DIVIETO DI PRODURRE E VENDERE COTTON FIOC DI PLASTICA
Cari
Colleghi,
dal
1 gennaio 2019 nel
nostro bel Paese, è vietato produrre e vendere cotton fioc non biodegradabile e
compostabili, in sostanza con il bastoncino in plastica.
Non solo, i produttori dovranno anche
indicare sulle confezioni le regole per un corretto smaltimento, soprattutto il
divieto di buttarli nei wc.
Vediamo insieme cosa prevede la legge.
L’articolo 1 comma 545 della
legge 27.12.2017 nr.205 (legge di bilancio per il
2018), ha previsto che con decorrenza 1 gennaio 2019, è scatta il divieto di
commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il
supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile
ai sensi della Norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare sulle confezioni
dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei
bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei
servizi igienici o scarichi.
Peraltro,
allo stato attuale, il divieto e obbligo
non sono assistiti da relativa sanzione in caso di inosservanza, in
sostanza il legislatore ha creato un vuoto normativo sanzionatorio.
Invece
scatterà dal 1 gennaio 2020 il divieto di commercializzare e utilizzare microplastiche
nei cosmetici (art 1 commi 546-548 legge 27.12.2017 nr.205).
Qui sotto però il
legislatore le sanzioni le ha previste in caso di inosservanza per quanto
riguarda il comma 546 e vediamole insieme.
Si riportano i commi interessati dalla legge 27.12.2017
nr.205:
546. Dal 1° gennaio 2020 e' vietato mettere in commercio
prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.
547. Ai fini di cui al comma 546, si
intende per:
a) microplastiche: le particelle solide in
plastica, insolubili in acqua, di misura
uguale o inferiore a 5 millimetri,
intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;
b) plastica: i polimeri modellati, estrusi
o fisicamente manipolati in diverse forme
solide, che, durante
l'uso e nel
successivo smaltimento,
mantengono le forme
definite nelle applicazioni previste.
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548. La violazione del divieto di cui al
comma 546 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo
del massimo se la violazione riguarda
quantita' ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore
della merce superiore al 20 per cento del fatturato del
trasgressore. In caso di recidiva, si
applica la sospensione
dell'attivita' produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate
ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine
ai poteri di accertamento degli ufficiali e
degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della citata
legge n. 689
del 1981, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio
o su denunzia, gli organi di
polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del
1981 e' presentato alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
della provincia nella quale e' stata accertata la violazione.