domenica 26 febbraio 2012

Sosta su "isola di traffico" non consentita nemmeno ai disabili

Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 21.02.2012, n. 2491
Presidente Oddo - Relatore Piccialli


Svolgimento del processo

P.F. impugnò ex art. 204 bis Codice della Strada in relazione all’art. 22 L. 689/81 il verbale in data 8.6.07 della polizia municipale di Venezia, con cui gli era stata contestata l’infrazione amministrativa di cui all’art. 146/2 cit. cod., per aver sostato con un’autovettura, appartenente alla moglie invalida, nella circostanza trasportata, esponente il contrassegno di cui agli artt. 11, 12 del D.P.R. 24.7.96 n. 503, in uno spazio non consentito, costituito da una c.d. “isola di traffico” destinata alla “canalizzazione”dei veicoli.
Secondo l’opponente non sussisteva la citata violazione, in quanto l’autovettura, per l’indisponibilità nella circostanza di spazi riservati ai portatori di handicap, avrebbe avuto la facoltà di sostare anche in quelli normalmente interdetti alla sosta, ove non determinante situazioni di intralcio o pericolo per la circolazione, come nella specie, in cui la sosta era avvenuta in un’area posta tra un attraversamento pedonale ed i parcheggi a pagamento contrassegnati dalle c.d. “strisce blu”. L’opposizione, cui aveva resistito il Comune, venne dichiarata inammissibile dall’adito Giudice di Pace di Mestre con sentenza n. 648/08 (sul rilievo quella analoga proposta dalla proprietaria del veicolo era stata respinta), ma accolta, su appello del soccombente, resistito dall’amministrazione, dal Tribunale di Venezia, con sentenza del n. 1175 del 20.5.2010; tale decisione si basava sull’essenziale rilievo che nella fattispecie fosse mancata la concreta valutazione di un pericolo o grave intralcio per la circolazione, tanto più necessaria per l’assenza, sul segnale recante il divieto di sosta, del cartello aggiuntivo indicante la rimozione del veicolo ai sensi dell’art. 159 C.d.S. Avverso detta decisione il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria, cui ha resistito l’intimato con controricorso.
All’esito dell’esame preliminare, in difformità dalla proposta reiettiva del consigliere relatore, la sesta sezione di questa Corte ha disposto procedersi alla trattazione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di legge, con riferimento agli artt. 11 D.P.R. 503/96 e 159 C.d.S., per non avere il giudice di appello considerato che la sosta in deroga è vietata al soggetto invalido tutte volte in cui la stessa possa costituire, come nella specie, intralcio alla circolazione e conseguente pericolo, dovendo l’interesse generale prevalere su quello specifico dei soggetti inabili.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per non avere il giudice a quo considerato che il diritto del soggetto invalido a poter parcheggiare il suo veicolo nelle immediate vicinanze della propria destinazione finale subisca affievolimento nelle suddette ipotesi di grave intralcio alla circolazione o pericolo.
Con il terzo motivo si denuncia ulteriore vizio motivazionale, in relazione all’interpretazione delle citate norme di riferimento proposta dal tribunale lagunare, circa la ritenuta necessità del cartello aggiuntivo comminante la rimozione del veicolo e quella di accertare, di volta in volta, le situazioni di intralcio o pericolo, che non potrebbero essere demandate alla discrezionalità degli agenti preposti alla sorveglianza del traffico.
Le censure, che per la stretta connessione possono essere esaminate congiuntamente, vanno accolte per quanto di seguito precisato, comportando la cassazione della sentenza impugnata. Come era stato già ritenuto da questa Corte in varie pronunzie (v. Cass. nn. 7293/10, 21271/09, 1272/08, 19146/06), venendo recentemente ribadito dalla Sez. 6/2Asottosezione, con ordinanza n. 168 del 30/9/11-11.1.12 (che ha definito i giudizi relativi alle parallele opposizioni proposte da G..P. , la moglie disabile dell’odierno ricorrente, nell’ambito della presente e di analoga vicenda), la norma essenziale di riferimento, costituita dall’art. 11 co. 1 del D.P.R. 503 del 1996, disciplinante la “circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili”e prevedente che “alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12, viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblicaci pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”, va in tale ultima parte interpretata, come evidenziato dalla locuzione, coniugante il verbo al congiuntivo passato, con riferimento non generalizzato a tutti i casi in cui la sosta sia vietata, bensì limitato a quelli nei quali il divieto sia stato stabilito con un apposito provvedimento dell’autorità competente, lasciando così al di fuori della relativa previsione tutte le ipotesi, direttamente riconducibili alla legge (o a regolamenti integrativi, aventi carattere di generalità), nei quali la valutazione di non ammissibilità della sosta (in relazione alle superiori esigenze collettive della sicurezza e della regolarità della circolazione) non esige un concreto apprezzamento da parte della P.A., ma è insita nella disposizione stessa, essendo stata compiuta “a monte” e direttamente dal legislatore, costituendo pertanto la ratio stessa del divieto. Solo nei diversi casi in cui il divieto sia stato stabilito con provvedimento ad hoc dell’autorità competente, a quest’ultima è conferita una potestà, altrettanto discrezionale, di autorizzare la fermatala sosta (o la circolazione) in deroga al divieto, imposto ai rimanenti utenti della strada, facoltà che tuttavia incontra il limite costituito dall’insussistenza di “grave intralcio al traffico”. Sulla scorta di tali premesse normative e considerato che nel caso di specie la sosta, avvenuta come da verbale, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., su “isola di traffico” (vale a dire su “parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico”: v. art. 3, co. 1 nn. 27, 28 C.d.S.), era stata dunque attuata in violazione non di uno specifico divieto, temporaneo o permanente, adottato dall’autorità comunale, ma imposto ex lege, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 146 co. 2, 158 lett. d), non sarebbe stata necessaria alcuna indagine in concreto sulla sussistenza ed entità dell’intralcio al traffico, né avrebbe potuto rilevare al riguardo la presenza o meno del cartello indicatore, di cui all’art. 149 cit. cod., comminante la rimozione del veicolo nei casi di violazione di divieti di sosta imposti dall’ente proprietario per ravvisato grave intralcio o pericolo per la circolazione. Nel caso di specie, invero, il divieto di circolazione, e quindi anche della sosta (costituente una modalità di circolazione dei veicoli), derivava direttamente dalla legge e, come tale, andava osservato da tutti i conducenti, ivi compresi quelli di veicoli a servizio di persone disabili, per i quali non sussisteva possibilità alcuna di deroga ai sensi della citata norma speciale, neppure nella dedotta ipotesi in cui gli spazi di sosta riservati a tali soggetti fossero stati tutti, legittimamente o meno, occupati.
La cassazione della sentenza impugnata va disposta senza rinvio, con diretta pronunzia nel merito, rigettando l’appello nella parte in cui ha accolto l’opposizione (che il primo giudice aveva dichiarato radicalmente inammissibile, mentre il secondo l’ha ritenuta ammissibile, con statuizione non censurata dall’ente ricorrente), non rendendosi necessari altri accertamenti di fatto, in considerazione della evidenziata infondatezza dei motivi oppositivi, erroneamente accolti dal giudice del gravame.
Le spese, infine, seguono la soccombenza, e vanno liquidate, per il presente grado e per quello di appello, nelle rispettive misure di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunziando nel merito, rigettato l’appello nella parte in cui ha accolto l’opposizione, respinge quest’ultima, condannando F.P. al rimborso delle spese processuali in favore del Comune di Venezia, che liquida in complessivi Euro 700, 00, di cui 200 per esborsi, quelle del presente giudizio, ed in complessivi Euro 550, 00, di cui 50 per esborsi e 100 per diritti, quel le del grado di appello.
Depositata in Cancelleria il 210.02.2012