mercoledì 27 giugno 2012

Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore circ. 4298 del 16.02.2012 -chiarimenti

Circolare Prot. 18297 del 26/06/2012 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore_circ. 4298 del 16.02.2012_chiarimenti
testo Div. 5_18297_260612

documenti da scaricare
FONTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
OGGETTO: Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Circolare prot. n. 4298 del
16 febbraio 2012. Chiarimenti.

In merito alle disposizioni contenute nella circolare in oggetto, si è avuto modo di
constatare la sussistenza di dubbi interpretativi in ordine alla necessità che, al fine del
perfezionamento del procedimento di radiazione dal PRA dei veicoli già esportati all’estero
ed ivi reimmatricolati, sia sempre necessaria la restituzione delle targhe italiane ovvero, in
alternativa, sia sempre necessaria l’attestazione dell’autorità estera circa l’avvenuto ritiro
delle targhe stesse.
Al riguardo, si chiarisce che:
1. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione in altri Paesi U.E., la
restituzione delle targhe italiane non costituisce un adempimento necessario al fine
del perfezionamento del procedimento di radiazione; inoltre, trovando applicazione
le disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE, non ricorre nemmeno la
necessità di espressa attestazione, da parte delle autorità estere, circa l’avvenuto
ritiro delle targhe stesse; peraltro, si rammenta che questa Amministrazione
partecipa al sistema EUCARIS, e pertanto le autorità di polizia internazionale sono
sempre poste in grado di acquisire le informazioni necessarie per sanzionare
eventuali azioni illecite nell’utilizzo di targhe radiate;
2. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione in altri Paesi extraU.E.,
si ritiene che anche in tal caso la restituzione delle targhe italiane non costituisca un
adempimento necessario al fine del perfezionamento del procedimento di
radiazione, e che non ricorra nemmeno la necessità di espressa attestazione, da
parte delle autorità estere, circa l’avvenuto ritiro delle targhe le quali, a seguito della
radiazione, perdono comunque ogni validità legale.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)