martedì 6 agosto 2019

Modificato l'art. 109 tulps dal Decreto Sicurezza Bis

Approvato il 5 agosto è legge. Si attende solo la pubblicazione in gazzetta

Articolo 5.Articolo 5.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole « successive all'arrivo, » sono inserite le seguenti: « e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, ».1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole « successive all'arrivo, » sono inserite le seguenti: « e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, ».
1-bis. Le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale.