mercoledì 26 giugno 2013

"L'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità".






Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio – 21 giugno 2013, n. 27350
Presidente Sirena – Relatore Bianchi

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale con la quale F.R. è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Si è trattato di un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) , in piena notte, tra l'auto Fiat Punto condotta dal F. e la Daewoo Lanos guidata da E.A.C. , essendosi contestato all'imputato di aver attraversato un incrocio regolato da semaforo, con la luce rossa, a velocità eccessiva e in stato di ebbrezza alcolica, venendo in tal modo in collisione con l'auto della persona offesa. La Corte di appello, rispondendo alle censure formulate dall'imputato nei confronti della sentenza di primo grado, ha ritenuto che, come peraltro già aveva osservato la sentenza di primo grado, anche a voler dare per scontata la tesi più favorevole all'imputato e cioè che, non essendo possibile avere la prova sicura che l'imputato era passato col rosso, egli avesse effettuato l'attraversamento con la luce verde, la sua condotta di guida risultava comunque colpevole e causativa dell'evento sia per le sue condizioni personali di grave stato di ebbrezza sia per aver proceduto ad una velocità superiore al limite consentito e pericolosa in relazione all'ora notturna e alla presenza dell'incrocio. Né poteva scriminare la condotta  l'eventuale concorso di colpa della persona offesa (per aver attraversato l'incrocio con il semaforo rosso), avendo comunque il F. l'obbligo di rispettare le regole e adottare le prescritte cautele, ciò che non aveva fatto per la velocità e lo stato di ebbrezza che gli avevano impedito di rendersi conto tempestivamente del pericolo e di frenare in tempo.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione e sostiene che la sentenza ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in maniera del tutto generica ed apodittica, in quanto pur avendo dovuto riconoscere che l'imputato aveva impegnato il semaforo con la luce verde a lui favorevole, ne aveva affermato comunque la responsabilità sulla base dello stato di ebbrezza e di una generica inosservanza delle norme di diligenza e prudenza che presiedono lo svolgimento della circolazione stradale; non vi è stato alcun accertamento sulla effettiva incidenza che tali circostanze hanno avuto nell'incidente e il nesso causale sembra essere stato semplicemente presunto.


Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente in sostanza vorrebbe sottrarsi alle proprie responsabilità assumendo che l'incidente è avvenuto per colpa esclusiva dell'altra automobilista e che il proprio comportamento non ha avuto rilevanza causale ovvero che la stessa non è stata dimostrata. L'assunto è infondato. Le sentenze dei giudici di merito, in primo ed in secondo grado, hanno chiarito che il comportamento dell'attuale ricorrente era colpevole per l'eccessiva velocità, violativa dei limiti previsti in centro abitato e delle regole prudenziali che regolano la circolazione in ora notturna e nell'approssimarsi ad incroci con strade di grande scorrimento; egli era inoltre in stato di ebbrezza alcolica, comportamento che costituisce una specifica violazione delle regole di circolazione stradale; hanno ritenuto che in tali condizioni, pur avendo egli avuto la possibilità di rendersi conto della presenza dell'altra autovettura sia pure, in ipotesi, in posizione irregolare, la manovra posta in essere (dimostrata dalle tracce di frenata rinvenute sul manto stradale) non è stata sufficientemente tempestiva ed efficace ad impedire il verificarsi dello scontro o a diminuirne la violenza.
La motivazione è corretta. Secondo l'art. 140 C.d.S. gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e secondo l’art. 141 vi è obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo (*). Tali disposizioni dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi della possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Il principio dell'affidamento dunque, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità. Nella specie, anche ammesso che il semaforo favorisse il F. , egli, se avesse prestato la normale e dovuta prudenza nella guida, avrebbe potuto rendersi conto della presenza dell'auto condotta dalla persona offesa ed evitare o contenere l'impatto con la medesima. Correttamente dunque è stata ritenuta la sua responsabilità a titolo concorsuale.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(*)
TITOLO V
Norme di Comportamento
Articolo 140
Principio informatore della circolazione
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Articolo 141
Velocità
1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi  frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84,00 a € 335,00 . (decurtazione di 5 punti)
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 674,00.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 25,00 a € 99,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41,00 a € 168,00.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell’Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione e commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Tale incremento della sanzione, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, e destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 02 ottobre 2007, nr. 160 (Fondo contro l’incidentalita notturna).

Sanzioni relative all’articolo 141 aumentate di un terzo

ARTICOLO E COMMA P.M.R. MAX
141 comma 1 e 11 € 54,67 € 224,00
141 comma 2 e 11 € 54,67 € 224,00
141 comma 3 e 8 € 112,00 € 446,67
141 comma 4 e 11 € 54,67 € 224,00
141 comma 5 e 9 € 224,00 € 898,67
141 comma 6 e 11 € 54,67 € 224,00
  141 comma 7 € 33,33 € 132,00