martedì 5 luglio 2011

Sosta o fermata in senso contrario in strada a senso unico

L' art. 157, comma 2 del C.d.S. è uno degli articoli chiave del nostro C.d.S. per quanto riguarda la fermata e la sosta dei dei veicoli:

"Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento ".
 
A primo acchitto, il suddetto comma  sembrerebbe di facile interpretazione ma a forza di leggerlo ci si accorge che qualche dubbio potrebbe farlo nascere....  In particolare mi riferisco alla sosta o alla fermata in senso contrario, in strada a senso unico. Bisognerebbe forse solo allargare le vedute, senza  entrare, per questo,  in contrasto con le norme del codice e nel contempo,  contemperare le norme stesse con le esigenze della circolazione.
Pensate per esempio  a tutti quelli che nei centri storici di qualunque città effettuano con il proprio veicolo una semplice manovra dal proprio box  (magari per rassettarlo un pochino)  rimettendolo a posto subito dopo, seguendo tutti i crismi di legge previsti dall'art. 154 del nostro codice e dall’art. 351, comma 3 del regolamento.....
Non si può dire nemmeno che sia del tutto  "campata in aria" la risposta dell'asaps ad un quesito (pubblicato su internet) e che riporto integralmente:
"E' sanzionabile ai sensi dell'art. 157 comma 2 l'autoveicolo che accede allo stallo di sosta posto parallelamente all'asse stradale, esterno alla carreggiata, delimitato da idonea segnaletica orizzontale, ed a sinistra rispetto al proprio senso di marcia, posizionando l'autoveicolo in senso contrario di marcia. Si precisa che sulla carreggiata non è tracciata la linea continua di mezzeria.
Mail - Seriate (Bg)"

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"(ASAPS) L'articolo 157, comma 2 del Codice della Strada prescrive che "in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad essa e secondo il senso di marcia".
Occorre ore prendere in esame la definizione di "carreggiata" data dal n. 7), comma 1, dell'art. 3: "parte della strada destinata allo scorrimento (termine che ha sostituito "circolazione" presente nel codice abrogato, e che comprendeva anche la sosta, ndr) dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da striscia di margine".
Ne consegue che per carreggiada va intesa proprio solo quella parte della strada destinata alla marcia dei veicoli, quindi al moto meccanico, e non anche quello statico, riferibile alla sosta.
Ora, alla luce di quanto specificato nel quesito, se gli stalli presenti al lato sono consecutivi e tali da poter ritenere che essi siano da considerarsi "fuori" dalla carreggiata, allora l'eventuale sosta anche in senso contrario deve ritenersi consentita. Infatti, in questi casi, l'area esterna alla carreggiata viene definita "Fascia di sosta laterale", n. 23), comma, 1, art. 3 Cds, e dovrebbe essere divisa dalla carreggiata da apposita linea di margine discontinua.
Per cui, in questo caso, non troverebbe applicazione la sanzione prevista dal comma 8° dell'art. 157, in relazione al precetto di cui al comma 2. (ASAPS)"


A mio avviso, per fugare ogni dubbio, il comma 4 dell'art. 157 dovrebbe essere cosi' modificato:
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.E' inoltre vietato a tutti i veicoli  percorrere in retromarcia una strada a senso unico.