venerdì 4 ottobre 2019

Sulla destinazione e sui criteri di determinazione delle quote individuali del fondo di Previdenza complementare ex art. 208 c.d.s.

DOMANDA :
Viene chiesto se il fondo di previdenza complementare per il personale appartenente al proprio Corpo di Polizia di cui all'art. 208 del C.d.S. possa essere destinato al solo personale che svolge di fatto funzioni di polizia stradale. Inoltre viene domandato se le quote individuali possano essere determinate in base alle ore di servizio effettivamente prestate.

RISPOSTA:
L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 prevede la facoltà per gli EE.LL. di istituire un fondo di previdenza complementare per il personale appartenente al proprio Corpo di Polizia da alimentare con una quota dei proventi delle sanzioni amministrative.
L'art. 17 del CCNL 22.1.2004 e, successivamente, l'art. 19 del CCNL 22.2.2006 a cui si rimanda sono poi intervenuti introducendo alcune garanzie in ordine alla gestione, attraverso gli organismi di rappresentanza del personale, delle suddette risorse.
Da ultimo l'art. 56-quater del CCNL 21.5.2018 ha ribadito che la quota dei proventi destinata alla previdenza ed assistenza complementare ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 può essere così destinata:
1 contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
2 finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72;
3 erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
Alla luce di siffatto quadro, rispetto ai quesiti posti si ritiene che, certamente, il fondo così alimentato possa essere destinato al solo personale del Corpo di Polizia Locale che attende funzioni non amministrative e che svolge di fatto funzioni di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 C.d.S..
Quanto alla subordinata possibilità di determinare le quote individuali rispetto alle ore di servizio effettivamente prestate si ritiene che tale criterio possa anche essere adottato laddove specificamente convenuto, nelle forme e nelle sedi opportune, con le rappresentanze del personale. Sotto un profilo strettamente organizzativo, si osserva come vi sia il rischio che tale criterio possa risultare di non facile applicazione.
Infine, quanto alla possibilità di legare le quote individuali al numero di sanzioni effettivamente elevate, ferma restando ogni eventuale concertazione con le rappresentanze sopra menzionate, si osserva come l'adozione di un simile criterio potrebbe portare alla configurazione di una impropria misura di incentivazione del personale, così distorcendo almeno in parte le finalità di cui all'art. 208.
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