martedì 26 giugno 2012

Non impugnata dal CDM la Legge Regione Veneto n. 15 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali”.


Il Consiglio dei Ministri ha esaminato oggi diciassette leggi regionali e delle province autonome su proposta del Ministro per gli affari regionali.
Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale di alcune leggi regionali mentre per  altre,  il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa.
 Una di queste, non impugnata,  è  la Legge Regione Veneto n. 15 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali”.

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Bur n. 35 del 04/05/2012


Legge Regionale n. 15 del 27 aprile 2012

Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalità
1. La Regione del Veneto riconosce e valorizza il ruolo dell'educazione, dell'informazione e della sensibilizzazione, nella prevenzione degli incidenti stradali favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza stradale, in coerenza con le direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale, valorizzando le collaborazioni e le sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo di nuove tecnologie atte al miglioramento della sicurezza stradale.
Art. 2
Coordinamento e gestione integrata delle politiche di sicurezza.
1. La Regione, per la realizzazione di sistemi informativi integrati sulle condizioni di mobilità e sicurezza delle strade, promuove accordi con enti pubblici e privati, enti gestori delle strade, associazioni sportive operanti nell'ambito della sicurezza stradale.
2. La Regione promuove la costituzione presso le province di centri di monitoraggio dell'incidentalità e di tavoli di lavoro e di coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità sicura.
Art. 3
Consulta regionale per la sicurezza stradale
1. Al fine di favorire la conoscenza della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta, quale organismo tecnico-consultivo, di confronto e di elaborazione per programmi, attività ed esperienze finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione.
2. La Consulta, quale organismo di confronto e concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale, ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale e relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando proposte migliorative della sicurezza stradale.
3. La Consulta, previa la stipula degli accordi eventualmente necessari, si compone dei seguenti membri:
a) l'assessore regionale alla mobilità o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) l'assessore regionale alle politiche sanitarie o suo delegato;
c) l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;
d) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV);
e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
f) un rappresentante per ogni provincia;
g) il comandante del Comando Carabinieri Regione Veneto o suo delegato;
h) il dirigente del Compartimento Polizia Stradale Veneto o suo delegato;
i) un rappresentante dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, designato d'intesa fra gli stessi;
l) il delegato regionale della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI);
m) un delegato in rappresentanza dell'Automobile Club d'Italia (ACI);
n) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), comitato regionale del Veneto;
o) un rappresentante delle scuole guida;
p) un rappresentante designato dal Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 “Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale”;
q) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
r) un rappresentante della società Veneto Strade S.p.A. di cui alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni;
s) un rappresentante della Motorizzazione civile del Veneto;
t) un rappresentante delle associazioni vittime della strada.
4. Alle sedute della Consulta possono essere invitati funzionari dell'amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e soggetti interessati alle problematiche della sicurezza stradale.
Art. 4
Interventi
1. La Regione promuove le seguenti iniziative, con particolare attenzione ai progetti di azioni coordinate ed integrate tra più soggetti pubblici:
a) coordinamento sul territorio dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
b) attività volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale, rivolte ai giovani delle scuole e delle università e a particolari categorie di utenti professionali della strada;
c) progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, legati alle serate di svago e divertimento, con particolare riferimento a quei progetti finalizzati a prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”;
d) realizzazione di progetti, anche in collaborazione con i gestori dei locali notturni, volti a contrastare l'uso di droghe, alcool o di altre sostanze psicotrope;
e) realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti della strada sulla responsabilità sociale del conducente il veicolo e per informarli sui fattori di rischio e sulle cause connesse agli incidenti stradali;
f) realizzazione di accordi di programma con le forze dell'ordine e le aziende e le unità locali socio-sanitarie (ULSS) per un maggior controllo delle strade;
g) promozione di corsi pratici di guida sicura presso centri specializzati e presso le autoscuole del territorio.
Art. 5
Interventi a favore delle istituzioni scolastiche
1. La Regione promuove e sostiene gli atenei e gli istituti scolastici veneti che prevedono progetti di riconoscimento di crediti formativi agli studenti che prendono parte ad un corso di guida sicura organizzato e finanziato dalla scuola stessa.
Art. 6
Contributi a favore di iniziative pubbliche
1. La Regione concede contributi agli enti locali, agli atenei e agli istituti scolastici, sulla base dei progetti presentati, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5; la Regione concede, altresì, contributi agli istituti scolastici superiori che, nell'ambito della propria autonomia scolastica, prevedono un'ora di lezione ogni quindici giorni sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati e l'ausilio degli strumenti più idonei.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
Art. 7
Centri di guida sicura
1. Ai fini della presente legge, sono centri di guida sicura le strutture in cui è possibile perfezionare la capacità di guida attraverso lezioni teoriche e pratiche che simulino anche situazioni di emergenza. In particolare, i centri di guida sicura:
a) garantiscono elevati standard di sicurezza, in modo tale che gli allievi del corso possano testare manovre di emergenza senza rischi per sé e per gli altri;
b) presentano un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
c) sono soggetti alla vigilanza da parte delle province;
d) sono progettati e costruiti in modo da poter offrire la possibilità di effettuare manovre su vari tipi di fondo e con diverse condizioni metereologiche e adeguati spazi in grado di ospitare i frequentanti le lezioni teoriche.
Art. 8
Contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate
1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di centri di guida sicura, anche presso le autoscuole, favorendone la realizzazione di almeno uno per ogni provincia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai centri di guida sicura contributi in conto capitale nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
4. La Giunta regionale stipula apposita convenzione con i centri di guida sicura beneficiari dei contributi di cui al presente articolo per garantire ai giovani fino a venticinque anni tariffe agevolate.
Art. 9
Attività di prevenzione in collaborazione con associazioni giovanili e gestori di locali
1. Per la prevenzione degli incidenti stradali all'uscita dei locali pubblici, delle manifestazioni di libera aggregazione o comunque nei luoghi di divertimento, svago e socializzazione, la Regione, nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 4, promuove le iniziative realizzate dalle associazioni giovanili e dai gestori dei locali volte:
a) a segnalare, alle forze dell'ordine, le persone in procinto di mettersi alla guida in stato di non idoneità;
b) a contrastare l'assunzione di droghe o altre sostanze psicotrope, anche con campagne di informazione e di promozione di stili di vita sana;
c) ad utilizzare etilometri o altri strumenti atti a misurare tempestivamente il tasso di alcolemia delle persone presenti nei locali.
Art. 10
Servizio di trasporto notturno
1. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove e sostiene l'attivazione di servizi pubblici di trasporto notturno che effettuano collegamenti fra le aree di insediamento di locali pubblici e di manifestazioni notturne e i centri abitati.
Art. 11
Abrogazioni
1. È abrogata la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66 “Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale”.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2012, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 5 dell'upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2012; contestualmente la dotazione dell'upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” viene aumentata di euro 200.000,00 nell'esercizio 2012.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 aprile 2012
Luca Zaia
INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Coordinamento e gestione integrata delle politiche di sicurezza
Art. 3 - Consulta regionale per la sicurezza stradale
Art. 4 - Interventi
Art. 5 - Interventi a favore delle istituzioni scolastiche
Art. 6 - Contributi a favore di iniziative pubbliche
Art. 7 - Centri di guida sicura
Art. 8 - Contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate
Art. 9 - Attività di prevenzione in collaborazione con associazioni giovanili e gestori di locali
Art. 10 - Servizio di trasporto notturno
Art. 11 - Abrogazioni
Art. 12 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 aprile 2012, n. 15
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Toniolo, Bond, Cortelazzo, Tesserin, Padrin, Bendinelli, Conta, Mainardi, Teso e Laroni relativa a “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali” (progetto di legge n. 40);
- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Conte, Corazzari, Finco, Finozzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai, Sandri, Stival, Tosato e Toscani relativa a “Nuove disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali”(progetto di legge n. 57);
- I progetti di legge sono stati assegnati allaPrima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali";
- La Prima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 7 giugno 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 aprile 2012, n. 11.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
tutti i cittadini hanno il diritto di muoversi, in automobile come su un camion, in moto come in bicicletta, in sicurezza e senza rischiare la vita, ma altrettanto devono essere consapevoli e responsabilizzati rispetto alle regole da seguire e ai comportamenti da evitare quando si è alla guida.
Ogni giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti stradali, che causano la morte di 13 persone e il ferimento di altre 849 (fonte ISTAT e ACI automobil club italia). Nel 2008, i dati indicano una diminuzione del fenomeno, ma rimangano pur sempre a livelli non accettabili con ben 218.963 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di ben 4.731 persone, mentre altre 310.739 hanno subito lesioni di diversa gravità.
Nel 2001 l'Unione europea stabiliva nel libro bianco la riduzione della mortalità del 50 per cento entro il 2010. L'Italia nel 2008 ha raggiunto quota -33 per cento, mentre la diminuzione media della mortalità dei paesi dell'UE rispetto al 2000è pari al 31,2 per cento. Insomma, molto c'è ancora da fare.
Il Libro bianco del 2001 e il programma di azione europeo del 2003 hanno spinto gli Stati membri che non si erano ancora dotati di piani nazionali per la sicurezza stradale a provvedere in merito, riprendendo spesso l'obiettivo comune di dimezzare il numero di vittime della strada. L'Unione europea ha così contribuito a trasformare la sicurezza stradale in uno degli obiettivi politici prioritari degli Stati membri. Oltre a potenziare i controlli e inasprire le sanzioni, i piani degli Stati membri comprendono generalmente azioni di formazione e informazione destinate a sviluppare una cultura della sicurezza stradale, a coinvolgere tutte le parti interessate e a garantire una migliore preparazione dei conducenti. Gli Stati membri hanno anche preso iniziative nella lotta contro l'abuso di alcol, stupefacenti e medicinali: in alcuni paesi sono stati introdotti tassi di alcolemia più bassi (in generale 0,2 mg/ml) per i neopatentati o per i conducenti professionisti, le sanzioni in caso di guida con un tasso di alcolemia elevato sono state inasprite oppure sono state adottate iniziative legislative contro la guida sotto l'influenza di stupefacenti. Ora i controlli sono più numerosi, mirati, efficaci, affidabili e rapidi, in particolare quando sono svolti lungo le strade.
Globalmente, la sicurezza stradale nell'Unione europea sta migliorando anche più rapidamente che in passato, ma non in modo uniforme. Esistono numerosi progetti e nessun settore è trascurato: le infrastrutture, il comportamento dei conducenti, i veicoli. L'Unione, gli Stati membri e le altre parti interessate, depositarie della “responsabilità condivisa”, devono fare di più e meglio per conseguire l'obiettivo ambizioso approvato collettivamente.
I drammi continuamente causati da incidenti stradali indicano, in modo inequivocabile, che l'impegno in materia di sicurezza stradale non deve mai attenuarsi.
La Regione del Veneto ha, da tempo, assunto varie iniziative volte a favorire il raggiungimento di condizioni di maggior sicurezza per la circolazione stradale sia con numerosi interventi di natura infrastrutturale, sia con iniziative rivolte alla promozione di un corretto comportamento da parte delle varie componenti degli utenti della strada.
Oltre alle iniziative direttamente o indirettamente promosse dalla Regione, anche gli enti locali, in particolare le province ed i comuni capoluogo, hanno avviato negli ultimi anni varie iniziative nel settore anche di tipo formativo/informativo per l'utenza, ovvero con finalità educative; parimenti, anche l'ANAS e le Società concessionarie autostradali (oltre che, ovviamente, gli uffici periferici del Ministero infrastrutture e trasporti), hanno avviato varie iniziative e campagne di informazione.
In questo complesso quadro di iniziative e competenze cui la Regione è direttamente interessata, quale ente territoriale con compiti primari di programmazione e coordinamento, è utile la collaborazione con enti che si occupano di promozione e diffusione di iniziative aventi come finalità il raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza stradale.
Non solo. Oggi la fase di congiuntura economica sfavorevole e le ristrettezze finanziarie degli enti rendono indispensabile una riflessione sul metodo e sulle strategie di azione, in un ambito complesso e multifattoriale quale il tema della sicurezza stradale e dellanecessità di lavorare sull'educazione a un corretto utilizzo della rete stradale e quindi sulla responsabilizzazione degli utenti. Si intende dunque mettere in luce l'importanza di lavorare in maniera coordinata verso il comune obiettivo della diminuzione dell'incidentalità stradale, costruendo sul territorio delle reti tra stakeholder istituzionali, associazioni di volontariato, aziende private in modo da amplificare gli effetti delle azioni in campo e attivare collaborazioni virtuose e risparmi in termini di razionale utilizzo delle risorse. Strumento di tale coordinamento possono essere le Consulte provinciali della sicurezza e i Centri di monitoraggio provinciali la cui attività può confluire positivamente in un coordinamento regionale delle Consulte stesse.
A partire da questo schema metodologico l'obiettivo è favorire e sostenere iniziative, manifestazioni e progetti sulla sicurezza stradale, in conformità a quanto previsto dal piano nazionale della sicurezza stradale, e la creazione di centri di “guida sicura” specializzati nella formazione di giovani neopatentati e non, per un più sicuro e sereno approccio alla strada.
Quasi la metà dei morti per incidente stradale in Veneto ha meno di 30 anni, e si ritiene improcrastinabile l'esigenza di intervenire con campagne di sensibilizzazione mirate ai giovani.
Quel che è certo, è che bisogna intervenire sui fattori di fondo che causano gli incidenti: l'imperizia di guida, l'atteggiamento psicologico di eccessiva sicurezza, il calo di attenzione per l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e così via. In una parola, bisogna educare a comportamenti sicuri e rispettosi di sé e degli altri. Diventa quindi sempre più pressante l'esigenza di creare nei giovani, fin dalla giovane età, una forte coscienza della sicurezza stradale. E se la teoria può essere d'aiuto nel comprendere alcune cose, è solo provando direttamente sul campo che le persone possono rendersi conto di come il mezzo di trasporto che guidano, in determinate condizioni, può tramutarsi in un'arma mortale. Ecco quindi che diventa sempre più pressante l'esigenza di creare dei centri di guida sicura in cui i patentati possano testare ed imparare ad affrontare in tutta sicurezza le situazioni di emergenza che spesso si presentano nella guida quotidiana. Altrettanto importante la possibilità di organizzare all'interno delle scuole nel ciclo di studi superiore laboratori di guida sicura, sia per coloro che guideranno veicoli a due ruote, sia per chi sta per prendere la patente per autoveicoli. A questo proposito si suggerisce il coinvolgimento delle associazioni senza scopo di lucro che sul territorio operano con istruttori accreditati (es. Federazione motociclistica italiana, Associazione vittime della stradae simili) e tramite le sedi provinciali.
I corsi di guida sicura sono parte di una rosa di iniziative indirizzate alla “componente uomo”, che vogliono fornire ai guidatori gli strumenti per un efficace controllo del mezzo e della strada, soprattutto in situazioni di pericolo.
A questo scopo non è certamente sufficiente la preparazione fornita dalle autoscuole, così come previste e concepite dal codice della strada; ecco quindi che diventa fondamentale per la Regione Veneto, sostenere oltre che regolamentare la nascita e lo sviluppo di questi centri di eccellenza, anche presso le stesse autoscuole, affinché possano dare valide risposte all'utenza.
I risultati raggiunti dalle realtà che hanno già attivato corsi di guida sicura sono assolutamente incoraggianti. Dalle prime stime, tra i soggetti che hanno seguito i corsi, si è registrata una diminuzione del 30 per cento del numero di incidenti. É necessario mettere chi guida nella condizione di provare realmente a destreggiarsi nelle diverse condizioni possibili, misurandosi direttamente con i potenziali pericoli legati alle condizioni ambientali, climatiche e di performance individuale.
In tale ambito lo Stato è purtroppo assente ingiustificato nei confronti di questo grave problema. Assistendo a dibattiti ci si rende conto di quanto spesso si parli a sproposito di questa piaga che provoca, dato ufficiale del 2008, 4731 morti, 310.739 feriti e 218.963 incidenti. A parte la tragedia della perdita di moltissime vite, occorre ricordare i costi che incidono pesantemente sul bilancio delle assicurazioni, dello Stato stesso e dei cittadini. Il traffico è aumentato e, con un maggior numero di veicoli in circolazione, la rete stradale ed autostradale non sono più all'altezza della situazione; ma è soprattutto il fattore umano l'anello debole della catena. Le auto, infatti, sono sempre più sicure, più performanti, più parche nei consumi con contenuti tecnologici incredibili; basti pensare all'ABS, sistema di antibloccaggio in caso di frenata eccessiva, gli anti-imbardamento, antislittamento e così via per arrivare agli air bag. Tutto questo e molto di più viene fatto dalle case automobilistiche e, loro collegate, aziende che producono pneumatici, ammortizzatori, fari, ecc..
Sulla sicurezza stradale è necessario investire, oltre che sul fronte delle infrastrutture e dei veicoli, anche sul fronte umano e quindi nell'ambito della formazione e di un'informazione qualificata che responsabilizza l'utente.
Molti sono i campi di possibile intervento che vanno dai giovani, alle scuole, alle categorie professionali, agli operatori della mobilità delle persone, delle merci, delle merci pericolose ecc..
Si tratta di sviluppare una cultura della sicurezza stradale.
L'obiettivo è quello di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e di educare i giovani alla sicurezza, attraverso la creazione di una rete di soggetti (province, comuni capoluogo, prefetture, scuole, ASL, centri di ricerca, associazioni di genitori, associazioni varie, imprese ecc.).
In Veneto, si riscontra una realtà molto variegata in questo ambito, con la Provincia di Vicenza e la Provincia di Treviso, che hanno intrapresoun significativo percorso di condivisione sul territorio per attivare politiche condivise finalizzate all'incremento della sicurezza stradale. Fra esse si ricordano corsi di formazione per gli insegnanti, prove pratiche per gli studenti, unità didattiche strategiche, campagne pubblicitarie, campi scuola permanenti, un centro di guida sicuro, materiale didattico, iniziative di sensibilizzazione, la creazione di una Consulta provinciale, la nascita del Centro di monitoraggio dell'incidentalità.
Considerata l'ampiezza e la gravità del fenomeno è necessario agire attraverso una serie di progetti coordinati e non tramite azioni caratterizzate dalla sporadicità.
In questa ottica, al fine di avviare concretamente il processo di istruzione e sensibilizzazione di tutte le fasce della popolazione sul tema della sicurezza stradale è necessario che la Regione assuma il ruolo di coordinatore.
Il presente progetto di legge si prefigge di prevenire gli incidenti stradali, favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade ed a garantire una maggiore sicurezza stradale, in coerenza con ledirettive del Piano nazionale della sicurezza stradale.
A tale scopo la Regione favorisce il coordinamento della molteplicità di soggetti, pubblici e privati, promuovendo accordi con enti pubblici e privati, enti gestori delle strade, associazioni sportive operanti nell'ambito della sicurezza stradale. La realizzazione di azioni sinergiche è favorito anche attraverso l'istituzione della consulta regionale per la sicurezza stradale.
Il progetto prevede molte tipologie di interventi finalizzate alla prevenzione degli incidenti, con specifica attenzione agli istituti scolastici. Nella consapevolezza che la prevenzione è legata anche al possesso di abilità pratiche, il progetto valorizza la realizzazione di centri di guida sicura, a favore dei quali è prevista la concessione di contributi.
La Regione, inoltre, promuove la costituzione presso le province di centri di monitoraggio dell'incidentalità e di tavoli di lavoro e di coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità.
La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 34 del 7 giugno 2011 ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL e l'astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, UDC, IDV, Federazione della Sinistra veneta-PRC, Unione Nordest, Misto.
3. Note agli articoli
Nota all'articolo 3
- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2008 è il seguente:
“Art. 7 - Forum regionale dei giovani.
1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.
3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.
4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5.
5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l'elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.”.
4. Leggi regionali abrogate
L'art. 11 abroga la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66 “Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale”.
5. Struttura di riferimento
Direzione infrastrutture