venerdì 4 ottobre 2019

Comunicazione persone alloggiate:ingranata la retromarcia

Poco tempo fa, ancor prima che venisse pubblicato in gazzetta, avevo accennato in questo spazio web, la novità introdotta dal D.L. 53/19  (vedi post:Modificato l'art. 109 tulps dal Decreto Sicurezza Bis )-
Per garantire la migliore applicazione di tale disposizione, il cennato art. 5, comma I-bis, del D.L. n. 53/2019 prevede anche che debbano essere riviste le modalità di effettuazione delle comunicazioni delle persone alloggiate, attraverso l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'interno.

La Prefettura di Reggio Calabria,  anticipa tutti (aggiudicandosi  il 1° posto in assoluto :) nell'emanazione delle direttive in tal senso) e con circolari  dispone che, fino al varo del cennato provvedimento attuativo, continua a rimanere in vigore l'art. 109, comma 3 tulps previgente.
Ognuno nel suo piccolo ha il suo spazio di comando, tuttavia, non si capisce se la PREFETTURA di R.C. sia titolata a  potere  "normare" (con circolare),  pur se trattasi sempre di un organo periferico dello STATO, una norma prettamente di competenza STATALE,peraltro, andando a snaturare lo stesso provvedimento voluto dal legislatore, che aveva previsto al comma 1-ter. del D.L. n. 53/2019 che "Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale".
Sarebbe stato più logico (a mio avviso), che a dirlo fosse stato  direttamente il Ministero, ma non possiamo entrare in queste logiche e d'altro canto, non si può' nemmeno criticare la solerzia di funzionari attenti alle nuove modifiche normative.
Pertanto,  fino all'adozione del decreto ministeriale integrativo del D.M. 7 gennaio 2013, la PREFETTURA di R.C ritiene che: 
 "il quadro normativo debba essere prudenzialmente inteso nel senso che i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro il termine delle ventiquattro ore dall'arrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse ventiquattro ore".
M.Serio
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