DECRETO 29 novembre 2012 (GU n. 282 del 3-12-2012 )
Estensione dell'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 anche alle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Trentino-Alto Adige. (12A12782)
Entrata in vigore il 04/12/2012
IL CAPO DIPARTIMENTO dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante "Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", emanato in attuazione dell'articolo 39, comma 8, lettera a), punto 2), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'articolo 10, comma 1, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale e' stabilito che le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano alle comunicazioni inviate da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Friuli-Venezia Giulia e dell'Umbria; Visto l'articolo 10, comma 3, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale e' stabilito che con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attivate le disposizioni contenute nel suindicato decreto; Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto; Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta; Accertate le funzionalita' del sistema, che consente l'invio delle comunicazioni attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), in uso presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle predette regioni; Decreta Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, nonche' alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado operanti sul territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 4 dicembre 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 29 novembre 2012 Il Capo dipartimento: Baffi
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Dal 16 luglio p.v. previsto l'invio tramite PEC , da parte delle commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle seguenti regioni: Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto
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