recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria;
Visti i principi e le norme europee in tema di liberalizzazione
e semplificazione degli oneri in tema di attività
produttive richiamati, in ultimo, agli artt. 1 e 17 del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con legge
24 marzo 2012, n. 27, volte alla modernizzazione ed allo
sviluppo delle infrastrutture nazionali ed alla implementazione
della concorrenza dei mercati;
Vista la nota n. 15855 del 3 agosto 2012, con la quale
il Ministero dello sviluppo economico ha fornito chiarimenti
in merito all’ applicazione dell’art. 83 bis del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dall’art.
17 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il D.A. n. 962 del 25 ottobre 2012 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 16
novembre 2012, con il quale, nel dare corso a tutte le iniziative
volte a rimuovere in massima misura gli ostacoli
amministrativi che in atto si frappongono allo sviluppo
del settore della distribuzione di carburanti in Sicilia,
sono state dettate ulteriori norme volte ad attuare quanto
previsto dall’art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, come convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133,
e con il quale è stato stabilito che “la concessione all’istallazione
e all’esercizio di impianti di distribuzione automatica
di carburanti per uso autotrazione prescinde dall’accertamento,
da parte del dipartimento delle attività produttive,
della capacità tecnico-organizzativa ed economica
previsto dalle norme regionali”;
Visto il successivo parere prot. n. 20504/108/11/2013
del 2 settembre 2013 con il quale l’Ufficio legislativo e
legale della Presidenza della Regione siciliana ritiene che
“Tale determinazione non esclude però che ai fini della
concessione della richiesta di differimento del termine di
esecuzione delle opere non permanga in capo alla P.A.
l’onere di valutare la natura delle difficoltà economiche
addotte dall’interessato in relazione alla loro gravità e idoneità
a compromettere l’avvio dell’attività”;
Ritenuto di dover dare corso, nei limiti discendenti
dalla superiore nota n. 15855 del 3 agosto 2012 del Ministero
dello sviluppo economico e dal citato parere dell’Ufficio
legislativo e legale del 2 settembre 2013, a tutte le
iniziative volte a rimuovere in massima misura gli ostacoli
amministrativi che in atto si frappongono allo sviluppo
del settore della distribuzione di carburanti in Sicilia ed ai
fini della promozione del miglioramento della rete di
distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili
secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità
del servizio per i cittadini, nonché di consentire una semplificazione
dell’iter procedurale in materia di documentazione
amministrativa;
Rilevato che il più volte citato art. 83 bis, comma 17,
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con
la legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed
integrazioni prevede tra l’altro l’abolizione di quei vincoli
all’apertura “che prevedano obbligatoriamente la presenza
contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta
ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali
alle finalità dell’obbligo”;
Rilevato tuttavia che lo stesso art. 83 bis, comma 21,
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con
la legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed
integrazioni, prevede che le Regioni debbano prevedere “il
miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la
diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri
di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini,
nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti
dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale,
urbanistica e di sicurezza”;
Considerato, quindi, che l’eliminazione di eventuali
vincoli in ordine alla presenza obbligatoria di più tipologie
di carburanti deve coniugarsi con l’esigenza, legata alla
tutela dell’ambiente ed a ragioni di pubblico interesse,
qualificabile quindi alla stregua di motivi imperativi di
interesse generale, di favorire la diffusione di carburanti
ecocompatibili, fermo restando il criterio del non aggravamento
con ostacoli tecnici ovvero con maggiori oneri
eccessivi e sproporzionati rispetto alle finalità dell’obbligo;
Rilevato che, sempre al fine di dettare misure tese a
favorire la semplificazione nonché l’uniformità di trattamento
tra tutti gli operatori economici interessati, si ritiene
utile prevedere una disciplina chiara ed unica in tema
di tempistica per la realizzazione dell’impianto nonché
per le eventuali successive proroghe;
Considerata la necessità di dare maggiori chiarimenti
alla fase attuativa del quadro normativo di settore;
Considerato che le mutate condizioni del mercato
registrano ormai da diversi anni una evidente contrazione
dell’uso della benzina in favore del gasolio e che ogni ostacolo
alla mera conversione di parte dell’impianto, attraverso
la sola mutazione della destinazione dei serbatoi e
dei distributori già esistenti senza alcuna modifica dell’impianto,
si appaleserebbe una misura in contrasto con i
principi dettati dalla citata normativa nazionale a tutela
della concorrenza, fermo restando che l’utilizzo dell’impianto
dovrà obbligatoriamente essere limitato alle
sole autovetture;
Rilevato, tuttavia, che in ogni caso, l’eventuale conversione
dell’impianto con l’introduzione del gasolio attraverso
diversa destinazione dei serbatoi e distributori già
esistenti incontra sempre il limite e la condizione dell’eventuale
compatibilità dello stesso secondo la vigente
normativa ovvero con la successiva che verrà adottata;
Considerato che, con riferimento alle apparecchiature
self-service, l’eventuale limitazione alla loro installazione
si porrebbe altresì in contrasto con la citata normativa
nazionale dettata sempre in tema di tutela della concorrenza;
Considerato che, ai fini della tutela della concorrenza,
la disciplina nazionale trova diretta applicazione nei casi
di una più stringente normativa regionale (c.f.r. da ultimo
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 991);
Ritenuto quindi che, nelle more della definizione ed
approvazione del nuovo disegno di legge di iniziativa
governativa elaborato sulla scorta del mutato quadro normativo
nazionale e comunitario, recante “Testo unico
delle attività produttive” già predisposto ed inviato alla
Giunta di governo per la sua approvazione e successivo
invio all’Assemblea regionale siciliana, occorre adottare
ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato al fine di
non ostacolare l’attività amministrativa finalizzata al rilascio
di nuove concessioni;
Decreta:
Art. 1
Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova
costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i
gasoli per autotrazione, gas metano per autotrazione
ovvero, anche alternativamente, gas di petrolio liquefatto
per autotrazione (G.P.L.) e inoltre devono essere dotati:
— di pannelli fotovoltaici che garantiscano una
potenza installata pari ad almeno 10 kW;
— di apparecchiature di tipo self-service prepagamento;
— di servizi igienico-sanitari secondo quanto previsto
dalle vigenti normative.
Art. 2
Qualora l’erogazione di gas metano per autotrazione
ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.)
negli impianti di cui al precedente articolo 1 comporti
ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali
alle finalità di tale obbligo, previa presentazione di
adeguata perizia giurata a firma di tecnico abilitato che
attesti la ricorrenza di detti ostacoli o di detti maggiori
oneri eccessivi e non proporzionali e previa verifica da
parte dell’Amministrazione, sempre al fine di garantire il
miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la
diffusione dei carburanti ecocompatibili, in alternativa
all’erogazione dei suddetti prodotti (metano o GPL), i
nuovi impianti dovranno prevedere almeno uno dei
seguenti ulteriori prodotti:
• idrogeno;
• miscele metano-idrogeno;
• biometano;
• apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;
• altri carburanti rinnovabili.
Art. 3
Gli impianti di cui all’art. 1 dovranno essere realizzati,
pena la decadenza, entro tre anni dalla data di rilascio
della concessione. Eventuali proroghe potranno essere
concesse di anno in anno, e sino ad un massimo complessivo
di ulteriori tre anni, esclusivamente per cause dipendenti
da ritardi della Pubblica Amministrazione.
Art. 4
Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione
dotati di adeguato piazzale possono essere autorizzati
alla introduzione del gasolio, quale nuovo prodotto,
esclusivamente per il rifornimento delle sole autovetture,
attraverso il cambio di destinazione d’uso dei serbatoi e
delle relative apparecchiature già esistenti, tutto ciò anche
in difetto dei vincoli di cui all’art. 6 della legge regionale
n. 97/82. Quale adeguato piazzale, ai fini del presente articolo,
si intende l’area posta al di fuori della sede stradale
in cui possono sostare contemporaneamente almeno tre
autovetture. Le ipotesi di cui al presente articolo rientrano
tra quelle di cui all’art. 5, allegato A dell’allegato del D.A.
n. 45 del 12 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003. Resta salvo
quanto previsto dalla vigente normativa in tema di compatibilità
degli impianti nonché quanto verrà successivamente
stabilito con i successivi provvedimenti legislativi e
regolamentari sempre in tema di compatibilità e razionalizzazione
della rete.
Art. 5
Le disposizioni di cui all’art. 4, relative ai criteri di
deroga all’art. 6 della legge regionale n. 97/82, si applicano
anche nel caso di installazione di apparecchiature self-service.
Art. 6
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 5
dell’allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25
luglio 2003, nei casi in cui necessita l’acquisizione della
certificazione attestante l’insussistenza delle ipotesi ostative
di cui all’art. 6 della legge regionale n. 97/82, qualora
l’impianto, a seguito di precedenti autorizzazioni, abbia
ottenuto la predetta certificazione, potrà essere prodotta
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
attestante l’immutata situazione dei luoghi rispetto al rilascio
della precedente certificazione di cui all’art. 6 della
legge regionale n. 97/82.
Art. 7
La sospensione dell’esercizio di cui alla lett. a) dell’art.
17 dell’allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33
del 25 luglio 2003, stante la necessità di assicurare il pubblico
servizio, potrà essere autorizzata per un periodo
complessivo non superiore a 12 mesi. L’eventuale ulteriore
proroga di mesi 6 sarà autorizzata esclusivamente in presenza
di gravi motivi dipendenti da fatto o condotta della
Pubblica Amministrazione.
Trascorso il termine autorizzato, il concessionario è
tenuto alla ripresa dell’attività, pena la decadenza della
relativa concessione.
Art. 8
Al fine di favorire il processo di dematerializzazione
documentale e la semplificazione dei procedimenti amministrativi,
tutte le istanze o comunicazioni relative all’applicazione
della legge regionale n. 97/82, inviate al dipartimento
delle attività produttive, dovranno contenere l’indirizzo
PEC del richiedente in assenza del quale non potrà
essere avviato l’iter amministrativo.
Art. 9
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 ottobre 2013.
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