DECRETO 18 dicembre 2012 (GU n. 301 del 28-12-2012 )
Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (12A13380)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell'art. 1, esclude dal campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purche' di altezza non superiore a 0,8 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purche' installate in aree non accessibili al pubblico; Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con cui si chiede l'eliminazione del predetto limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante ai fini della prevenzione incendi, ferme restando, per i predetti luoghi all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 e le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Ravvisata la necessita' di modificare il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996; Decreta: Art. 1 1. All'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, le parole «purche' di altezza non superiore a m. 0,8» sono soppresse e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto».
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 dicembre 2012 Il Ministro: Cancellieri