giovedì 26 settembre 2013

Pensionamenti in caso di soprannumero


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 29 luglio 2013, n. 3 
Art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge  n.  135
del  2012,  c.d.  «Spending  review»  -  pensionamenti  in  caso   di
soprannumero. (13A07754) 
(GU n.225 del 25-9-2013)
 
 Vigente al: 25-9-2013  
 
 
                                  Alle Amministrazioni dello Stato 
 
                                  Alle Agenzie 
 
                                  Agli Enti  pubblici  non  economici
                                  nazionali 
 
                                  Agli Enti di ricerca 
 
                                  Agli Enti pubblici di cui  all'art.
                                  70,   comma    4,    del    decreto
                                  legislativo n. 165 del 2001 
 
  1. Premessa. Il regime dei pensionamenti in deroga. 
 
  L'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito in 1. n. 135 del 2012, c.d. «Spending review», nell'ambito
delle misure che le  pubbliche  amministrazioni  devono  adottare  in
relazione alle situazioni di soprannumero, prevede: «a) applicazione,
ai lavoratori che risultino in possesso dei  requisiti  anagrafici  e
contributivi  i  quali,  ai  fini  del  diritto  all'accesso  e  alla
decorrenza del trattamento  pensionistico  in  base  alla  disciplina
vigente  prima  dell'entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertilo, con modificazioni,
dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  avrebbero  comportalo  la
decorrenza del trattamento medesimo entro il 31  dicembre  2014,  dei
requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del  regime
delle decorrenze previsti dalla  predetta  disciplina  pensionistica,
con   conseguente   richiesta   all'ente   di   appartenenza    della
certificazione di tale  diritto.  Si  applica,  senza  necessita'  di
motivazione, l'articolo 72, comma 11,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertilo, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. (....)». 
  Di seguito a quanto chiarito nella direttiva n.  10  del  2012  del
Dipartimento della funzione pubblica, in presenza  di  situazioni  di
soprannumero  eventualmente  risultanti  all'esito  delle   riduzioni
effettuate dai decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del predetto d.l. n.  95  del
2012,  e  nei  limiti  della  necessita'   del   riassorbimento,   la
disposizione disciplina delle particolari ipotesi  di  pensionamento,
prevedendo l'applicazione del regime di accesso e  di  decorrenza  al
trattamento pensionistico previgente rispetto  alla  riforma  operata
con l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201.  convertito.
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  La presente circolare e' stata elaborata a  seguito  di'  confronto
istruttorio con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 1"INPS  al  fine  di
dare indicazioni omogenee alle amministrazioni  interessate  e  viene
diramata a seguito di informativa sindacale. Le  amministrazioni  che
intendano  adottare  criteri  ulteriori  ed   eventualmente   diversi
rispetto agli indirizzi contenuti nella presente  circolare  dovranno
comunque adottare criteri generali e  oggettivi  da  seguire,  previa
informativa  ed  eventuale  esame  con  le  organizzazioni  sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
  L'applicazione della norma puo' comportare l'«esodo volontario», in
caso di dimissioni del dipendente, o la risoluzione  unilaterale  del
rapporto da  parte  dell'amministrazione,  con  accesso  speciale  al
pensionamento. Il ricorso  ai  pensionamenti  in  deroga  di  cui  al
menzionato comma 11  ha  comunque  carattere  sussidiario;  rimangono
infatti vigenti le normali regole  di  pensionamento  e.  quindi,  il
riassorbimento della soprannumerarieta' deve  essere  compiuto  dando
priorita' ai pensionamenti secondo le regole ordinarie. 
 
  2. Destinatari dei pensionamenti in deroga. 
 
  I pensionamenti di cui al citato comma 11, lett. a). riguardano  le
categorie di personale interessate dall'attuazione  del  processo  di
riassetto    organizzativo    disciplinato    dall'art.    2.     Per
l'individuazione  dei  destinatari  si  rinvia  al  contenuto   della
direttiva n. 10 del 24 settembre 2012 del Dipartimento della funzione
pubblica, pubblicata sul sito del Dipartimento. a pag. 3 -  paragrafo
«Amministrazioni destinatarie». 
  Considerato il mutato quadro normativo e  finanziario  rispetto  al
momento in cui fu approvato il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito  in  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le  procedure   di
pensionamento in esame riguardano anche i dipendenti  gia'  collocati
in esonero, alle stesse condizioni degli altri dipendenti. 
 
  3.  Individuazione  delle  aree  territoriali  e/o   degli   ambiti
istituzionali in cui applicare i pensionamenti in deroga. 
 
  Gli ambiti istituzionali e/o le aree territoriali in cui  applicare
i pensionamenti in deroga possono  essere  prestabiliti  da  ciascuna
amministrazione sulla base di  criteri  oggettivi  e  predeterminati,
previa  informativa  ed  eventuale  esame  sindacale  ai  sensi   del
menzionato art. 6, che tengano conto dei fabbisogni e del livello  di
copertura degli organici per sede o per ambito istituzionale. 
 
  4. Esodo volontario. 
 
  Poiche'  la  norma  non   stabilisce   un   ordine   di   priorita'
nell'attuazione  dei  pensionamenti,  risponde  ad  un  criterio   di
ragionevolezza ed all'esigenza  di  contemperamento  degli  interessi
coinvolti   (quello   dell'amministrazione    all'assorbimento    del
soprannumero e quello dei dipendenti  a  non  veder  pregiudicate  le
proprie aspettative professionali) il ricorso prioritario, nei limiti
del  soprannumero,  all'esodo  volontario,  ossia  l'attuazione   dei
pensionamenti in base alle  domande  volontariamente  presentate  dai
dipendenti muniti dei requisiti (di seguito illustrati). A tal  fine,
per il caso di domande eccedenti il contingente del soprannumero,  si
ritiene  ragionevole  che  sia  seguito  il  criterio  della  maggior
anzianita' contributiva. Questo criterio, d'altra  parte,  si  desume
anche dalla normativa in esame, li' dove si  fa  appunto  riferimento
alla  maggior  anzianita'  contributiva  per  la   dichiarazione   di
eccedenza (art. 2. comma 11, lett. e) «definizione, previo esame  con
le organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro
trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di .forme  contrattuali
a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui  alla  lettera
c)  che,  in  relazione  alla  maggiore  anzianita'  contribuiva,  e'
dichiarato in eccedenza,  al  netto  degli  interventi  di  cui  alle
lettere  precedenti.»).  Le  pubbliche   amministrazioni,   pertanto,
porranno  in  essere   ogni   necessaria   attivita'   di   immediata
informazione sulla accessibilita' del diritto  a  pensione  per  quei
soggetti per i quali  il  regime  di  accesso  e  di  decorrenza  del
trattamento pensionistico puo' essere attivato ai sensi dei requisiti
richiesti precedententemente all'entrata in vigore dell'art.  24  del
d.l. n. 201 del 2011. 
 
  5.   Risoluzione   unilaterale   del   rapporto   obbligatoria    e
pensionamenti in deroga. 
 
  Se il ricorso allo strumento  dell'esodo  volontario  non  consente
l'assorbimento del soprannumero, le amministrazioni devono  procedere
con la risoluzione obbligatoria del rapporto cui segue l'applicazione
del regime derogatorio di accesso al pensionamento.  Come  visto,  la
disposizione prevede che si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72. comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, facendo  in  tal  modo
rinvio allo strumento della risoluzione unilaterale del  rapporto  di
lavoro con il preavviso di 6 mesi, i cui presupposti debbono pertanto
essere integrati con tutti i requisiti pensionistici richiamati nella
predetta lettera a) (di seguito illustrati). 
  Come  detto,  la  norma  non  enuncia  i  criteri  da  seguire  per
l'applicazione  dei  pensionamenti  in  presenza  di  piu'   soggetti
possibili destinatari della disposizione. In proposito,  il  criterio
piu' ragionevole e desumibile dalla legge e' quello che  tiene  conto
del minor pregiudizio  dal  punto  di  vista  pensionistico  per  gli
interessati, considerando cioe' la maggior  anzianita'  contributiva.
In tale  ottica,  ai  fini  dell'assorbimento  dei  soprannumeri,  le
amministrazioni dovrebbero valutare prioritariamente  la  risoluzione
del rapporto di lavoro al 30 dicembre  2014  (fermo  restando  quanto
specificato  nel  successivo  paragrafo  8  circa  il  regime   delle
decorrenze a seconda della  diversa  gestione  di  appartenenza)  nei
confronti di quei dipendenti che alla medesima data sono in  possesso
dell'anzianita' contributiva piu' elevata. Occorre,  tuttavia,  tener
presente che, se nell'ambito dei soprannumerari - cui si  applica  il
regime di deroga - ci sono dei dipendenti che  maturano  i  requisiti
per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  o  raggiungono  il  limite
ordinamentale dei 65  anni,  essendo  gia'  titolari  del  diritto  a
pensione, o il requisito dei 40 anni di anzianita'  contributiva  per
la  pensione  di  anzianita'   a   prescindere   dall'eta',   questi,
nell'ambito del soprannumero, devono essere collocati a riposo in via
prioritaria anche in presenza di altri possibili destinatari. 
  Per  i  casi  di  dubbio  circa   l'anzianita'   contributiva   dei
dipendenti, si invitano le Amministrazioni a prendere i contatti  con
l'ente previdenziale di riferimento  che  provvedera'  a  fornire  le
informazioni necessarie anche sulla base di eventuali  direttive  del
Ministero vigilante. 
  La risoluzione unilaterale  del  rapporto  di  lavoro  deve  essere
preceduta dalla comunicazione del preavviso  di  6  mesi  in  base  a
quanto stabilito dall'art. 72, comma 11. del citato d.l. n.  112  del
2008. chiarendo ancora una volta che la cessazione del rapporto e  la
decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire  entro  il  31
dicembre 2014. 
  Rimane salvo naturalmente il regime ordinario del  collocamento  in
quiescenza per limiti di eta'. 
 
  6. Ambito temporale di vigenza dello speciale regime di accesso  al
trattamento pensionistico. 
 
  La norma stabilisce l'ultrattivita' delle disposizioni relative  ai
requisiti di accesso al trattamento pensionistico e  alle  decorrenze
previgenti rispetto alla riforma operata con il citato  art.  24  del
d.l. n. 201 del 2011. Tale ultrattivita' e' fissata  a  tutto  l'anno
2014, nei limiti in cui la decorrenza del trattamento  avvenga  entro
tale termine. Conseguentemente, per il periodo  considerato,  occorre
far riferimento ai requisiti di accesso alla  pensione  previgenti  e
applicare, se del caso e secondo  quanto  si  dira'  di  seguito.  il
regime della finestra mobile, tendendo presente che il  pensionamento
non potra' aver luogo in presenza di situazioni in cui il  dipendente
matura i requisiti per l'accesso al trattamento ma non la  decorrenza
dello stesso entro il 31 dicembre 2014. In sostanza, la  norma  vuole
evitare che ci siano fratture tra il  momento  della  cessazione  del
rapporto di lavoro e il  momento  della  percezione  del  trattamento
pensionistico. 
 
  7. Requisiti di accesso al trattamento pensionistico  (disposizioni
ante art. 24 del d.l. n. 201 del 2011). 
 
  Si  ritiene  utile  riepilogare   la   disciplina   vigente   prima
dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, sia  ai
fini del diritto all'accesso che  della  decorrenza  del  trattamento
pensionistico   applicabile   ai   dipendenti    interessati    dalle
disposizioni del citato art. 2, comma 11, lett. a), del predetto d.l.
n. 95 del 2012, segnalando  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013
l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento  pensionistico
deve tener conto dell'adeguamento alla speranza di  vita  determinato
con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  6  dicembre
2012 (G.u. 13 dicembre 2011, n. 289). Pertanto, a decorrere  da  tale
anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della  pensione  di
vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori  di  somma  di  eta'
anagrafica e  di  anzianita'  contributiva  di  cui  alla  Tabella  B
allegata alla legge n. 243 del 2004 sono incrementati di 0,3  unita'.
Tali adeguamenti sono  stati  tenuti  presenti  nelle  tabelle  sotto
riportate.  Gli  aumenti  per  l'adeguamento  agli  incrementi  della
speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di
40 anni per il conseguimento della pensione di anzianita', posto  che
l'adeguamento di questo requisito e' stato introdotto  dall'art.  24,
comma 12, del predetto d.l. n. 201 del 2011 e non era invece previsto
sulla base delle disposizioni vigenti prima  dell'entrata  in  vigore
dello stesso decreto-legge. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  8. Decorrenza del trattamento (finestra mobile). 
 
  La norma subordina la possibilita' di attuare i pensionamenti  alla
circostanza che la decorrenza del trattamento  avvenga  entro  il  31
dicembre 2014. In sede applicativa, occorre  pertanto  verificare  in
concreto la necessita' di applicare il regime della  finestra  mobile
di  cui  all'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito  in  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Come  noto,  tale
disposizione in generale ha introdotto il posticipo di 12 mesi  della
decorrenza  del  trattamento  pensionistico  per  i  dipendenti   che
maturano i  requisiti  anagrafici  e  contributivi  per  l'accesso  a
pensione a partire dal l° gennaio 2011 (per i dettagli si  fa  rinvio
ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 18  dell'8  ottobre  2010
dell'INPDAP e n. 53 del 16 maggio 2011 dell'INPS). 
  Di conseguenza la pensione avra' decorrenza  immediata  per  coloro
che hanno maturato i requisiti pensionistici prima del l gennaio 2011
e nei confronti di coloro per i quali  siano  gia'  decorsi  12  mesi
dalla maturazione del primi requisiti utili per l'accesso a  pensione
(ad es. ha decorrenza immediata la pensione di colui  che  compie  65
anni  il  2  giugno  2012  e  che  ha  maturato  il  31  marzo   2011
un'anzianita' contributiva  pari  a  35  anni.  In  questo  caso,  il
dipendente ha maturato il diritto alla pensione di anzianita'  il  31
marzo 2011 e quindi al momento del compimento dei  65  anni  di  eta'
sono gia' decorsi i 12 mesi dalla maturazione del diritto). 
  Parimenti, considerato che ai fini dell'applicazione  dell'articolo
2, comma 11, in esame i requisiti devono essere tali  da  comportare,
in base alla previgente  normativa,  la  decorrenza  del  trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e  tenuto  conto  che  per  i
requisiti maturati  a  partire  dal  1°  gennaio  2011  l'accesso  al
pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione degli  stessi
(c.d. finestra mobile), i  sopra  illustrati  requisiti  sia  per  le
pensioni di vecchiaia che di anzianita' devono  essere  raggiunti  al
massimo  alla  data  del  30   novembre   2013   per   gli   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione  l
dicembre 2014) ed alla data del 30 dicembre  2013  per  gli  iscritti
alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014). 
  Per quanto attiene al requisito di cui al  punto  7.2.,  lett.  a),
ovvero  i  40  anni  di  contribuzione  indipendentemente   dall'eta'
anagrafica, occorre tenere  presente  che  l'accesso  al  trattamento
pensionistico  per  questo  canale  di  uscita  anticipata   subisce,
rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo  di  1
mese per requisiti maturati nell'anno 2012 e di 2 mesi per  requisiti
maturati nell'anno 2013 (art. 18, comma 22-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.  111).  Di
conseguenza, i 40  anni  di  anzianita'  contributiva  devono  essere
raggiunti al massimo alla data del 30 settembre 2013 per gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1°
dicembre 2014) ed alla data del 30 ottobre 2013 per gli iscritti alle
gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014). 
 
  9.  Liquidazione  del  trattamento  di  fine  servizio  o  di  fine
rapporto. 
 
  Ai  fini  della  liquidazione  del  trattamento  di  fine  rapporto
"comunque denominato'', il comma 11 del predetto art. 2, lett. a), ai
numeri 1 e 2. distingue due fattispecie: 
    1. per il personale «che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre  2011  il  trattamento  di  .fine  rapporto  medesimo  sara'
corrisposto  al  momento   della   maturazione   del   diritto   alla
corresponsione  dello  stesso  sulla   base   di   quanto   stabilito
dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011. n.
148;» 
    2.  per  il  personale   «che   matura   i   requisiti   indicati
successivamente  al  31  dicembre  2011   [e   che   quindi   risulta
destinatario del regime previgente in virtu' della  deroga]  in  ogni
caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento  in
cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso  secondo  le  disposizioni   dell'articolo   24   del   citato
decreto-legge n. 201 del  2011  e  sulla  base  di  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.
148.» 
 
    Roma, 29 luglio 2013 
 
                                                Il Ministro           
                                      per la pubblica amministrazione 
                                           e la semplificazione       
                                                   D'Alia             
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 284