ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 5 agosto 2014
Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali
franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra
imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento
diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo n. 209 del
2005, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con
legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 18). (14A06458)
(GU n.190 del 18-8-2014)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni
Private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R.
18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 recante
«Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11
dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi
forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135,
istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio
e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture
contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II
(bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni
Private;
Visto il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente
la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni
Private;
Considerato che la legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 29
(Efficienza produttiva del risarcimento diretto) attribuisce
all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonche' il potere di
stabilire annualmente il limite delle stesse;
Considerato che il suddetto criterio e' individuato al fine di
incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in
particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le
frodi;
Considerata la comunicazione interpretativa del 2 febbraio 2000
della Commissione Europea in materia di libera prestazione di servizi
e interesse generale nel settore delle assicurazioni;
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:
a) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento
diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni
conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149
e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
b) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo
diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose
trasportate di proprieta' dei conducenti o dei proprietari dei
veicoli;
c) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l'esercizio del
diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle
cose di proprieta' dei terzi trasportati;
d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle Assicurazioni Private;
e) «impresa»: la societa' autorizzata ad esercitare
l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile
autoveicoli, con i limiti di cui all'art. 150, comma 2 del decreto;
f) «forfait»: costo medio del danno stabilito dal Comitato
tecnico;
g) «impresa debitrice»: l'impresa di assicurazione per la quale i
danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono
risarciti da altre imprese per suo conto;
h) «impresa gestionaria»: l'impresa di assicurazione che effettua
un risarcimento per conto dell'impresa debitrice;
i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
j) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti il medesimo
danneggiato o assicurato o trattati nell'ambito della medesima
tipologia di gestione;
k) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione dei
risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) «sinistri CARD»: i sinistri e/o le partite di danno regolati
dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa di
assicurazione in qualita' di impresa gestionaria per conto delle
debitrici. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura
di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la
medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
m) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di danno
regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati
dall'impresa di assicurazione in qualita' di impresa gestionaria per
conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CID;
n) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di danno
regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati
dall'impresa di assicurazione in qualita' di impresa gestionaria per
conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CTT;
o) «Stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni
contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254.
Art. 2
Oggetto del Provvedimento
1. Il Provvedimento disciplina il criterio di calcolo dei valori
dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono
definite le compensazioni tra compagnie e stabilisce il limite alle
stesse, in attuazione dell'art. 29, commi 1 e 2 della legge del 24
marzo 2012, n. 27, nell'ambito della procedura di risarcimento
diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
Art. 3
Criterio di calcolo per la determinazione
delle compensazioni CARD-CID
1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti
economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del
conducente e alle cose trasportate di proprieta' del conducente o del
proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell'esercizio
sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il costo
medio unico e' calcolato sulla base dei risarcimenti effettivamente
corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti
nell'ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni contabili della
Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
a) «ciclomotori e motocicli»;
b) «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli».
Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose
trasportate le compensazioni sono differenziate, con riferimento a
ciascuna grande tipologia di veicolo, in tre macroaree
territorialmente omogenee.
2. Le imprese che nell'esercizio hanno emesso premi in misura
superiore alle soglie individuate ai sensi dell'art. 5, per la
macroclasse «ciclomotori e motocicli» o per la macroclasse «veicoli
diversi da ciclomotori e motocicli», integrano le compensazioni di
cui al comma 1 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni
determinati, secondo le modalita' descritte nell'allegato 1 in base
alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione.
3. I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono calcolati,
con riferimento a ciascuna generazione, in funzione dei costi medi
differenziati per le grandi tipologie di veicolo e le macroaee
territoriali di cui al comma 1, nonche' in funzione della dinamica
temporale dei costi e della velocita' di liquidazione sinistri
differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al comma 1.
Sono considerate nell'ambito di ciascuna macroclasse le sole imprese
che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2.
4. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio,
determina i valori degli incentivi e delle penalizzazioni tenuto
conto dei limiti stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'art. 5, comma 1.
Art. 4
Criterio di calcolo per la determinazione
delle compensazioni CARD-CTT
1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti
economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose
di sua proprieta' sono effettuate attraverso rimborsi basati sul
valore dell'importo risarcito che puo' essere gravato da una
franchigia, assoluta e/o percentuale.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate
distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
a) ciclomotori e motocicli;
b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.
Art. 5
Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni
1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art.
3, l'IVASS in relazione alla CARD-CID fissa per la generazione di
riferimento, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e
dell'esperienza maturata, le soglie minime dei premi raccolti, la
misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell'importo
minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nell'algoritmo
di calcolo, nonche' i valori massimi dei differenziali percentuali
tra incentivi e penalizzazioni adottati per la determinazione dei
relativi importi.
2. L'IVASS rende noti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente
quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito
internet, i valori di cui al comma 1.
3. Nel medesimo Provvedimento sono comunicati il livello degli
importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo di
calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell'anno di generazione in
corso, determinato secondo le modalita' descritte nell'allegato 1.
Art. 6
Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri
per le imprese con sede legale in altri Stati membri.
1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono
alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione:
a) per le sole partite di danno CARD, dei registri dei sinistri
di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14
ottobre 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso;
b) del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e dell'allegato 1 al modulo
29A.2, di cui al Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le
modalita' previste dal regolamento stesso.
2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei
registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi
indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le
istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del Regolamento ISVAP
n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli
elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.
3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i
registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al
comma 1 presso la propria sede in Italia.
4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi
conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri
di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione
dei sinistri di cui all'art. 25 del decreto.
Art. 7
Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD
1. Ai fini della fissazione dei limiti di cui all'art. 5, le
imprese trasmettono all'IVASS i dati sui sinistri CARD, secondo gli
schemi e le relative istruzioni di compilazione e trasmissione
riportati negli allegati 2 e 3. L'invio dell'informativa richiesta
avviene entro i termini previsti per la trasmissione delle
anticipazioni dei dati del bilancio individuale delle imprese
assicurative. Le imprese con sede legale in altri Stati membri
provvedono nei medesimi termini alla trasmissione dei dati richiesti.
2. Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di fusione
o trasferimento totale o parziale di portafoglio, hanno acquisito
portafogli che hanno dato luogo a sinistri CARD, forniscono le
informazioni con riferimento ai sinistri e ai relativi risarcimenti
come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre
esistiti.
3. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma
1, le imprese redigono una relazione nella quale sono illustrate le
modalita' operative seguite per l'elaborazione dei dati e riferiscono
in merito all'analisi svolta per verificare che le differenze
riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di
vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalita' di
rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite
adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento
rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede
legale in altri Stati membri, al modulo di cui all'art. 6 comma 1,
lettera b).
4. La relazione di cui al comma 3 e' sottoscritta, per le imprese
di assicurazione autorizzate in Italia, dal responsabile dell'impresa
e dall'attuario incaricato ai sensi dell'art. 34, comma 1, del
decreto.
5. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono
alla procedura di risaricimento diretto, comunicano all'IVASS il
nominativo di un responsabile ai fini dell'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla
nomina e comunque entro un mese dall'entrata in vigore del presente
Provvedimento.
6. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la
relazione di cui al comma 3 comprensiva degli elaborati tecnici
utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in
regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione
presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.
Art. 8
Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22
del 4 aprile del 2008
1. Le istruzioni relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui
all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008, sono
modificate come segue:
a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce
accoglie altresi' i rimborsi spese costituiti dalle penalita' che
all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono
attribuite all'impresa» e' aggiunto «e gli incentivi contabilizzati,
alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni
CARD-CID.»;
b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre
penalita' previste dalla CARD» e' aggiunto «e le penalizzazioni
contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione
delle compensazioni CARD-CID.».
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet
dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Roma, 5 agosto 2014
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico