martedì 31 luglio 2012

Fissata la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Con nota Prot. 2012/104609 del 17 luglio 2012 ,da parte dell'Agenzia delle Entrate, è stata fissata la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme  iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.
1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.
1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme
iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire
dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia,
con provvedimento del 22 giugno 2011, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2011, al
5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle
ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso
di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 12 Aprile
2012, ha stimato al 4,5504% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo
1.1.2011-31.12.2011.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2012, al 4,5504 per
cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
b)Disciplina degli interessi di mora
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale 22 giugno 2011
c)Disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della
pubblica amministrazione
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)
Roma, 17 luglio 2012
Attilio Befera