domenica 26 maggio 2013

Attenti ai cloni?

Oggi pomeriggio ero intento a cercare in rete la sentenza n. 22158 del 23 maggio 2013, ed ho avuto, forse, la conferma di come certe volte certa gente si appropria di un'articolo altrui facendolo proprio (a me è capitato un sacco di volte di gente che attinge  dal mio blog e  che ha la tracotanza di non  citare nemmeno la fonte -vedi post).
 Ma magari questa volta mi sbaglio ed è solo una mia impressione..... o solo il frutto della mia fantasia....o semplicemente, solo una semplice coincidenza....
Io purtroppo, ho smesso da tempo a credere alle favole e non posso che dare spazio all' evidenza.

A me la cosa che mi ha dato più fastidio in assoluto oggi è che malgrado io avessi lasciato un commento nel post in questione, questo  non è stato ancora pubblicato nel portale (e forse non verrà pubblicato affatto, rimanendo in attesa di moderazione, magari "vita natural durante", spero mi sbagli).Forse perchè ritenudo scomodo?Mah,...

E' noto a tutti, infatti,  che certi siti  censurano i commenti scomodi e cancellano le critiche.

Sta di fatto, che alla fine dell'articolo in questione, c'è messa la postilla:"Cita nel sito..." e questo lo ritengo poco delicato e scorretto per chi ha scritto l'articolo all'origine.
Mah, giudicate voi!!!!

Sotto i due articoli con le parti uguali evidenziate.



ARTICOLO  DEL 23/05/2013
ARTICOLO  DEL 26/05/2013
www.studiocataldi.it/‎
Comuni ed enti attenti: chi occulta gli autovelox agli ignari automobilisti è passibile di imputazione per truffa
Il sequestro è legittimo anche se l'apparecchiatura è regolare. Basta con autovetture civetta e macchinette occultate per "far cassa"
 Noi dello "Sportello dei Diritti", lo affermiamo da anni e ci siamo beccati anche qualche querela quando sostenevamo una sacrosanta verità: occultare gli autovelox è una vera e propria truffa anche se a perpetrarla sono soggetti autorizzati.
Ed ora anche la Cassazione ci da ragione con la sentenza della seconda sezione penale numero 22158 del 23 maggio 2013 secondo cui può essere perseguita per truffa la società che fornisce e ed esegue il posizionamento dell'autovelox in autovetture in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti.
Nel caso di specie, è stato ritenuto legittimo il sequestro della strumentazione, nonostante la «regolarità» della stessa. Infatti, è stato respinto il ricorso del legale rappresentante contro la decisione del Tribunale del riesame di Cosenza che rigettava l'istanza di dissequestro e la richiesta di restituzione di sei apparecchi di rilevamento di velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo a seguito di un decreto del Gip del locale tribunale.
Gli ermellini hanno ritenuto il ricorrente sanzionabile per il reato di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti che, nonostante fossero "regolari", erano posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti (in autovetture e pc, all'interno di esse): ne consegue che tali "res" non rivestono funzione strumentale alla commissione del reato, poiché non funzionali e non relazionabili indissolubilmente allo stesso (come ritenuto per le autovetture all'interno delle quali erano posizionati e i computer all'interno delle stesse custoditi), né la libera disponibilità degli stessi può aggravare gli effetti dei reati in parola.
Secondo la Suprema Corte, in tal senso, «un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito. Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatoria (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la "res" impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorché assolva, nell'ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, a essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo dei reato ("le cose mediante le quali il reato è stato commesso") sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede».
Alla luce di questa cristallina decisione che riflette in maniera evidente il sentire comune, rileva Giovanni D'Agata presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", è ora di dire basta con autovetture civetta e macchinette occultate per "far cassa" che poco hanno a che fare con la sicurezza stradale.

Autovelox nascosto: è truffa

 


La Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013, ha previsto che può essere perseguita per truffa la società che fornisce e ed esegue il posizionamento dell'autovelox in autovetture in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti. Inoltre ha ritenuto legittimo il sequestro della strumentazione, nonostante la "regolarità" della stessa.        

La Suprema Corte ha in particolare sottolineato che "un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito. Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatoria (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la "res" impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorché assolva, nell'ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, a essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo dei reato ("le cose mediante le quali il reato è stato commesso") sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede."

Fonte:
Autovelox nascosto: è truffa
(StudioCataldi.it)


 Foto tratta da:www.haisentito.it

AGGIORNAMENTO DEL 29 MAGGIO 2013 
Sono costretto a ritornare su questo argomento perchè non vorrei passare per matto, viste le "furberie" di qualcuno:
Infatti, chissà perchè, la pagina segnalata sopra  (per intenderci quella a destra),  presente nel sito: studiocataldi.it, e quindi l'articolo sopra evidenziato,  è stato cambiato con quello sotto:

La Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013 ha introdotto il principio secondo il quale può essere perseguita per truffa la società che fornisce e posiziona gli autovelox in vetture in modo che siano occultati agli automobilisti. Il problema riguarda, quindi, l'uso illegittimo dell'apparecchiatura configurato dal posizionamento effettuato in maniera poco ortodossa che, purtroppo, dopo le numerose circolari ministeriali che sono state emanate nel corso del tempo, in alcuni comuni continua ad essere all'ordine del giorno. Troppo spesso, infatti, le ditte che si occupano delle installazioni, invogliate dalla spartizione dei compensi risultanti dall'attività di accertamento, si adoperano perché gli automobilisti siano vere e proprie "vittime" di dispositivi celati, nonostante sia chiaro invece che questi debbano risultare chiaramente visibili e segnalati. Gli apparecchi che rilevano la velocità, quindi, sono debitamente omologati ma, sulla scorta di operazioni poco corrette da parte degli Enti locali nei cui tratti di strada vengono installati, divengono delle vere e proprie "trappole" finalizzate unicamente al procurare fondi per le casse comunali. Il sequestro della strumentazione è stato, poi, disposto perché sussiste, sempre a parere della Suprema Corte, un "rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede" per il quale, si ribadisce, nonostante l'apparecchio sia "un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi)" di questo è stato fatto un uso illecito

Io un'idea me la sono fatta e voi?