Poco tempo fa, ancor prima che venisse pubblicato in gazzetta, avevo accennato in questo spazio web, la novità introdotta dal D.L. 53/19 (vedi post:Modificato l'art. 109 tulps dal Decreto Sicurezza Bis )-
Per garantire la migliore applicazione di tale disposizione, il cennato art. 5, comma I-bis, del D.L. n. 53/2019 prevede anche che debbano essere riviste le modalità di effettuazione delle comunicazioni delle persone alloggiate, attraverso l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'interno.
La Prefettura di Reggio Calabria, anticipa tutti (aggiudicandosi il 1° posto in assoluto :) nell'emanazione delle direttive in tal senso) e con circolari dispone che, fino al varo del cennato provvedimento attuativo, continua a rimanere in vigore l'art. 109, comma 3 tulps previgente.
Ognuno nel suo piccolo ha il suo spazio di comando, tuttavia, non si capisce se la PREFETTURA di R.C. sia titolata a potere "normare" (con circolare), pur se trattasi sempre di un organo periferico dello STATO, una norma prettamente di competenza STATALE,peraltro, andando a snaturare lo stesso provvedimento voluto dal legislatore, che aveva previsto al comma 1-ter. del D.L. n. 53/2019
che "Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al
comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale".
Sarebbe stato più logico (a mio avviso), che a dirlo fosse stato direttamente il Ministero, ma non possiamo entrare in queste logiche e d'altro canto, non si può' nemmeno criticare la solerzia di funzionari attenti alle nuove modifiche normative.
Pertanto, fino all'adozione del decreto ministeriale integrativo del D.M. 7 gennaio 2013, la PREFETTURA di R.C ritiene che:
"il quadro normativo debba essere prudenzialmente inteso nel senso che i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro il termine delle ventiquattro ore dall'arrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse ventiquattro ore".
"il quadro normativo debba essere prudenzialmente inteso nel senso che i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro il termine delle ventiquattro ore dall'arrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse ventiquattro ore".
M.Serio
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Art. 5 D.L. 14.06.2019 n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 08.08.2019 n. 77. Modifiche all'art. 109 T.U.L.P.S..
Circolare_prefettizia_n._105985_del_04.09.2019_-Art._5_D.L._14.06.2019_n._53__convertito__con_modificazioni__dalla_L._08.08.2019_n._77._Modifiche_all-art._109_T.U.L.P.S...pdf (543 Kilobytes)
Circolare_prefettizia_n._105986._Art._5_D.L._14.06.2019_n._53__convertito__con_modificazioni__dalla_L._08.08.2019_n._77._Modifiche_all-art._109_T.U.L.P.S...pdf (526 Kilobytes)
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