Articolo 5. | Articolo 5. |
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) | (Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) |
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole « successive all'arrivo, » sono inserite le seguenti: « e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, ». | 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole « successive all'arrivo, » sono inserite le seguenti: « e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, ». |
1-bis. Le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive. | |
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale. |
rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
martedì 6 agosto 2019
Modificato l'art. 109 tulps dal Decreto Sicurezza Bis
Approvato il 5 agosto è legge. Si attende solo la pubblicazione in gazzetta