martedì 31 gennaio 2012

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA


Il Ministero dello sviluppo economico, con appositi decreti, pubblicati nella G.U.R.I.n. 10 del 13 gennaio u.s.,   ha definito le :

Modalità di iscrizione nel registro delle impresee nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di:
  1. mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (DECRETO 26 ottobre 2011);
  2. agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione  degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (DECRETO 26 ottobre 2011);
  3. mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ( DECRETO 26 ottobre 2011);
  4.  spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli
    76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ( DECRETO 26 ottobre 2011)
  Soppressione dei ruoli mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e dell'elenco autorizzato degli spedizionieri - Decreti attuativi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010

 _____________________


Vedi commento di: http://www.lalentesulfisco.it

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore

In data 13.01.2012 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 quattro decreto del Ministero dello Sviluppo datati 26.10.2011 con cui vengono stabilite le modalità di registrazione al REA dei seguenti soggetti:
► mediatori;
► agenti e rappresentanti di commercio;
► mediatore marittimo;
► spedizioniere.

Per quanto riguarda nel dettaglio l’iscrizione dei mediatori nel registro delle imprese REA, il decreto del Ministero dello Sviluppo 26.10.2011 stabilisce che le imprese di affari in mediazione, presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita Scia, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione «Scia» del modello «Mediatori», sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria.

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione «Requisiti» del modello «Mediatori». Sono tenuti alla compilazione della sezione requisiti:
► il titolare di impresa individuale;
► tutti i legali rappresentanti di impresa societaria;
► gli eventuali preposti;
► tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.

Il decreto, inoltre, prevede che l'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una Scia per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa, certificati secondo le modalità appena definite. Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all'utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.

Per quanto concerne il controllo delle dichiarazioni presentate dal mediatore evidenziamo che l’ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, avviando contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. L'assegnazione della qualifica è certificata nelle notizie Rea relative alla posizione dell'impresa.

Per quanto riguarda la permanenza dei requisiti l'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, è iscritto d'ufficio nel Rea e determina l'annotazione nello stesso Rea della cessazione dell'attività medesima.