giovedì 31 maggio 2012

Parere ARAN del 25 maggio 2012 - Fruizione di ferie residue

RAL1070_Orientamenti Applicativi

Presso un ente il personale dirigente e non dirigente non ha fruito nei termini previsti dai contratti (anno di competenza o motivi particolari entro il 30 giugno dell’anno successivo) le ferie maturate. Come comportarsi? E’ corretto disporre un piano di smaltimento e, qualora non svolto, eliminare le ferie? Oppure cosa fare?
Giova innanzitutto evidenziare che la situazione prospettata, sicuramente rilevante sotto il profilo gestionale, non trova alcun supporto nella vigente disciplina legale e contrattuale delle ferie e non si ritiene che possa essere, in generale, giustificata con prassi comportamentali, dato che queste non possono essere in contrasto con le prime.
In proposito, preliminarmente, si reputa opportuno evidenziare che non può essere invocata a sostegno dello slittamento e dell’accumulo delle ferie la disciplina del D.Lgs. n.213/2004. Questa, infatti, si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati dall'1.9.2004, facendo comunque salva la eventuale disciplina contrattuale vigente in materia di ferie.
Conseguentemente la disciplina dei CCNL in materia di ferie è sempre valida ed efficace e deve essere quindi rispettata come vincolo negoziale.
I termini di fruizione delle ferie previsti dall’art.18 del CCNL del 6.7.1995 devono, quindi, ritenersi prevalenti rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.66/2003, nel testo modificato dal D. Lgs.n.213/2004, per la esplicita salvaguardia disciplina contrattuale contenuta nel citati decreti (indicazioni in tal senso si ricavano dai contenuti della circolare n.8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). I termini, quindi, per la fruizione delle ferie continuano ad essere quelli indicati nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995, sia per l'eventuale differimento per esigenze personali sia per il differimento per esigenze di servizio, e la loro violazione si può tradurre solo in una forma di inadempimento contrattuale, anche suscettibile di dar luogo a contenzioso giudiziario (Ministero del Lavoro, circolare n.8 del 2005).
Il diverso termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, previsto dal D.Lgs .n. 66/2003, per la fruizione delle ferie eccedenti le due settimane che obbligatoriamente devono essere fruite nell’anno di maturazione, come confermato dal Ministero del Lavoro nella medesima circolare n.8 del 2005, deve intendersi utile ai soli fini della possibile applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 18 bis del medesimo D.lgs. n.66/2003. Il dipendente, quindi, non può chiedere di spostare la fruizione fino al 18° mese successivo a quello di maturazione; né tale spostamento può essere operato dal datore di lavoro.
La disciplina legale (D.Lgs.n. 213/2004) ha valore, invece, per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori collegati ai seguenti inadempimenti:
a) mancata concessione di due settimane di ferie nel primo anno di maturazione, l'iniziativa compete sempre al dirigente, non occorre necessariamente la domanda del lavoratore (art. 2119 del codice civile);
b) mancata concessione di altre due settimane di ferie entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione;
Sul punto della fruizione delle ferie, si richiamano i seguenti principi già espressi nei vari orientamenti applicativi  già pubblicati:
le ferie sono un diritto irrinunciabile;
le ferie non fruite nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite anche in periodi successivi;
la monetizzazione delle ferie è consentita solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
il divieto di monetizzazione è anche contenuto nel D.Lgs. n.66/2003;
Rispetto alla disciplina delle ferie, le situazioni, come quella descritta, devono considerarsi aspetti patologici della disciplina dell’istituto.
Infatti, occorre ricordare che nella vigente regolamentazione, fermo restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l’ente, in base, alle previsioni dell’art.18 del CCNL del 6.7.1995, è chiamato a governare responsabilmente l’istituto attraverso la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilevo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell’anno di maturazione per ragioni di servizio.
Difatti, l’istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente.
L'art.2109 c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie.
In base alla norma codicistica, le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’ applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. Si veda, su tale materia, anche l’art.10, comma 2 del D.Lgs.n.66/2003.
Per il caso della mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio entro il primo semestre o nel caso di mancata fruizione derivante dalla mancata richiesta del dipendente si richiamano i contenuti dello specifico orientamento applicativo 795-18H5 i cui contenuti possono riassumersi come di seguito indicato.
In queste ipotesi, patologiche e che dovrebbero essere perciò anche di eccezionale verificazione, esclusa sia la monetizzazione delle ferie sia la perdita delle stesse, dato che si tratta di un diritto irrinunciabile, il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è l’amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione, in applicazione dell’art.2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).
Normalmente, infatti, l’amministrazione garantisce la continuità dei servizi ed assicura il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto anche delle scadenze previste dal contratto, avvalendosi del citato art.2109 del c.c. attraverso la predisposizione di appositi e completi piani ferie e in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi anche attraverso l’assegnazione d’ufficio delle ferie.
In caso di disfunzioni organizzative determinatesi a seguito della cattiva gestione dei poteri datoriali, tra cui rientrano sicuramente quelli di amministrazione del personale, e tradottesi in un danno, anche funzionale, per l’amministrazione, il dirigente potrebbe essere chiamato a risponderne alla luce di quella responsabilità dirigenziale più volte richiamata dal D.Lgs n. 165/2001.
Peraltro, solo specifiche e straordinarie esigenze di servizio (“indifferibili”, secondo l’indicazione contrattuale) possono giustificare il rinvio della fruizione, a tale titolo, delle ferie fino alla fine dell’anno successivo a quello di maturazione; la sussistenza di esigenze aventi tali caratteristiche deve essere, formalmente ed espressamente, comprovata dal datore di lavoro.
Pertanto, una eventuale comunicazione in materia da parte del datore di lavoro comporta una precisa assunzione di responsabilità da parte dello stesso in ordine non solo alla sussistenza delle esigenze ma anche alla natura di indifferibilità dello stesso; si tratta di un aspetto rilevante anche in ordine ad eventuali forme di contenzioso con i dirigenti, in ordine alla lesione della propria integrità psicofisica derivante dalla mancata fruizione delle ferie;
Si deve anche rilevare che, in materia di “monetizzazione” delle ferie, la regola generale sancita dall’art. 18 del CCNL del 6.7.1995 è che essa può aver luogo solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ed esclusivamente con riferimento a quelle non godute dal dipendente per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, risultanti da atto formale avente date certa (comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l’impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per le ragioni di servizio di cui si è detto).
Relativamente a tale ultimo punto, si può affermare che qualunque atto formale, di data certa, dell’ente comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l’impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per rilevanti  e perciò indifferibili esigenze di servizio è sufficiente ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale (utili indicazioni si possono ritrovare nella sentenza del CDS, sez.V, n.7989/2001). La mancanza dei requisiti contrattuali non consente, pertanto, la “monetizzazione” delle ferie. Per ulteriori indicazioni, si rinvia ai contenuti degli orientamenti applicativi  795-18F1  e ss (in particolare agli orientamenti 795-18F3 3 795-18F4 per l’ipotesi delle dimissioni del dipendente aggiornare con nuova numerazione sito.
In base all’art.10 del CCNL del 5.10.2001, il compenso per ferie non godute deve essere determinato con riferimento all’anno di mancata fruizione delle stesse e, quindi, con riferimento all’anno di maturazione dato che le ferie dovrebbe essere godute dal dipendente nel corso dell’anno di maturazione; nessuna regola contrattuale o legale prevede o prescrive la rivalutazione, annuale, degli importi dei compensi per ferie non godute.
Analoghe considerazioni valgono anche per la dirigenza.
In relazione a tale categoria di personale, per completezza informativa, si ritiene utile aggiungere anche che, secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883; Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793; Cassazione civile, sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825; Corte appello Milano, 29 novembre 2001; Pretura Como, 1 ottobre 1985; Cass.Sez.Lav.n.11786/2005; Cons.Stato n.560/2007), il diritto al compenso sostitutivo delle ferie (monetizzazione) non spetta quando il mancato godimento delle stesse sia imputabile esclusivamente al dirigente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle stesse.