Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B
DECRETO 3 ottobre 2012 (GU n. 265 del 13-11-2012 )
Modifiche al decreto 20 aprile 2012 in materia di «Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B». (12A11852)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, di seguito denominato «codice della strada», ed in
particolare l'art. 122, comma 5-bis, come introdotto dall'art. 20,
comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che dispone
che, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B,
il candidato deve effettuare esercitazioni obbligatorie in autostrada
o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso
un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone
la disciplina e le modalita' di svolgimento ad un decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012,
n. 95, recante: «Disciplina delle esercitazioni di guida in
autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione
notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento
della patente di categoria B»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto
ministeriale 20 aprile 2012, nella parte in cui rinvia all'allegato 1
dello stesso decreto per la definizione del programma delle sei ore
di esercitazioni di guida obbligatorie ai sensi dell'art. 122, comma
5-bis, del codice della strada, suddividendo le stesse in tre moduli
di due ore ciascuno, da svolgersi rispettivamente: in condizioni di
visione notturna; su strade extraurbane secondarie ovvero strade di
scorrimento; su autostrade o su strade extraurbane principali o
secondarie, tali che sia possibile effettuare, tra l'altro, la
manovra di immissione, percorrendo una corsia di accelerazione, e
quella di uscita, percorrendo quella di decelerazione;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 6, del predetto decreto
ministeriale 20 aprile 2012, che prescrive che, all'atto di
prenotazione della prova pratica di guida, il candidato al
conseguimento della patente di categoria B deve esibire un attestato
di frequenza delle predette esercitazioni di guida obbligatorie,
nonche' gli originali del libretto che ne comprovano la conformita'
al programma;
Considerato che, da una prima applicazione delle predette
disposizioni, si e' evidenziato come in vaste zone del territorio
nazionale sia estremamente gravoso sostenere le esercitazioni
obbligatorie come normate su autostrade o extraurbane equivalenti, in
ragione dell'inesistenza, ovvero dell'ingente distanza da alcuni
comuni, di strade di tale tipologia;
Ritenuto, pertanto, di modificare il programma delle esercitazioni
di guida in parola, al fine di non determinare ingiustificati oneri a
carico di taluni cittadini, per l'assolvimento dell'obbligo di cui
all'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, interpretando in
senso disgiuntivo la locuzione «esercitazioni in autostrada o su
strade extraurbane» nello stesso articolo contenuta:
Considerato infine che, successivamente alla data di applicazione
delle disposizioni di cui al piu' volte citato decreto ministeriale
20 aprile 2012, sono state implementate le procedure del centro
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con il «sistema unico di prenotazione esami», che
consente a soggetti abilitati di prenotare in via telematica l'esame
di guida, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di
migliore allocazione del personale degli uffici della motorizzazione
civile, in precedenza a tal fine impiegati;
Ritenuto quindi opportuno modificare il dettato dell'art. 1, comma
6, del decreto ministeriale 20 aprile 2012, per renderlo compatibile
con le predette procedure telematiche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 aprile 2012
1. All'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 le parole: «: tale
documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di
prenotazione della prova pratica di guida» sono sostituite dalle
seguenti: «. Il possesso di tale documentazione deve essere
comprovato, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida,
con le modalita' stabilite con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
2. L'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 aprile 2012 e' sostituito dall'allegato al presente
decreto.
Il presente decreto, unitamente all'allegato, che ne forma parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Roma, 3 ottobre 2012
Il Vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 14, foglio n. 56
Allegato