martedì 26 giugno 2012

Decreto sviluppo:disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

In dirittura di arrivo per la pubblicazione nella G.U., il decreto sviluppo apporta modifiche alle Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea:

Art. 17
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “entro e non oltre il 30
giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2012”.



* 3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli
indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di
pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei
Comuni, dei titoli autorizzativi.