Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 5 agosto 2014 
Criterio per il calcolo  dei  valori  dei  costi  e  delle  eventuali
franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra
imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di  risarcimento
diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo n. 209 del
2005, in attuazione dell'articolo 29 del  decreto  legge  24  gennaio
2012, n. 1, recante «Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la  competitivita'»,  convertito  con
legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 18). (14A06458) 
(GU n.190 del 18-8-2014)
 
           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice  delle  Assicurazioni
Private; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254,  recante  la  disciplina  del  risarcimento  diretto  dei  danni
derivanti dalla circolazione stradale,  a  norma  dell'art.  150  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato  dal  D.P.R.
18  febbraio  2009,  n.  28,  in  particolare   l'art.   13   recante
«Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
dicembre  2009,  concernente  la  differenziazione  dei  costi   medi
forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini», convertito con legge 7  agosto  2012  n.  135,
istitutivo dell'IVASS; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  di  cui  al  titolo  VIII  (bilancio   e   scritture
contabili) capo I  (disposizioni  generali  sul  bilancio),  capo  II
(bilancio di esercizio) e capo V (revisione  contabile)  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209  -  Codice  delle  Assicurazioni
Private; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008,  concernente
la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209  -  Codice  delle  Assicurazioni
Private; 
  Considerato che  la  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  all'art.  29
(Efficienza  produttiva   del   risarcimento   diretto)   attribuisce
all'IVASS il potere di individuare un criterio  per  il  calcolo  dei
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonche' il potere di
stabilire annualmente il limite delle stesse; 
  Considerato che il suddetto criterio  e'  individuato  al  fine  di
incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative  e  in
particolare di controllare i costi dei rimborsi e di  individuare  le
frodi; 
  Considerata la comunicazione interpretativa  del  2  febbraio  2000
della Commissione Europea in materia di libera prestazione di servizi
e interesse generale nel settore delle assicurazioni; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono per: 
    a) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori  per  il  risarcimento
diretto e per la  regolazione  dei  rimborsi  e  delle  compensazioni
conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141,  149
e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254; 
    b) «CARD-CID»: la  parte  seconda  della  CARD  per  l'indennizzo
diretto dei danni relativi ai conducenti,  ai  veicoli  e  alle  cose
trasportate di  proprieta'  dei  conducenti  o  dei  proprietari  dei
veicoli; 
    c) «CARD-CTT»: la parte terza  della  CARD  per  l'esercizio  del
diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati  e  alle
cose di proprieta' dei terzi trasportati; 
    d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
recante il Codice delle Assicurazioni Private; 
    e)   «impresa»:   la   societa'   autorizzata    ad    esercitare
l'assicurazione   obbligatoria   per   la   responsabilita'    civile
autoveicoli, con i limiti di cui all'art. 150, comma 2 del decreto; 
    f) «forfait»:  costo  medio  del  danno  stabilito  dal  Comitato
tecnico; 
    g) «impresa debitrice»: l'impresa di assicurazione per la quale i
danni provocati, in tutto o in  parte,  dai  propri  assicurati  sono
risarciti da altre imprese per suo conto; 
    h) «impresa gestionaria»: l'impresa di assicurazione che effettua
un risarcimento per conto dell'impresa debitrice; 
    i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
    j) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti il  medesimo
danneggiato  o  assicurato  o  trattati  nell'ambito  della  medesima
tipologia di gestione; 
    k) «risarcimento diretto»: la procedura per  la  regolazione  dei
risarcimenti prevista dagli articoli  141,  149  e  150  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    l) «sinistri CARD»: i sinistri e/o le partite di  danno  regolati
dalla procedura di risarcimento  diretto,  trattati  dall'impresa  di
assicurazione in qualita' di  impresa  gestionaria  per  conto  delle
debitrici. Sono compresi anche i sinistri, regolati  dalla  procedura
di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la
medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; 
    m) «sinistri CARD-CID»:  i  sinistri  e/o  le  partite  di  danno
regolati  dalla   procedura   di   risarcimento   diretto,   trattati
dall'impresa di assicurazione in qualita' di impresa gestionaria  per
conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CID; 
    n) «sinistri CARD-CTT»:  i  sinistri  e/o  le  partite  di  danno
regolati  dalla   procedura   di   risarcimento   diretto,   trattati
dall'impresa di assicurazione in qualita' di impresa gestionaria  per
conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CTT; 
    o)  «Stanza  di  compensazione»:  il  complesso  di   regolazioni
contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti  alla  CARD
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006,  n.
254. 
                               Art. 2 
 
                      Oggetto del Provvedimento 
 
  1. Il Provvedimento disciplina il criterio di  calcolo  dei  valori
dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei  quali  vengono
definite le compensazioni tra compagnie e stabilisce il  limite  alle
stesse, in attuazione dell'art. 29, commi 1 e 2 della  legge  del  24
marzo 2012,  n.  27,  nell'ambito  della  procedura  di  risarcimento
diretto  disciplinato  dall'art.  150  del  decreto   legislativo   7
settembre 2005, n. 209. 
                               Art. 3 
 
              Criterio di calcolo per la determinazione 
                    delle compensazioni CARD-CID 
 
  1. Le compensazioni  per  la  regolazione  contabile  dei  rapporti
economici per  i  danni  al  veicolo  assicurato,  alla  persona  del
conducente e alle cose trasportate di proprieta' del conducente o del
proprietario del veicolo, sono effettuate  nel  corso  dell'esercizio
sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il  costo
medio unico e' calcolato sulla base dei  risarcimenti  effettivamente
corrisposti  nell'esercizio  precedente  per  i  sinistri  rientranti
nell'ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni  contabili  della
Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo: 
    a) «ciclomotori e motocicli»; 
    b) «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli». 
  Limitatamente  ai  danni  al  veicolo  assicurato   e   alle   cose
trasportate le compensazioni sono differenziate,  con  riferimento  a
ciascuna   grande   tipologia   di   veicolo,   in   tre    macroaree
territorialmente omogenee. 
  2. Le imprese che  nell'esercizio  hanno  emesso  premi  in  misura
superiore alle soglie  individuate  ai  sensi  dell'art.  5,  per  la
macroclasse «ciclomotori e motocicli» o per la  macroclasse  «veicoli
diversi da ciclomotori e motocicli», integrano  le  compensazioni  di
cui al comma 1 con i valori degli incentivi  e  delle  penalizzazioni
determinati, secondo le modalita' descritte nell'allegato 1  in  base
alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione. 
  3. I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono  calcolati,
con riferimento a ciascuna generazione, in funzione  dei  costi  medi
differenziati per le  grandi  tipologie  di  veicolo  e  le  macroaee
territoriali di cui al comma 1, nonche' in  funzione  della  dinamica
temporale dei  costi  e  della  velocita'  di  liquidazione  sinistri
differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al  comma  1.
Sono considerate nell'ambito di ciascuna macroclasse le sole  imprese
che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2. 
  4.  La  Stanza  di  compensazione,  alla  chiusura  dell'esercizio,
determina i valori degli  incentivi  e  delle  penalizzazioni  tenuto
conto dei limiti stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'art. 5, comma 1. 
                               Art. 4 
 
              Criterio di calcolo per la determinazione 
                    delle compensazioni CARD-CTT 
 
  1. Le compensazioni  per  la  regolazione  contabile  dei  rapporti
economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle  cose
di sua proprieta' sono  effettuate  attraverso  rimborsi  basati  sul
valore  dell'importo  risarcito  che  puo'  essere  gravato  da   una
franchigia, assoluta e/o percentuale. 
  2.  Le  compensazioni  di  cui  al   comma   1   sono   determinate
distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo: 
    a) ciclomotori e motocicli; 
    b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli. 
                               Art. 5 
 
      Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art.
3, l'IVASS in relazione alla CARD-CID fissa  per  la  generazione  di
riferimento,  sulla  base  dell'andamento  effettivo  dei   costi   e
dell'esperienza maturata, le soglie minime  dei  premi  raccolti,  la
misura dei percentili utilizzati per la  determinazione  dell'importo
minimo e di quello massimo dei sinistri da  includere  nell'algoritmo
di calcolo, nonche' i valori massimi  dei  differenziali  percentuali
tra incentivi e penalizzazioni adottati  per  la  determinazione  dei
relativi importi. 
  2. L'IVASS rende noti, entro il 31 dicembre  dell'anno  antecedente
quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio  sito
internet, i valori di cui al comma 1. 
  3. Nel medesimo Provvedimento  sono  comunicati  il  livello  degli
importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo  di
calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell'anno di generazione  in
corso, determinato secondo le modalita' descritte nell'allegato 1. 
                               Art. 6 
 
Tenuta dei registri assicurativi e del modulo  di  sviluppo  sinistri
  per le imprese con sede legale in altri Stati membri. 
 
  1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che  aderiscono
alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione: 
    a) per le sole partite di danno CARD, dei registri  dei  sinistri
di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n.  27  del  14
ottobre 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso; 
    b) del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e  dell'allegato  1  al  modulo
29A.2, di cui al Regolamento n. 22 del  4  aprile  2008,  secondo  le
modalita' previste dal regolamento stesso. 
  2. Le imprese assicurano il  raccordo  tra  le  totalizzazioni  dei
registri assicurativi di cui al comma 1, lettera  a)  e  gli  importi
indicati nel modulo di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  secondo  le
istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del Regolamento  ISVAP
n. 27 del 14 ottobre  2008.  Le  imprese  conservano  evidenza  degli
elementi che determinano gli eventuali disallineamenti. 
  3. Le imprese operanti  in  regime  di  stabilimento  conservano  i
registri assicurativi e il modulo di  sviluppo  sinistri  di  cui  al
comma 1 presso la propria sede in Italia. 
  4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione  di  servizi
conservano i registri assicurativi e il modulo di  sviluppo  sinistri
di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per  la  gestione
dei sinistri di cui all'art. 25 del decreto. 
                               Art. 7 
 
       Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD 
 
  1. Ai fini della fissazione  dei  limiti  di  cui  all'art.  5,  le
imprese trasmettono all'IVASS i dati sui sinistri CARD,  secondo  gli
schemi e  le  relative  istruzioni  di  compilazione  e  trasmissione
riportati negli allegati 2 e 3.  L'invio  dell'informativa  richiesta
avviene  entro  i  termini  previsti  per   la   trasmissione   delle
anticipazioni  dei  dati  del  bilancio  individuale  delle   imprese
assicurative. Le imprese  con  sede  legale  in  altri  Stati  membri
provvedono nei medesimi termini alla trasmissione dei dati richiesti. 
  2. Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di fusione
o trasferimento totale o parziale  di  portafoglio,  hanno  acquisito
portafogli che hanno  dato  luogo  a  sinistri  CARD,  forniscono  le
informazioni con riferimento ai sinistri e ai  relativi  risarcimenti
come se gli  effetti  dell'operazione  straordinaria  fossero  sempre
esistiti. 
  3. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma
1, le imprese redigono una relazione nella quale sono  illustrate  le
modalita' operative seguite per l'elaborazione dei dati e riferiscono
in  merito  all'analisi  svolta  per  verificare  che  le  differenze
riscontrate,  rispetto  ai  dati  contenuti  nella   modulistica   di
vigilanza,  siano  giustificate   dalle   differenti   modalita'   di
rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite
adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento
rispetto alla modulistica di vigilanza o, per  le  imprese  con  sede
legale in altri Stati membri, al modulo di cui all'art.  6  comma  1,
lettera b). 
  4. La relazione di cui al comma 3 e' sottoscritta, per  le  imprese
di assicurazione autorizzate in Italia, dal responsabile dell'impresa
e dall'attuario incaricato  ai  sensi  dell'art.  34,  comma  1,  del
decreto. 
  5. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che  aderiscono
alla procedura di  risaricimento  diretto,  comunicano  all'IVASS  il
nominativo di un responsabile ai fini dell'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla
nomina e comunque entro un mese dall'entrata in vigore  del  presente
Provvedimento. 
  6. Le imprese conservano  presso  la  propria  sede  in  Italia  la
relazione di cui al  comma  3  comprensiva  degli  elaborati  tecnici
utilizzati per la redazione della  stessa.  Le  imprese  operanti  in
regime di libera  prestazione  di  servizi  conservano  la  relazione
presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri. 
                               Art. 8 
 
                Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 
                        del 4 aprile del 2008 
 
  1. Le istruzioni relative all'allegato 1  al  Modulo  17  del  ramo
responsabilita'  civile  autoveicoli  terrestri  (ramo  10),  di  cui
all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008, sono
modificate come segue: 
    a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase  «La  voce
accoglie altresi' i rimborsi spese  costituiti  dalle  penalita'  che
all'esito  della  procedura  arbitrale  prevista  dalla   CARD   sono
attribuite all'impresa» e' aggiunto «e gli incentivi  contabilizzati,
alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle  compensazioni
CARD-CID.»; 
    b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le  altre
penalita' previste dalla  CARD»  e'  aggiunto  «e  le  penalizzazioni
contabilizzate, alla  chiusura  dell'esercizio,  per  la  regolazione
delle compensazioni CARD-CID.». 
                               Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Provvedimento, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
    Roma, 5 agosto 2014 
 
                                      Per il Direttorio Integrato     
                                  Il Governatore della Banca d'Italia 
                                                 Visco                
                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico