DIVIETO DI PRODURRE E VENDERE COTTON FIOC DI PLASTICA



Cari Colleghi,
dal 1 gennaio 2019 nel nostro bel Paese, è vietato produrre e vendere cotton fioc non biodegradabile e compostabili, in sostanza con il bastoncino in plastica.
Non solo, i produttori dovranno anche indicare sulle confezioni le regole per un corretto smaltimento, soprattutto il divieto di buttarli nei wc.
Vediamo insieme cosa prevede la legge.
L’articolo 1 comma 545 della legge 27.12.2017 nr.205 (legge di bilancio per il 2018), ha previsto  che con decorrenza 1 gennaio 2019, è scatta il divieto di commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della Norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici o scarichi.
Peraltro, allo stato attuale, il divieto e obbligo  non sono assistiti da relativa sanzione in caso di inosservanza, in sostanza il legislatore ha creato un vuoto normativo sanzionatorio.
Invece scatterà dal 1 gennaio 2020 il divieto di  commercializzare e utilizzare microplastiche nei cosmetici (art 1 commi 546-548 legge 27.12.2017 nr.205).
Qui  sotto però il legislatore le sanzioni le ha previste in caso di inosservanza per quanto riguarda il comma 546 e vediamole insieme.
Si riportano i commi interessati dalla legge 27.12.2017 nr.205:
546. Dal 1° gennaio 2020 e' vietato mettere in  commercio  prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente  contenenti microplastiche.
547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per:
 a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili  in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri,  intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;
 b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in  diverse  forme  solide,  che,  durante  l'uso  e  nel  successivo smaltimento,  mantengono  le  forme   definite   nelle   applicazioni previste.
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548. La violazione del divieto di cui al comma 546 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo  se la violazione riguarda quantita' ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20  per  cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva,  si  applica  la sospensione dell'attivita' produttiva per un periodo non inferiore  a dodici mesi. Le sanzioni sono  applicate  ai  sensi  della  legge  24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto  in  ordine  ai poteri di accertamento degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata  legge  n.  689  del  1981, all'accertamento  delle  violazioni  provvedono,   d'ufficio   o   su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689  del  1981  e'  presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  della provincia nella quale e' stata accertata la violazione.