sabato 22 dicembre 2012

attivita' di autoriparazione:Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122



LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 224 (GU n. 297 del 21-12-2012 )
Modifica  all'articolo  1  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  122,
concernente  la   disciplina   dell'attivita'   di   autoriparazione.
(12G0246) 

Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2013 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
    Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.  122,
e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione
si distingue nelle attivita' di: 
        a) meccatronica; 
        b) carrozzeria; 
        c) gommista». 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5  febbraio
          1992, n. 122 (Disposizioni in materia  di  sicurezza  della
          circolazione  stradale  e  disciplina   dell'attivita'   di
          autoriparazione), pubblicata nella Gazz. Uff.  19  febbraio
          1992, n. 41, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1.Attivita' di autoriparazione. 
              1. Al fine di raggiungere  un  piu'  elevato  grado  di
          sicurezza nella circolazione stradale e per  qualificare  i
          servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la  presente
          legge  disciplina  l'attivita'   di   manutenzione   e   di
          riparazione dei  veicoli  e  dei  complessi  di  veicoli  a
          motore,  ivi  compresi  ciclomotori,   macchine   agricole,
          rimorchi e carrelli, adibiti  al  trasporto  su  strada  di
          persone e di cose,  di  seguito  denominata  «attivita'  di
          autoriparazione». 
              2. Rientrano nell'attivita'  di  autoriparazione  tutti
          gli interventi di sostituzione, modificazione e  ripristino
          di qualsiasi componente, anche particolare, dei  veicoli  e
          dei complessi di veicoli  a  motore  di  cui  al  comma  1,
          nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli  e  complessi
          di veicoli a motore, di impianti e  componenti  fissi.  Non
          rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di
          lavaggio, di rifornimento di  carburante,  di  sostituzione
          del  filtro  dell'aria,  del  filtro  dell'olio,  dell'olio
          lubrificante  e  di  altri  liquidi   lubrificanti   o   di
          raffreddamento, che devono in ogni caso  essere  effettuate
          nel rispetto delle  norme  vigenti  in  materia  di  tutela
          dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti,
          nonche' l'attivita' di commercio di veicoli . 
              3.  Ai  fini  della  presente  legge   l'attivita'   di
          autoriparazione si distingue nelle attivita' di: 
              a) meccatronica; 
              b) carrozzeria; 
              c) gommista.". 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                   Requisiti tecnico-professionali 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano  i  programmi  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi
regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della  legge  5
febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo  1,  comma  3,
della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della  presente
legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante  accordo
stipulato in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  di   categoria   maggiormente
rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge  21
dicembre 1978, n. 845. 

        
                    Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 7, comma 2, della  citata  legge
          n. 122 del 1992 e' il seguente: 
              "Art. 7. (Responsabile tecnico) 
              (Omissis). 
              2.  Il  responsabile  tecnico  deve  inoltre  possedere
          almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 
              a) avere  esercitato  l'attivita'  di  autoriparazione,
          alle dipendenze di imprese operanti nel  settore  nell'arco
          degli ultimi cinque  anni,  come  operaio  qualificato  per
          almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un  anno
          qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di  studio
          a carattere tecnico-professionale  attinente  all'attivita'
          diverso da quelli di  cui  alla  lettera  c)  del  presente
          comma; 
              b) avere frequentato, con esito positivo,  un  apposito
          corso regionale teorico-pratico di qualificazione,  seguito
          da  almeno  un  anno   di   esercizio   dell'attivita'   di
          autoriparazione, come operaio qualificato, alle  dipendenze
          di imprese operanti  nel  settore  nell'arco  degli  ultimi
          cinque anni; 
              c)  avere  conseguito,  in  materia  tecnica  attinente
          all'attivita',  un  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado o un diploma di laurea. ". 
              La legge 21 dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro  in
          materia di formazione professionale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n. 362. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le imprese che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono iscritte nel registro delle  imprese  o  nell'albo  delle
imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di meccanica  e
motoristica sia a quella di elettrauto,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono  abilitate
di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di
cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n.  122  del  1992,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. 
  2. Le imprese che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono iscritte nel registro delle  imprese  o  nell'albo  delle
imprese artigiane e sono abilitate  alle  attivita'  di  meccanica  e
motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le
rispettive attivita' per i cinque anni successivi alla medesima data.
Entro tale termine, le persone preposte alla gestione  tecnica  delle
predette imprese, qualora non siano in possesso  di  almeno  uno  dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a)  e  c)  del
comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122  del  1992,  devono
frequentare con esito positivo il corso  professionale  di  cui  alla
lettera b)  del  medesimo  comma  2,  limitatamente  alle  discipline
relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di
cio', decorso il  medesimo  termine,  il  soggetto  non  puo'  essere
preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14
dicembre 1999, n. 558. 
  3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma  2,  la  persona  preposta
alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,  n.
558,  anche   se   titolare   dell'impresa,   abbia   gia'   compiuto
cinquantacinque anni alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al compimento  dell'eta'
prevista, ai sensi  della  disciplina  vigente  in  materia,  per  il
conseguimento della pensione di vecchiaia. 
  4. Fino all'adozione delle  disposizioni  regionali  di  attuazione
dell'articolo 2 della presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  i
programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali,  di  cui
all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992,  n.
122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge. 

        
                    Note all'art. 3: 
              Per Il testo dell'articolo 1,  comma  3,  della  citata
          legge n. 122 del 1992, si veda nelle note all'art. 1. 
              L' articolo 1, comma 3, della citata legge n.  122  del
          1992, nel testo vigente prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          19 febbraio 1992, n. 41. 
              Per il testo delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7,
          comma 2, della citata legge n. 122 del 1992, si veda  nelle
          note all'articolo 2. 
              Il testo dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14  dicembre  1999,  n.  558  (Regolamento
          recante norme per la semplificazione  della  disciplina  in
          materia  di  registro  delle  imprese,   nonche'   per   la
          semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia  di
          inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
          delle imprese artigiane o al  registro  delle  imprese  per
          particolari categorie di attivita' soggette  alla  verifica
          di  determinati  requisiti  tecnici   -   numeri   94-97-98
          dell'allegato 1  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)  ,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          2000, e' il seguente: 
              "Art. 10. Imprese di autoriparazione. 
              1. Le imprese che intendono esercitare  l'attivita'  di
          autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  122,
          e   successive   modificazioni,   presentano,   ai    sensi
          dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112, denuncia di inizio di attivita', specificando
          le attivita' che intendono esercitare tra  quelle  previste
          dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge  5  febbraio
          1992,  n.  122,  dichiarando,  altresi',  il  possesso  del
          requisito di cui al comma 4.  Alla  stessa  procedura  sono
          assoggettate le imprese esercenti in  prevalenza  attivita'
          di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto
          di  merci  per  conto  terzi  iscritte  all'albo   di   cui
          all'articolo 12 della legge 6  giugno  1974,  n.  298,  che
          svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attivita'
          di autoriparazione nonche' ogni altra impresa  o  organismo
          di   natura   privatistica   che   svolga   attivita'    di
          autoriparazione per esclusivo uso interno. 
              2. Le imprese artigiane presentano la denuncia  di  cui
          al comma 1 alla commissione provinciale per  l'artigianato,
          unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo  albo.  Le
          altre  imprese  presentano,  per  ogni  unita'  locale,  la
          denuncia di cui al comma  1,  unitamente  alla  domanda  di
          iscrizione, all'ufficio  del  registro  delle  imprese  che
          provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,
          all'iscrizione provvisoria della impresa entro  il  termine
          di  dieci  giorni  e  all'iscrizione   definitiva,   previa
          verifica d'ufficio del  possesso  dei  requisiti  previsti,
          entro sessanta giorni dalla denuncia. 
              3. Ciascuna impresa puo'  richiedere  l'iscrizione  per
          una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1,  comma
          3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in  relazione  alle
          attivita'  effettivamente  esercitate.  Salvo  il  caso  di
          operazioni strumentali o accessorie  strettamente  connesse
          all'attivita' principale,  non  e'  consentito  l'esercizio
          delle attivita' previste dall'articolo 1,  comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa  specifica
          iscrizione. 
              4.  Ai   fini   dell'esercizio   delle   attivita'   di
          autoriparazione,  l'impresa  deve  documentare,  per   ogni
          unita'  locale  sede  di  officina,  la  preposizione  alla
          gestione tecnica di persona dotata dei requisiti  personali
          e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5
          febbraio  1992,  n.  122.  Ove  in  possesso  del  suddetto
          requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche
          il titolare dell'officina. Non puo'  essere  preposto  alla
          gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
          All'impresa artigiana si applica  l'articolo  2,  comma  4,
          della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
              5. Ferme restando  le  disposizioni  vigenti,  comunque
          riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla
          legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in  tema
          di     autorizzazioni     amministrative     di      tutela
          dall'inquinamento  e  di   prevenzione   degli   infortuni,
          l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito
          esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta
          attivita', nel registro delle  imprese  o  nell'albo  delle
          imprese artigiane. 
              6.  I  richiami  alle  «sezioni»,  al  «registro  delle
          imprese esercenti attivita' di autoriparazione» nonche'  al
          «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella  legge  5
          febbraio 1992, n. 122, nel decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi,
          devono   intendersi   riferiti,   per   le   attivita'   di
          autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso  di
          impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane».''. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  alla  presente  legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Camera dei deputati: (atto n. 4574): 
    Presentato dall'on. Delfino il 2 agosto 2011. 
    Assegnato   alla   IX   Commissione    (Trasporti),    in    sede
referente, l'11 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni I, V,  X  e
Questioni regionali. 
    Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, il 3  novembre
2011; 1°, 28 febbraio; 6 marzo e 11 aprile 2012. 
    Nuovamente assegnato alla IX  Commissione  (Trasporti,)  in  sede
legislativa il 29 maggio 2012. 
    Esaminato dalla  IX  Commissione,  in  sede  legislativa,  il  30
maggio; 21 giugno 2012 ed approvato 1'11 luglio 2012. 
Senato della Repubblica: (atto n. 3408): 
    Assegnato  alla  8ª  Commissione  (Lavori  pubblici),   in   sede
deliberante, il 20 luglio 2012 con pareri delle Commissioni  1ª,  5ª,
10ª e Questioni regionali. 
    Esaminato dalla  8ª  Commissione,  in  sede  deliberante,  il  26
luglio; 18 e 19 settembre 2012 ed approvato il 14 novembre 2012.