domenica 30 settembre 2012

Bruciare residui vegetali è reato.

E’ reato bruciare residui vegetali anche per un privato. La Procura della Repubblica di Avellino richiede agli organi di P.G. un impegno serrato, continuo e quotidiano, ma la Regione Campania regolamenta le stoppie.
Fermo restante la ipotesi di reato configurabile dall’art. 674 del Codice Penale (Getto pericoloso di cose) qualora si bruciano anche solo residui vegetali (ora rifiuti) concorre il reato d’illecito smaltimento  di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, questo è quanto sostenuto da numerosissime procure d’Italia, tra le quali  Avellino, del resto il Tribunale di Trento già aveva sentenziato in merito. A tal proposito la Procura di Avellino  ha diramato a tutti gli organi di polizia giudiziaria per il tramite la Prefettura,  nota esplicativa, peraltro previo incontro organizzativo sulle modalità operative relative al sequestro preventivo dell’area.
L’assunto interpretativo sta creando vere difficoltà operative specialmente in quelle zone laddove la pratica del bruciare residui vegetali e molto diffusa, tanto che vi è una netta contraddizione tra l’orientamento della Procura e le direttive Regionali. Infatti mentre la Procura detta regole chiare, spiegando che è reato bruciare residui di colture agrarie, di cespugliati, di alberati e di incolti, la Regione Campania impartisce direttive sulle modalità e sui tempi  per bruciare stoppie e residui vegetali. Infatti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 184 del 27.06.2012, diversamente dalla Procura si stabilisce che “ …la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’art. 25 della L. R. n. 8. del 10 aprile 1996, è permessa quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.
Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L’abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall’alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre. 
Ma vi è di più, infatti il D.Lgs. n. 205/2010 con l’art. 13 ha riscritto l’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: “...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...”, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. Dunque anche la lettura dell’art. 185, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 152/06 fa  evincere  chiaramente che i residui vegetali non impiegati in processi o metodi controllati per la produzione di energia (come nel nostro caso)  debbono essere considerati rifiuti ed il loro smaltimento tramite incendio deve essere considerato reato.
Ma il periodo “se non utilizzati in agricoltura”, lascia l’amaro in bocca. Come tutti sappiamo, bruciare residui agricoli equivale a produrre ceneri che da sempre vengono utilizzate come fertilizzanti. Smanettando su internet troviamo numerosi studi scientifici che dimostrano che le ceneri in agricolture sono ottimi fertilizzanti, ed allora bruciare fogliame può significare produrre ceneri per la fertilizzazione e di conseguenza un utilizzo in agricoltura.
Lascio a Voi i miei dubbi che di certo in questo periodo di raccolta uva, castagne, ecc. ecc.  fanno venire il mal di testa a tanti imprenditori agricoli, piccoli coltivatori diretti ed operatori di polizia giudiziaria, che obbligatoriamente dovranno redigere informative di reato e procedere al sequestro preventivo dell’area o semplicemente del giardino di casa, qualora intervengono in occasione di abbruciamento di residui vegetali, (scusate il refuso di rifiuti vegetali). 

Il Comandante della Polizia Locale
di San Martino Valle Caudina.
M.llo Capo Serafino Mauriello